Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 443/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda) n. 1340 del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1340 del 2025, che aveva respinto l’azione contro il silenzio-inadempimento del Comune sulla richiesta di adozione degli atti necessari al rilascio della concessione edilizia in sanatoria

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado la proprietaria aveva proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un’azione contro il silenzio-inadempimento formatosi sulla diffida notificata al Comune di Catania il 22 ottobre 2024, relativa all’invito ad adottare gli atti necessari per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria richiesta per un immobile sito in contrada San Francesco la Rena, via Caprifoglio. Il TAR aveva respinto il ricorso e l’aveva condannata alle spese. In appello la parte privata ha dedotto che il TAR avrebbe erroneamente escluso, per plurime ragioni, l’illegittimità dell’inerzia comunale, chiedendo la riforma della sentenza. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello. In udienza il CGARS ha sottoposto alla parte appellante possibili profili di tardività della notifica dell’appello.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato l’appello irricevibile per tardività, senza esaminare nel merito le censure relative al silenzio del Comune. Ha interpretato l’art. 87, comma 3, c.p.a. nel senso che, nei giudizi soggetti al rito camerale indicati dal comma 2, tra cui rientrano il giudizio sul silenzio e il giudizio di ottemperanza, tutti i termini processuali sono dimezzati, salvo le eccezioni espressamente previste per il giudizio di primo grado. Ne consegue che anche il termine lungo per proporre appello, ordinariamente di sei mesi ai sensi dell’art. 92, comma 3, c.p.a., è ridotto a tre mesi dalla pubblicazione della sentenza quando questa non sia stata notificata; analogamente, il termine breve di sessanta giorni è ridotto a trenta. Poiché la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 24 aprile 2025 e l’appello era stato notificato il 24 novembre 2025, la notificazione è stata ritenuta tardiva rispetto al termine lungo dimidiato. Le spese del grado sono state compensate in ragione dello specifico assetto della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Prevede l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, proposta in primo grado dalla parte privata.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito relativo all’azione avverso il silenzio, ricompreso tra i giudizi soggetti alla disciplina dei termini processuali dimidiati.

  • art. 87, comma 2, c.p.a.

    Individua i giudizi cui si applica il rito camerale e, conseguentemente, la regola del dimezzamento dei termini prevista dal comma 3.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    «Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione delle ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nel giudizio di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti».

    La regola generale del dimezzamento riguarda tutti i termini processuali nei giudizi indicati, compreso il termine per l’appello; le eccezioni previste per alcuni atti notificatori operano soltanto nel giudizio di primo grado.

  • art. 92, comma 1, c.p.a.

    Il termine breve ordinario di sessanta giorni per proporre appello è ridotto a trenta giorni nei giudizi soggetti al dimezzamento ex art. 87, comma 3, c.p.a.

  • art. 92, comma 3, c.p.a.

    Il termine lungo ordinario di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, in assenza di notificazione, è ridotto a tre mesi nei giudizi soggetti al rito con termini dimidiati.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d’ufficio, nel caso concreto i possibili profili di tardività dell’appello.

Massime di principio

  • Nei giudizi soggetti al rito camerale di cui all’art. 87, comma 2, c.p.a., inclusi i giudizi in materia di silenzio e di ottemperanza, la regola generale è il dimezzamento di tutti i termini processuali, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
  • Nel giudizio d’appello soggetto all’art. 87, comma 3, c.p.a., il termine breve ordinario di sessanta giorni previsto dall’art. 92, comma 1, c.p.a. è ridotto a trenta giorni.
  • In assenza di notificazione della sentenza, il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 92, comma 3, c.p.a. è ridotto a tre mesi quando l’appello riguarda un giudizio soggetto al dimezzamento dei termini processuali.
  • Le eccezioni al dimezzamento previste dall’art. 87, comma 3, c.p.a. per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti operano soltanto nel giudizio di primo grado e non si estendono alla notificazione dell’appello.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoTermini del procedimento e silenzioSanatoria e condono edilizio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoEdilizia
IstitutiDecadenza e tardivitàSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.