Sentenza del 22/12/2015 n. 7023 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Avviso di accertamento IVA-SCAMBI - Termini breve detrazione IVA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che il termine, più breve, previsto per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA rispetto al termine riconosciuto all’amministrazione finanziaria per accertare l’imposta fosse contrario alla normativa europea e all’articolo 53 della Costituzione, relativo al principio di capacità contributiva.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta manifestamente infondata. È stato affermato che la normativa europea non impedisce agli Stati membri di prevedere, per il contribuente, un termine più breve per esercitare la detrazione IVA rispetto a quello previsto per l’attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria. La scelta legislativa è stata inoltre considerata discrezionale ma non irragionevole e non in contrasto con l’articolo 53 della Costituzione.
Norme richiamate
Articolo 53 della Costituzione italiana
Il termine breve per l’esercizio della detrazione IVA non è stato ritenuto direttamente lesivo del principio di capacità contributiva.
Normativa europea in materia di IVA
È compatibile con il diritto dell’Unione una disciplina nazionale che stabilisca un termine per la detrazione IVA più breve rispetto al termine previsto per l’accertamento dell’imposta da parte dell’amministrazione finanziaria.
Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 8 maggio 2008, cause C-95/07 e C-96/07
La Corte ha riconosciuto che gli Stati membri possono fissare termini di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività; non è necessario che tali termini coincidano con quelli applicabili all’attività di accertamento dell’amministrazione.
Massime di principio
- La differenza tra il termine concesso al contribuente per esercitare la detrazione IVA e quello previsto per l’accertamento dell’amministrazione finanziaria non è, di per sé, contraria al diritto dell’Unione europea.
- Un termine di decadenza per la detrazione IVA può essere legittimo se è stabilito dalla legge, sufficientemente chiaro e non rende eccessivamente difficile o impossibile l’esercizio del diritto.
- La maggiore ampiezza del termine di accertamento dell’amministrazione rispetto al termine per la detrazione non viola automaticamente il principio di uguaglianza o quello di capacità contributiva.
- Per contestare validamente un termine breve occorre dimostrare, in concreto, la sua irragionevolezza o il contrasto con i principi di equivalenza ed effettività dell’ordinamento europeo.
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