Cassazione Civile, Ordinanza n. 11542/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione doganale)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento doganale relativo a diritti di confine e da un correlato provvedimento sanzionatorio, emessi per la rideterminazione del valore in dogana di merci importate tra il 24 maggio 2014 e il 28 aprile 2017. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società importatrice; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto solo parzialmente l’appello dell’Agenzia, ritenendo, in sintesi, che il valore di transazione fosse influenzato dal collegamento infragruppo tra venditrice estera e importatrice, che i dati della banca dati Cognos fossero sufficienti a sorreggere la pretesa, che vi fosse ultrapetizione su alcuni profili metodologici e che le sanzioni fossero da annullare per buona fede della contribuente. Contro tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con dieci motivi. Nel ricorso incidentale la società ha dedotto, tra l’altro, motivazione apparente e violazione dell’art. 112 c.p.c. sul tema del collegamento tra importatrice e venditrice, violazione delle norme doganali unionale e previgente sulla sequenza dei metodi di determinazione del valore in dogana, nonché omissione di motivazione sull’eccezione relativa alla mancata allegazione alla cartella/atto dei documenti della banca dati Cognos. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi incidentali, ma ha accolto il quarto e il decimo, rilevando che la CTR aveva fondato la decisione sulla sola banca dati Cognos senza verificare in concreto e secondo la sequenza legale la sussistenza dei presupposti per derogare al valore di transazione, e senza motivare sul tema dell’allegazione dei documenti della banca dati. Il ricorso principale dell’Agenzia è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto e il decimo motivo del ricorso incidentale della società importatrice, ha rigettato i primi tre motivi incidentali, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e ha assorbito integralmente il ricorso principale dell’Agenzia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando correttamente i criteri doganali sul valore in dogana e motivando sui profili trascurati. L’esame del merito delle sanzioni è rimasto assorbito per effetto dell’accoglimento parziale del ricorso incidentale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro di deduzione dei vizi di nullità della sentenza per motivazione apparente, omissione di pronuncia o mancanza di motivazione nel "minimo costituzionale".
È invocato per lamentare ultrapetizione e/o omessa pronuncia; la Corte accoglie la censura solo nei limiti in cui rileva l’omessa motivazione su uno specifico tema devoluto.
Regolamento CEE n. 2913/1992, artt. 29, 30, 31
Il valore in dogana è, in linea generale, il valore di transazione; se esso non è utilizzabile, l’Amministrazione deve procedere ai metodi sussidiari secondo una sequenza rigida e non può basarsi su valori arbitrari o fittizi.
Regolamento UE n. 952/2013, artt. 70, 74
Conferma la regola del valore di transazione come base primaria e la necessità di passare ai metodi secondari solo in presenza dei presupposti di legge e nel rispetto dell’ordine previsto.
art. 29 Regolamento CEE n. 2913/1992
Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, salvo condizioni specifiche; il collegamento tra venditore e compratore non basta da solo a escluderlo, occorrendo la prova che il legame abbia influito sul prezzo.
art. 30 Regolamento CEE n. 2913/1992
I metodi alternativi di determinazione del valore in dogana vanno applicati solo se il valore di transazione non è determinabile e secondo l’ordine tassativo stabilito.
art. 31 Regolamento CEE n. 2913/1992
Il ricorso ai criteri sussidiari è consentito solo in ultima battuta, sulla base dei dati disponibili e con mezzi ragionevoli compatibili con i principi dell’ordinamento doganale.
art. 70 Regolamento UE n. 952/2013
Il valore di transazione resta la base primaria; il collegamento tra le parti rileva solo se ha influenzato il prezzo.
art. 74 Regolamento UE n. 952/2013
I metodi secondari sono ordinati in sequenza tassativa e operano solo se il valore di transazione non può essere determinato.
Massime di principio
- In materia doganale, il valore di transazione costituisce la regola generale di determinazione del valore in dogana; il collegamento societario tra venditore e importatore non comporta di per sé l’inattendibilità del prezzo dichiarato.
- Se l’Amministrazione dubita della corrispondenza tra valore dichiarato e valore effettivo, deve prima instaurare il contraddittorio con l’interessato e poi dimostrare, in modo concreto, perché il valore di transazione non sia utilizzabile.
- La rideterminazione del valore in dogana deve rispettare la sequenza legale dei metodi sussidiari: non è consentito fondare la pretesa su una banca dati o su valori comparativi senza verificare l’inapplicabilità dei metodi previsti in ordine normativo.
- La banca dati amministrativa può costituire elemento di supporto istruttorio, ma non è sufficiente, da sola, a sostituire la verifica richiesta dalle norme doganali sul superamento del valore di transazione.
- Il giudice di merito deve motivare in modo intellegibile e specifico sulle questioni devolute; la motivazione è apparente o mancante quando non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito, nemmeno al livello del minimo costituzionale.
- L’omessa considerazione di un’eccezione processuale ritualmente devoluta in appello integra vizio di motivazione/mancata pronuncia censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11467/2023 del 03/05/2023
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11487/2023 del 03/05/2023
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11491/2023 del 03/05/2023
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11494/2023 del 03/05/2023
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11495/2023 del 03/05/2023
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11497/2023 del 03/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →