Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4185/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Trento che aveva confermato la condanna per rapina e aveva dichiarato la sua responsabilità anche per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). I motivi di ricorso sono: (1) inesistenza di una opposizione reale agli agenti rispetto al fatto contestato (si sarebbe trattato di uno "sfogo d'ira") e censura della mancata applicazione dell'istituto della continuazione (art. 81 c.p.) fra i reati; (2) mancata concessione dell'attenuante per danno di speciale tenuità (art. 62, comma 1, n. 4 c.p.), con doglianza sul criterio di valutazione del valore del cellulare e sulla mancata considerazione di parametri quali capacità economica della persona offesa, età, usura; (3) vizio nella comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, con osservazione che la corte avrebbe considerato una denuncia presentata due anni dopo i fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto della continuazione, la Corte ha ritenuto che l'omesso esame della richiesta di continuazione non produca interesse all'impugnazione, essendo previsto dall'art. 671 c.p.p. che l'interessato può richiedere l'applicazione della disciplina del reato continuato al giudice dell'esecuzione; inoltre la sussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso può essere riconosciuta anche in fase esecutiva. Quanto all'attenuante per speciale tenuità del danno, la Cassazione ha confermato che la valutazione del valore del bene (circa €300,00) e degli effetti offensivi complessivi del reato (compresa la violenza/minacce alla persona offesa) è giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici. Sulla comparazione delle circostanze, è stato ritenuto corretto l'approccio della Corte di appello: il giudice ha indicato gli elementi ritenuti rilevanti e il bilanciamento è attività discrezionale non soggetta a eccessive formalizzazioni; è ammesso considerare anche procedimenti successivi nell'apprezzamento della personalità dell'imputato. Per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale)

    La condotta contestata è stata qualificata come resistenza a pubblico ufficiale; la Corte di merito ha ritenuto sussistente una opposizione concreta, protrattasi e finalizzata a impedire l'operato degli agenti. La Cassazione ha ritenuto la valutazione dei fatti su questo punto riservata al giudice di merito e non viziata.

  • art. 81 c.p. (continuazione)

    Il ricorrente sosteneva la sussistenza della continuazione tra i reati. La Cassazione ha ricordato che l'omesso riconoscimento della continuazione in sede di cognizione non comporta interesse all'impugnazione, poiché l'art. 671 c.p.p. consente di chiedere il riconoscimento del reato continuato in sede esecutiva e la riconoscibilità della continuazione anche in fase esecutiva è pacifica in giurisprudenza.

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p. (attenuante per danno di speciale tenuità)

    Per l'applicazione dell'attenuante non è sufficiente il modesto valore economico del bene sottratto: occorre una valutazione complessiva del pregiudizio, anche in relazione alla natura plurioffensiva del reato di rapina (offesa al patrimonio ma anche alla libertà e integrità della persona). La valutazione è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se motivata.

  • art. 671 c.p.p. (richiesta di applicazione del reato continuato in sede di esecuzione)

    Strumento processuale che consente all'interessato di chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione; la Cassazione ha richiamato questa norma per escludere interesse impugnatorio per omissione sul punto in sede di merito.

  • art. 133 c.p. (criteri di determinazione della pena)

    La Corte ha osservato che il giudice deve considerare e soppesare le circostanze previste dall'art. 133 c.p.; il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice e richiede che risultino gli elementi ritenuti decisivi, senza obbligo di analitica esposizione di ogni argomentazione difensiva.

  • art. 616 c.p.p. (condanna per inammissibilità e spese/ammende)

    Norma richiamata per condannare il ricorrente alle spese processuali e per disporre il pagamento alla Cassa delle ammende, ove sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze richiamate nel testo)

    La sentenza richiama precedenti (es. Sez.2 n.50987/2015 e altre) per consolidare principi: la valutazione della tenuità del danno è di merito e richiede esame complessivo; la continuazione può essere riconosciuta anche in sede esecutiva; il giudizio comparativo delle circostanze è discrezionale e non richiede analitica esposizione di tutte le argomentazioni.

Massime di principio

  • La mancata richiesta o il mancato riconoscimento della continuazione in sede di cognizione non pregiudica la possibilità di ottenere il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva (art. 671 c.p.p.); pertanto, l'omesso esame della continuazione in primo o secondo grado può non essere interesse impugnatorio in Cassazione.
  • L'attenuante per il danno di speciale tenuità non si valuta solo sul prezzo di mercato del bene sottratto: occorre una valutazione complessiva del danno, anche in relazione alla violenza o alle minacce esercitate sulla persona offesa. Tale valutazione è riservata al giudice di merito e difficilmente rimuovibile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
  • Per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale è necessaria una opposizione concreta e apprezzabile alle attività del pubblico ufficiale; tuttavia la valutazione dei fatti e della loro durata/spiegazione rimane di competenza del giudice di merito.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è attività discrezionale del giudice: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi e dimostri di averli valutati, senza obbligo di esauriente analisi di ciascun elemento prospettato dalle parti.
  • L'esistenza di procedimenti successivi a carico dell'imputato può essere considerata, legittimamente, dal giudice ai fini della determinazione della personalità e della pena, senza che questo costituisca di per sé vizio motivazionale.
  • In sede di Cassazione, motivi generici, privi di indicazione di elementi concreti che dimostrino vizi di merito o logico-giuridici, risultano inammissibili o infondati; il ricorso può comportare condanna alle spese e ammende se si ravvisano profili di colpa nell'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.