Cassazione Penale, Sentenza n. 28648/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame del Loprete, aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'interdizione dai pubblici uffici. Il Procuratore contestava la decisione ritenendo che il Tribunale avesse: a) omesso di valutare e motivare l'eventuale pericolo di inquinamento probatorio e l'adeguatezza della misura interdittiva rispetto a tale rischio, anche alla luce degli esiti delle analisi sul dispositivo in uso all'indagato; b) errato nel considerare come attenuate le esigenze cautelari basandosi sul tempo trascorso e sul fatto che l'associazione fosse stata "disvelata e arrestata", valutazioni considerate illogiche e inconferenti rispetto alla sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione o di alterazione delle fonti di prova. I reati contestati includevano associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falso, truffa ai danni dello Stato, maltrattamento e uccisione di animali e plurimi reati di falso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore, rilevando che la motivazione del Tribunale era in parte assente (mancata valutazione dell'adeguatezza della misura interdittiva rispetto al pericolo di inquinamento probatorio) e in parte illogica (uso improprio del criterio del tempo trascorso e dell'argomento secondo cui l'associazione fosse stata "disvelata e arrestata" come elemento sufficiente per attenuare le esigenze cautelari). La Corte ha ricordato che il periodo rilevante per valutare l'attenuazione delle esigenze cautelari è il tempo trascorso dall'applicazione/esecuzione della misura e non dalla commissione del reato, e ha sottolineato l'obbligo di motivare specificamente la modifica della misura quando il tempo trascorso è esiguo (qui 28 giorni). Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 274 c.p.p. (lett. a) e c))
Richiamate come fondamento delle esigenze cautelari valutate (necessità di tutela del procedimento e rischio di reiterazione). La Corte ha rilevato che tali esigenze erano state riconosciute dal Tribunale ma non adeguatamente considerate nella scelta della misura sostitutiva.
art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte interpreta questa norma richiamando che il giudice che dispone la misura deve valutare il tempo intercorso dalla commissione del reato; tuttavia per valutare l'attenuazione delle esigenze cautelari ai fini di una sostituzione occorre considerare il tempo trascorso dall'applicazione/esecuzione della misura, non dalla commissione del reato.
D.Lgs. n. 26/2014
Citato nel contesto fattuale come norma che impone una cadenza almeno annuale delle ispezioni agli stabulari; rilevante per contestare le omissioni e i falsi verbali ispettivi che alimentano il quadro probatorio e il rischio di reiterazione.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020 (Rv. 278999)
Richiamata per il principio che il tempo rilevante per valutare sopravvenienze è quello dall'applicazione/esecuzione della misura e non dalla commissione del reato.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 213 del 17/12/2019 (dep. 2020, Caci)
Richiamata per il principio secondo cui il tempo di detenzione non è di per sé decisivo e va valutato nel contesto complessivo degli elementi raccolti.
Massime di principio
- Quando si chiede la modifica o la sostituzione di una misura cautelare, il giudice deve motivare specificamente l'adeguatezza della misura alternativa rispetto a ciascuna esigenza cautelare originaria (es. rischio di inquinamento probatorio, pericolo di reiterazione).
- Il periodo di tempo da considerare per ritenere sopravvenute o attenuate le esigenze cautelari è quello decorrente dall'applicazione o dall'esecuzione della misura cautelare, non dalla commissione del reato.
- L'interdizione dai pubblici uffici può incidere su rapporti funzionali e sulla capacità di esercitare funzioni pubbliche, ma non è necessariamente idonea a impedire condotte che possono avvenire indipendentemente dall'esercizio formale della pubblica funzione (es. inquinamento probatorio mediante mezzi tecnici o contatti extrafunzionali).
- La mera circostanza che l'associazione sia stata 'disvelata' o che alcuni componenti siano stati arrestati non esclude automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio; occorre valutare la concreta capacità dell'indagato di porre in essere ulteriori condotte vietate.
- Se la documentazione investigativa indica elementi concreti (es. analisi su dispositivi, riscontri tecnici) attestandone la capacità di alterare prove o di proseguire l'attività criminosa, il giudice deve specificamente affrontare tali elementi nella motivazione quando dispone misure meno afflittive.
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