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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11542/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione doganale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento doganale relativo a diritti di confine e da un correlato provvedimento sanzionatorio, emessi per la rideterminazione del valore in dogana di merci importate tra il 24 maggio 2014 e il 28 aprile 2017. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società importatrice; la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto solo parzialmente l’appello dell’Agenzia, ritenendo, in sintesi, che il valore di transazione fosse influenzato dal collegamento infragruppo tra venditrice estera e importatrice, che i dati della banca dati Cognos fossero sufficienti a sorreggere la pretesa, che vi fosse ultrapetizione su alcuni profili metodologici e che le sanzioni fossero da annullare per buona fede della contribuente. Contro tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con dieci motivi. Nel ricorso incidentale la società ha dedotto, tra l’altro, motivazione apparente e violazione dell’art. 112 c.p.c. sul tema del collegamento tra importatrice e venditrice, violazione delle norme doganali unionale e previgente sulla sequenza dei metodi di determinazione del valore in dogana, nonché omissione di motivazione sull’eccezione relativa alla mancata allegazione alla cartella/atto dei documenti della banca dati Cognos. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi incidentali, ma ha accolto il quarto e il decimo, rilevando che la CTR aveva fondato la decisione sulla sola banca dati Cognos senza verificare in concreto e secondo la sequenza legale la sussistenza dei presupposti per derogare al valore di transazione, e senza motivare sul tema dell’allegazione dei documenti della banca dati. Il ricorso principale dell’Agenzia è stato assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto e il decimo motivo del ricorso incidentale della società importatrice, ha rigettato i primi tre motivi incidentali, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e ha assorbito integralmente il ricorso principale dell’Agenzia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando correttamente i criteri doganali sul valore in dogana e motivando sui profili trascurati. L’esame del merito delle sanzioni è rimasto assorbito per effetto dell’accoglimento parziale del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione dei vizi di nullità della sentenza per motivazione apparente, omissione di pronuncia o mancanza di motivazione nel "minimo costituzionale".

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per lamentare ultrapetizione e/o omessa pronuncia; la Corte accoglie la censura solo nei limiti in cui rileva l’omessa motivazione su uno specifico tema devoluto.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, artt. 29, 30, 31

    Il valore in dogana è, in linea generale, il valore di transazione; se esso non è utilizzabile, l’Amministrazione deve procedere ai metodi sussidiari secondo una sequenza rigida e non può basarsi su valori arbitrari o fittizi.

  • Regolamento UE n. 952/2013, artt. 70, 74

    Conferma la regola del valore di transazione come base primaria e la necessità di passare ai metodi secondari solo in presenza dei presupposti di legge e nel rispetto dell’ordine previsto.

  • art. 29 Regolamento CEE n. 2913/1992

    Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, salvo condizioni specifiche; il collegamento tra venditore e compratore non basta da solo a escluderlo, occorrendo la prova che il legame abbia influito sul prezzo.

  • art. 30 Regolamento CEE n. 2913/1992

    I metodi alternativi di determinazione del valore in dogana vanno applicati solo se il valore di transazione non è determinabile e secondo l’ordine tassativo stabilito.

  • art. 31 Regolamento CEE n. 2913/1992

    Il ricorso ai criteri sussidiari è consentito solo in ultima battuta, sulla base dei dati disponibili e con mezzi ragionevoli compatibili con i principi dell’ordinamento doganale.

  • art. 70 Regolamento UE n. 952/2013

    Il valore di transazione resta la base primaria; il collegamento tra le parti rileva solo se ha influenzato il prezzo.

  • art. 74 Regolamento UE n. 952/2013

    I metodi secondari sono ordinati in sequenza tassativa e operano solo se il valore di transazione non può essere determinato.

Massime di principio

  • In materia doganale, il valore di transazione costituisce la regola generale di determinazione del valore in dogana; il collegamento societario tra venditore e importatore non comporta di per sé l’inattendibilità del prezzo dichiarato.
  • Se l’Amministrazione dubita della corrispondenza tra valore dichiarato e valore effettivo, deve prima instaurare il contraddittorio con l’interessato e poi dimostrare, in modo concreto, perché il valore di transazione non sia utilizzabile.
  • La rideterminazione del valore in dogana deve rispettare la sequenza legale dei metodi sussidiari: non è consentito fondare la pretesa su una banca dati o su valori comparativi senza verificare l’inapplicabilità dei metodi previsti in ordine normativo.
  • La banca dati amministrativa può costituire elemento di supporto istruttorio, ma non è sufficiente, da sola, a sostituire la verifica richiesta dalle norme doganali sul superamento del valore di transazione.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo intellegibile e specifico sulle questioni devolute; la motivazione è apparente o mancante quando non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito, nemmeno al livello del minimo costituzionale.
  • L’omessa considerazione di un’eccezione processuale ritualmente devoluta in appello integra vizio di motivazione/mancata pronuncia censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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