Cassazione Penale, Sentenza n. 21064/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Frosinone che aveva rigettato il riesame e confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP di Cassino. L'imputato contestava la competenza territoriale dei giudici di Cassino sostenendo che la Procura di Roma fosse competente per aver per prima iscritto la notizia di reato (PEC inviata il 28/02/2022) e perché alcune società coinvolte e atti amministrativi (compensazioni) erano collegati a uffici con sede a Roma. Il fatto riguarda l'utilizzo in compensazione, per gli anni 2017-2021, di crediti inesistenti (INAIL, INPS) per un importo complessivo di circa € 3.325.918,47, contestato ai sensi dell'art. 10‑quater d.lgs. 74/2000.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo di incompetenza territoriale perché l'art. 18 d.lgs. 74/2000, comma 2, (domicilio fiscale) non è applicabile all'art. 10‑quater essendo quest'ultimo collocato nel capo H e non nel capo I; pertanto si applica il comma 1 di art. 18 secondo il quale, quando la competenza non può essere determinata a norma dell'art. 8 c.p.p., è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. È stato inoltre precisato che la mera iscrizione della notizia di reato presso altra Procura non è rilevante in assenza di un effettivo accertamento svolto in quel luogo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. 74/2000
La norma, inserita nel capo H del titolo II, riguarda le fattispecie di omesso versamento e non è ricondotta al capo I; il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui è omesso il versamento delle imposte dovute (quindi non è reato meramente 'dichiarativo').
art. 18 d.lgs. 74/2000
se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'art. 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato
Il comma 1 stabilisce il criterio del 'luogo di accertamento' quando non è possibile determinare la competenza territoriale secondo l'art. 8 c.p.p.; il comma 2 (che considera il domicilio fiscale per i delitti del capo I) non si applica all'art. 10‑quater essendo riferito solo al capo I.
art. 8 c.p.p.
Norma generale per determinare la competenza territoriale in base al luogo in cui è consumato il reato; nei reati tributari che implicano omissione di versamento, l'individuazione del luogo di consumazione può coincidere con la sede effettiva dell'azienda (centro degli affari e dell'attività amministrativa) secondo orientamenti giurisprudenziali.
art. 9 c.p.p.
Regola generale subordinata rispetto alla speciale disciplina dettata dal d.lgs. 74/2000; il criterio speciale del luogo di accertamento prevale sulle norme generali di competenza.
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241
Norma citata nel capo fattuale relativa alla possibilità di effettuare compensazioni tra crediti e debiti d'imposta; nel caso oggetto del procedimento si contesta l'utilizzo di crediti inesistenti in compensazione ai sensi di tale disposizione.
art. 10‑ter e art. 10‑bis d.lgs. 74/2000
Richiamate come paragoni giurisprudenziali: anche per questi delitti di omesso versamento è consolidato l'orientamento che, quando non sia individuabile con certezza il luogo in cui si è verificata l'omissione, la competenza territoriale va individuata nel luogo dell'accertamento del reato.
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione alla pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (concorso di reati), nella parte fattuale che descrive le imputazioni.
Massime di principio
- La competenza territoriale nei reati tributari disciplinati dal d.lgs. 74/2000 va verificata in base alla collocazione del reato nel capo del decreto: il criterio del domicilio fiscale (art. 18, comma 2) si applica soltanto ai reati del capo I.
- Per le fattispecie di omesso versamento (es. art. 10‑quater, 10‑ter, 10‑bis) se non è possibile determinare con certezza il luogo di consumazione ai sensi dell'art. 8 c.p.p., si applica il criterio speciale del "luogo di accertamento" previsto dall'art. 18, comma 1 d.lgs. 74/2000, ossia il luogo in cui si è svolta l'effettiva attività di verifica/accertamento.
- La sede effettiva dell'azienda (centro della attività amministrativa e direttiva) può costituire il luogo di consumazione dell'omissione di versamento quando sia individuabile come centro operativo, ma in caso di incertezza prevale il luogo dell'accertamento investigativo.
- La mera iscrizione di una notizia di reato o una comunicazione preventiva inviata a un'altra Procura non determina automaticamente la loro competenza territoriale: rileva l'effettiva attività di accertamento svolta dall'ufficio in cui si sostiene sia avvenuto l'accertamento.
- In casi analoghi è utile documentare e verificare: a) dove sono state effettivamente svolte le attività istruttorie e di accertamento; b) dove è localizzato il centro amministrativo dell'azienda; c) dove sono avvenuti gli atti di utilizzo/compensazione contestati. Tali elementi sono decisivi per una eccepzione di incompetenza territoriale fondata.
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