Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29377/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Isola Giovanni ha impugnato l'ordinanza con cui il G.I.P. ha rigettato la sua istanza di restituzione in termini per poter completare i lavori di pubblica utilità sostitutivi della pena pecuniaria. Il ricorrente sosteneva che il mancato completamento era dovuto all'impossibilità, connessa all'emergenza Covid-19, di reperire un ente disponibile per l'esecuzione dei lavori e denunciava l'omessa o insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'ordinanza del G.I.P. fosse carente di motivazione: il provvedimento si limitava a un laconico riferimento all'inesistenza dei presupposti per la restituzione in termini senza esaminare le specifiche argomentazioni del ricorrente, in particolare quelle relative alla impossibilità di reperire un ente a causa del Covid-19. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio del giudizio al G.I.P. del Tribunale di Torino in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 (Vassallo), Rv. 263100

    Stabilisce che la motivazione apparente o inesistente si ha quando la decisione è del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si fonda su argomentazioni apodittiche, prive di efficacia dimostrativa.

  • Giurisprudenza - Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010 (Mastrogiovanni), Rv. 247682

    Conferma i criteri per individuare la motivazione inesistente: argomentazioni di puro genere o proposizioni fittizie che non giustificano la decisione.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015 (Santucci), Rv. 265322

    Rileva che la semplice indicazione delle fonti di prova senza una valutazione critica e argomentata dei singoli elementi probatori configura motivazione apparente.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018 (Tarricone), Rv. 274719

    Sottolinea l'obbligo del giudice d'appello di motivare in modo puntuale e analitico anche quando rinvii a questioni già decise in primo grado, per evitare il vizio di motivazione apparente.

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione in termini deve essere valutata con motivazione specifica: il giudice è tenuto ad esaminare e confutare puntualmente le ragioni addotte dal richiedente, specie se si fondano su impedimenti concreti (es. emergenza sanitaria).
  • Un provvedimento giudiziario che si limiti a formule generiche o a dichiarazioni apodittiche senza analizzare le risultanze di fatto può essere annullato per carenza di motivazione.
  • Se il rigetto è basato su valutazioni generiche, il ricorrente ha buone probabilità di ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo esame da parte di diversa composizione giudicante.
  • Nelle situazioni emergenziali (come il Covid-19) il giudice deve considerare l'effettiva impossibilità di adempiere per cause esterne e motivare in che modo tali cause incidono sui presupposti per la restituzione in termini.
  • Per il difensore: documentare con precisione e produrre prove o attestazioni dell'impossibilità di reperire enti esecutori rafforza l'istanza e obbliga il giudice a una valutazione analitica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.