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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-717/19

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2021. — Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90, paragrafo 1 – Riduzione della base imponibile in caso di riduzione di prezzo dopo il momento in cui l’operazione è stata effettuata – Contributi versati da un’azienda farmaceutica all’ente statale di assicurazione malattia – Articolo 273 – Formalità amministrative imposte dalla normativa nazionale per l’esercizio del diritto alla riduzione – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità. — Causa C-717/19

Giurisprudenza europea62019CJ0717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha riconosciuto che i contributi versati da una società farmaceutica all'ente statale ungherese di assicurazione malattia, in forza di contratti di presa in carico, riducono effettivamente il corrispettivo incassato e quindi la base imponibile IVA. Ha inoltre escluso che uno Stato membro possa negare tale riduzione per il solo fatto che i versamenti non siano stati definiti dalla politica commerciale dell'impresa o non abbiano fini promozionali. Infine, ha dichiarato incompatibile con il diritto UE una regola nazionale che imponga sempre una fattura, quando la transazione è provabile con altri elementi e la fattura non è stata emessa.

IVA: riduzione della base imponibile per contributi versati da un'azienda farmaceutica all'ente pubblico di assicurazione malattia e illegittimità di formalità nazionali eccessive.

La questione giuridica

Se l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA osti a una normativa nazionale che nega la riduzione della base imponibile per i contributi contrattuali versati da un'azienda farmaceutica all'ente statale di assicurazione malattia perché non determinati secondo modalità previamente fissate nella politica commerciale dell'impresa e non aventi finalità promozionali; e se gli articoli 90, paragrafo 1, e 273 della direttiva IVA ostino a richiedere, per ottenere la riduzione, il possesso di una fattura intestata al soggetto passivo anche quando la transazione è provata con altri mezzi.

Principio di diritto

L'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA impone la riduzione della base imponibile ogni volta che, dopo l'operazione, il soggetto passivo non percepisca definitivamente una parte del corrispettivo; tale riduzione non può essere negata perché lo sconto/contributo deriva da un contratto volontario anziché da un obbligo di legge, né perché non sia qualificato come misura promozionale secondo la normativa nazionale. Inoltre, gli articoli 90, paragrafo 1, e 273 ostano a che la riduzione sia subordinata in modo assoluto al possesso di una fattura quando questa non sia stata emessa e l'operazione possa essere provata con altri mezzi, poiché ciò comprometterebbe neutralità e proporzionalità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 73 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 90 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE

Riduzione della base imponibile IVA per contributi a un ente statale di assicurazione malattia

La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dalla Fővárosi Törvényszék ungherese, riguarda il regime IVA applicabile ai contributi versati da un'azienda farmaceutica al NEAK, ente statale di assicurazione malattia. La Corte è stata chiamata a chiarire se tali versamenti consentano una riduzione della base imponibile e quali formalità probatorie possano essere richieste dal diritto nazionale.

Fatti e procedimento principale

Boehringer Ingelheim commercializzava in Ungheria medicinali sovvenzionati. I farmaci erano venduti tramite grossisti e farmacie, mentre il NEAK rimborsava alle farmacie una parte del prezzo mediante il sistema del "sovvenzionamento del prezzo di acquisto".

Per mantenere la sovvenzione dei propri medicinali, la società aveva concluso con il NEAK diversi "contratti di presa in carico" per il periodo 1 ottobre 2013 - 31 dicembre 2017. In base a tali contratti, la società versava al NEAK contributi calcolati sul fatturato delle vendite o, in taluni casi, fino al 100% del superamento di un massimale di sovvenzionamento.

Nel 2018 la società presentava una dichiarazione di rettifica IVA, riducendo la base imponibile per l'importo dei contributi versati al NEAK. Le autorità tributarie ungheresi respingevano la rettifica, e il giudice nazionale adiva la Corte.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, sulla base imponibile come corrispettivo versato o da versare;
  • l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, sulla riduzione della base imponibile in caso di riduzione di prezzo dopo l'operazione;
  • l'articolo 273 della direttiva IVA, sugli obblighi ulteriori che gli Stati membri possono imporre per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e prevenire le evasioni.

Sono richiamate anche le norme ungheresi che subordinavano la riduzione a posteriori a specifici requisiti, tra cui la finalità promozionale del rimborso e il possesso di una fattura intestata al beneficiario.

Prima questione: contributi volontari e riduzione del prezzo

La Corte ricorda che l'IVA colpisce il consumatore finale e deve restare neutrale per gli operatori economici intermedi. Ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, la base imponibile deve essere ridotta quando, dopo l'operazione, il soggetto passivo non percepisce definitivamente una parte del corrispettivo.

Applicando il precedente Boehringer Ingelheim Pharma (C‑462/16), la Corte osserva che, anche nel caso ungherese, la società non disponeva dell'intero corrispettivo delle vendite, poiché una parte veniva riversata al NEAK. Il fatto che i contributi derivassero da contratti facoltativi, e non da un obbligo legale, non esclude l'applicazione dell'articolo 90, paragrafo 1.

La Corte esclude anche che la riduzione possa essere negata perché i versamenti non sarebbero stati determinati secondo la politica commerciale dell'impresa o non avrebbero avuto finalità promozionali. Tali condizioni nazionali eccedevano il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri, poiché impedivano in modo generale la riduzione anche in presenza di una reale diminuzione del corrispettivo.

Seconda questione: fattura obbligatoria e prova alternativa

Quanto alle formalità, la Corte rileva che l'articolo 90, paragrafo 1, e l'articolo 273 consentono agli Stati membri di stabilire obblighi ragionevoli per assicurare la corretta riscossione dell'IVA e prevenire le evasioni, ma tali obblighi devono essere proporzionati e non compromettere la neutralità dell'imposta.

Una condizione che imponga sempre il possesso di una fattura può essere legittima in astratto, ma diventa incompatibile con il diritto UE quando sia impossibile o eccessivamente difficile ottenerla. Nel caso di specie il NEAK non aveva emesso fatture, ma solo richieste di pagamento e altra documentazione idonea a provare i versamenti e il collegamento con le vendite.

Pertanto, lo Stato membro deve ammettere che il soggetto passivo dimostri con altri mezzi l'effettiva realizzazione dell'operazione che dà diritto alla riduzione, soprattutto quando la controparte è un ente statale e non vi è un serio rischio di evasione.

Decisione e portata pratica

La Corte dichiara che:

  • l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA osta a una normativa nazionale che neghi la riduzione della base imponibile per i contributi riversati a un ente statale di assicurazione malattia solo perché non determinati secondo la politica commerciale dell'impresa e non promozionali;
  • gli articoli 90, paragrafo 1, e 273 osta a una normativa nazionale che imponga la fattura come condizione necessaria assoluta, anche quando la transazione possa essere dimostrata con altri mezzi.

Per i professionisti, la sentenza conferma che, in presenza di riduzioni economiche effettive del corrispettivo, la base imponibile IVA deve essere adeguata in modo sostanziale, mentre le formalità nazionali non possono trasformarsi in ostacoli alla neutralità fiscale.

Come è indicizzato

Materieivabase imponibilefarmaceuticoformalità amministrativeneutralità fiscale

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