CCNL Servizi di Pulizia - Artigianato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e pulizia/manutenzione di piscine.
Inquadramento generale
Il contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore dei servizi di pulizia, comprese le attività di:
- pulizia di ambienti pubblici e privati, interni ed esterni;
- disinfezione;
- sanificazione e sterilizzazione;
- disinfestazione e derattizzazione;
- pulizia e manutenzione di piscine.
Validità contrattuale: dal 01/01/2025 al 31/12/2028.
Il testo deriva dal CCNL del 18/09/2014, come modificato dagli accordi del 27/10/2022, 02/11/2022 e dall'ipotesi di accordo del 17/12/2025.
Dal 01/02/2026:
- è istituita una Commissione bilaterale per monitorare gli effetti della sfera di applicazione sul settore;
- è istituita una commissione per il monitoraggio e l'aggiornamento delle indennità previste dal contratto.
Parti firmatarie
Datori di lavoro
- CNA Costruzioni - CNA Imprese di Pulizia
- Confartigianato Imprese di Pulizia
- Casartigiani
- Claai
Organizzazioni sindacali
- Filcams-CGIL
- Fisascat-CISL
- Uiltrasporti-UIL
Trattamento economico
Minimi retributivi mensili
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | 01/01/2026 | 01/07/2026 | 01/02/2027 | 01/07/2027 | 01/02/2028 | 01/11/2028 | 01/12/2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.662,00 | 1.693,84 | 1.725,68 | 1.770,26 | 1.821,20 | 1.872,14 | 1.884,88 |
| 2 | 1.523,52 | 1.552,71 | 1.581,90 | 1.622,76 | 1.669,46 | 1.716,16 | 1.727,83 |
| 3S | 1.476,67 | 1.504,96 | 1.533,25 | 1.572,86 | 1.618,12 | 1.663,38 | 1.674,70 |
| 3 | 1.426,09 | 1.453,41 | 1.480,73 | 1.518,98 | 1.562,69 | 1.606,40 | 1.617,33 |
| 4 | 1.348,10 | 1.373,93 | 1.399,76 | 1.435,92 | 1.477,24 | 1.518,56 | 1.528,89 |
| 5 | 1.304,97 | 1.329,97 | 1.354,97 | 1.389,97 | 1.429,97 | 1.469,97 | 1.479,97 |
| 6 | 1.257,07 | 1.281,15 | 1.305,23 | 1.338,95 | 1.377,48 | 1.416,01 | 1.425,64 |
Incremento complessivo del rinnovo 17/12/2025
| Livello | Retribuzione al 31/12/2025 | Incremento a regime | Retribuzione a regime dal 01/12/2029 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.611,06 | 273,82 | 1.884,88 |
| 2 | 1.476,82 | 251,01 | 1.727,83 |
| 3S | 1.431,41 | 243,29 | 1.674,70 |
| 3 | 1.382,38 | 234,95 | 1.617,33 |
| 4 | 1.306,78 | 222,11 | 1.528,89 |
| 5 | 1.264,97 | 215,00 | 1.479,97 |
| 6 | 1.218,54 | 207,10 | 1.425,64 |
Scatti di anzianità
Previsti 5 biennali.
| Livello | Importo scatto |
|---|---|
| 1 | 30,47 |
| 2 | 26,85 |
| 3S | 23,76 |
| 3 | 21,17 |
| 4 | 18,59 |
| 5 | 17,04 |
| 6 | 15,49 |
Dal 01/01/2026 anche gli apprendisti iniziano a maturare scatti di anzianità. Durante l'apprendistato lo scatto maturato è pari a 6 euro, non riparametrato sulla percentuale retributiva; a fine periodo formativo gli importi maturati vengono rivalutati ai valori del livello finale.
E.A.R. ed elemento sanitario
Gli importi sotto indicati sono erogati per 13 mensilità.
- Le imprese aderenti al sistema della bilateralità e in regola con i versamenti non erogano l'E.A.R.
- Le imprese aderenti a SANARTI e in regola con i versamenti non erogano l'ulteriore elemento aggiuntivo sanitario.
| Livello | E.A.R. bilateralità | E.A.R. SANARTI | Indennità di funzione quadro |
|---|---|---|---|
| 1 | 30,00 | 25,00 | 25,82 |
| 2 | 30,00 | 25,00 | - |
| 3S | 30,00 | 25,00 | - |
| 3 | 30,00 | 25,00 | - |
| 4 | 30,00 | 25,00 | - |
| 5 | 30,00 | 25,00 | - |
| 6 | 30,00 | 25,00 | - |
L'indennità di funzione spetta ai lavoratori con qualifica di quadro per tutte le mensilità previste contrattualmente.
Indennità speciale
L'importo mensile:
- non è utile ai fini della 13ª mensilità;
- va corrisposto in caso di assenza per ferie, malattia, infortunio;
- va riproporzionato in caso di part-time.
| Livello | Dal 01/11/2022 | Dal 01/12/2024 |
|---|---|---|
| 1 | 126,55 | 131,55 |
| 2 | 108,58 | 113,58 |
| 3S | 104,86 | 109,86 |
| 3 | 96,81 | 101,81 |
| 4 | 88,73 | 93,73 |
| 5 | 83,17 | 88,17 |
| 6 | 76,97 | 81,97 |
EDAR
A copertura del vuoto temporale contrattuale dell'accordo 2022 è stato previsto un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR) pari a 15 euro mensili per 26 mesi consecutivi a partire dal 01/11/2022, per i soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo.
Caratteristiche principali:
- natura temporanea;
- riproporzionato per part-time;
- per apprendisti, erogato secondo le percentuali retributive del semestre;
- non rientra nella base di calcolo degli istituti contrattuali e di legge, compreso il TFR;
- in caso di cessazione del rapporto, anche per cambio appalto, la quota residua va liquidata in unica soluzione.
Una tantum rinnovo 2025
Per la copertura del periodo di carenza contrattuale 01/01/2025 - 31/12/2025, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo del 17/12/2025, è prevista una una tantum di 104,00 euro.
Erogazione:
- 52,00 euro con la retribuzione di febbraio 2026;
- 52,00 euro con la retribuzione di giugno 2026.
Per gli apprendisti l'importo è riconosciuto nella misura del 70%.
L'importo:
- è divisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato;
- è riproporzionato per part-time, servizio militare e sospensioni concordate;
- è comprensivo dei riflessi sugli istituti diretti e indiretti;
- non rileva ai fini del TFR;
- spetta anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Altre indennità economiche
| Voce | Misura |
|---|---|
| Indennità di cassa / maneggio denaro | 5% sulla retribuzione base |
| Indennità lavori disagiati | Da concordare a livello regionale |
| Indennità rimozione scorie | 0,06 euro per ogni ora |
| Indennità pulizie industriali | 0,05 euro per ogni ora |
| Indennità ambienti radioattivi | 0,16 euro per ogni ora |
| Indennità lavori in sottosuolo | 0,04 euro per ogni ora |
| Indennità metropolitane in locali coperti sotto livello stradale | 0,03 euro per ogni ora |
| Indennità aeroportuale | Da concordare tra le parti |
Orario di lavoro
- 40 ore settimanali, di norma distribuite in 5 giorni.
- Possibile distribuzione su 6 giorni in relazione alle esigenze aziendali.
- Numero mensilità: 13.
- Divisore orario: 173.
- Divisore giornaliero: 22 per orari su 5 giorni; 26 per orari su 6 giorni.
Flessibilità e banca ore
Banca ore
Le ore di straordinario e le relative maggiorazioni, convertite in ore, possono confluire nella banca ore.
- Recupero entro 12 mesi dall'inizio dell'accumulo.
- Il lavoratore che aderisce ha diritto a un ulteriore permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate.
Flessibilità
L'azienda può realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi:
- fino a 48 ore settimanali;
- per un massimo di 120 ore annue;
- maggiorazione del 10% sulle ore oltre l'orario contrattuale, da liquidare nei periodi di superamento.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno in turni avvicendati | 20% |
| Lavoro notturno non in turni avvicendati | 30% |
| Lavoro festivo | 50% |
| Spostamento del riposo settimanale compensativo | 7% della retribuzione giornaliera |
| Lavoro nel 6° giorno settimanale | 20% |
| Straordinario feriale diurno | 25% |
| Straordinario feriale notturno | 50% |
| Straordinario festivo diurno | 65% |
| Straordinario festivo notturno | 75% |
Il lavoro notturno è quello svolto tra le 22:00 e le 06:00.
Ferie, permessi, festività
Ferie annuali
- 22 giorni annui per orario su 5 giorni settimanali;
- 26 giorni annui per orario su 6 giorni settimanali.
Permessi
| Istituto | Quantità |
|---|---|
| Festività soppresse | 32 ore annue |
| ROL | 16 ore annue |
Festività
Sono considerate festive le giornate previste dalla legge, tutte le domeniche o i riposi compensativi, il Santo Patrono e la Pasqua. Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale / unione civile
- 15 giorni lavorativi retribuiti.
Lutto
- 3 giorni lavorativi retribuiti;
- + 2 giorni non retribuiti se l'evento avviene fuori dalla provincia della sede di lavoro.
Permessi per nascita figlio
- 1 giornata di permesso retribuito al padre in occasione della nascita.
Donne vittime di violenza di genere
Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione hanno diritto a:
- 90 giorni lavorativi di congedo secondo la legge;
- computo del periodo ai fini di anzianità, ferie, ROL, ex festività, 13ª e TFR;
- indennità pari all'ultima retribuzione, anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con INPS;
- possibilità di fruizione giornaliera o oraria nell'arco di 3 anni;
- trasformazione del rapporto da full-time a part-time e successivo ritorno a tempo pieno;
- richiesta di trasferimento presso altro appalto, anche in altro comune;
- esonero dai turni disagiati per 1 anno al termine del percorso;
- ulteriori 3 mesi di aspettativa retribuiti al 70% della retribuzione globale mensile, come miglior favore contrattuale.
Malattia e infortunio
Malattia
- Periodo di comporto: 9 mesi.
- In caso di più malattie: 10 mesi nell'arco di 24 mesi.
- Trattamento economico: integrazione fino al 100% della retribuzione globale netta fino a 180 giorni nell'anno solare.
Infortunio sul lavoro / malattia professionale
- Conservazione del posto: fino a guarigione clinica per infortunio; per malattia professionale per il periodo coperto da indennità temporanea.
- Trattamento economico: integrazione al 100%.
Maternità e paternità
Congedo di maternità
- 5 mesi complessivi.
- Può essere prorogato fino a 7 mesi dopo il parto per lavoratrici addette a lavori pericolosi, faticosi o insalubri se non adibibili ad altre mansioni.
Congedo di paternità obbligatorio
- 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, fruibili anche in modo non continuativo entro i limiti di legge.
Congedo parentale
Per ciascun bambino nei primi 12 anni di vita:
- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 se fruiti per almeno 3 mesi;
- genitore solo: fino a 10 mesi;
- limite complessivo tra i genitori: 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi.
Integrazione festività in periodi di congedo
Per le festività del 25 aprile, 1° maggio e 4 novembre cadenti durante il congedo di maternità, paternità o parentale, il datore integra l'indennità INPS fino al 100% della quota giornaliera della retribuzione globale.
Periodo di prova
| Categoria | Durata |
|---|---|
| 1° livello | 4 mesi |
| 2° livello | 3 mesi |
| 3° e 4° impiegati, 3S | 2 mesi |
| Operai degli altri livelli | 40 giorni lavorativi |
La nuova durata di 40 giorni lavorativi per gli operai si applica alle assunzioni effettuate dal 01/02/2026.
Part-time
- Trattamento economico e normativo proporzionato alla ridotta prestazione.
- Lavoro supplementare: massimo 50% dell'orario concordato.
- Maggiorazione lavoro supplementare: 25%.
- Clausole elastiche:
- maggiorazione 10% con preavviso minimo di 2 giorni;
- maggiorazione 15% con preavviso inferiore.
Contratto a tempo determinato e stagionali
Tempo determinato
- Durata massima ordinaria: 24 mesi complessivi, comprensivi di proroghe e rinnovi.
- Ulteriore contratto successivo tra gli stessi soggetti: una sola volta, fino a 12 mesi, presso la sede competente.
- Dopo i primi 12 mesi sono ammesse causali aggiuntive legate a professionalità e specializzazioni non presenti in organico in relazione a commesse particolari.
- In caso di sostituzione, possibile affiancamento fino a 90 giorni di calendario.
Limiti quantitativi
| Dipendenti a tempo indeterminato | Massimo lavoratori a termine |
|---|---|
| Da 0 a 5 | 2 |
| Da 6 a 10 | 4 |
| Da 11 a 18 | 6 |
| Oltre 18 | 8 |
Sono esclusi dai limiti:
- lavoratori assunti per sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto;
- lavoratori stagionali;
- contratti nei primi 12 mesi di avvio di nuove attività;
- lavoratori di età superiore a 50 anni.
Diritto di precedenza
Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei successivi 12 mesi sulle stesse mansioni, il diritto spetta al lavoratore che:
- abbia prestato attività superiore a 6 mesi;
- manifesti la volontà per iscritto entro 3 mesi dalla cessazione;
- il diritto si estingue entro 1 anno dalla cessazione.
Stagionali
- La disciplina sulla successione dei contratti a termine non si applica alle attività stagionali.
- Diritto di precedenza da esercitare entro 3 mesi dalla cessazione e valido per 1 anno.
- Le assunzioni stagionali sono escluse dai limiti quantitativi.
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Gruppo | Figura / ambito | Durata |
|---|---|---|
| 1° | Addetto trattamento acque, pulizia e manutenzione piscine | 4 anni |
| 2° | Lavorazioni ad alto contenuto professionale | 3 anni |
| 3° | Lavorazioni a medio-basso contenuto professionale | 1 anno e 6 mesi |
| 4° | Apprendisti impiegati | 2 anni e 6 mesi |
Riduzioni:
- 6 mesi con titolo di studio post-obbligo idoneo;
- 3 mesi con attestato di qualifica professionale idoneo.
Progressione retributiva
1° gruppo
| Durata | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno |
|---|---|---|---|---|
| 4 anni | 70% | 80% | 90% | 100% |
2° gruppo
| Durata | 1° anno | 2° anno | 3° anno |
|---|---|---|---|
| 3 anni | 70% | 80% | 90% |
3° gruppo
| Durata | 1° semestre | 2° semestre | 3° semestre |
|---|---|---|---|
| 1 anno e 6 mesi | 65% | 80% | 90% |
4° gruppo apprendisti impiegati
| Durata | 1° anno | 2° anno | Ultimi 6 mesi |
|---|---|---|---|
| 2 anni e 6 mesi | 70% | 80% | 90% |
Preavviso
Operai
Dal 01/02/2026:
| Anzianità | Preavviso |
|---|---|
| Fino a 5 anni | 12 giorni |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 16 giorni |
| Oltre 10 anni | 20 giorni |
Impiegati
| Anni di servizio | Liv. 1, 2, 3S | Liv. 3, 4 |
|---|---|---|
| Fino a 5 | 1 mese e mezzo | 1 mese |
| Oltre 5 fino a 10 | 2 mesi | 1 mese e mezzo |
| Oltre 10 | 2 mesi e mezzo | 2 mesi |
Per gli impiegati i termini decorrono dalla metà o dalla fine del mese.
TFR
Si applica la disciplina della Legge n. 297/1982.
La base di calcolo comprende:
- retribuzione tabellare;
- scatti di anzianità;
- eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
- 13ª mensilità;
- indennità speciale;
- indennità aventi carattere non occasionale;
- accordi integrativi.
Cambio appalto
Il CCNL disciplina la cessazione e il subentro negli appalti con finalità di tutela occupazionale.
In sintesi:
- obblighi di comunicazione dell'impresa cessante e subentrante alle organizzazioni sindacali;
- in caso di cessazione a parità di condizioni, l'impresa subentrante si impegna all'assunzione senza periodo di prova degli addetti aventi i requisiti contrattuali;
- nei casi di modifica di termini, modalità o prestazioni, si prevede confronto sindacale per armonizzare esigenze organizzative e mantenimento dei livelli occupazionali;
- il lavoratore mantiene il trattamento economico e normativo di miglior favore già riconosciuto.
Welfare contrattuale
Bilateralità
Le imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale devono erogare al lavoratore l'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) previsto dal contratto.
SANARTI
I dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e i lavoratori a termine con rapporto iniziale di almeno 12 mesi sono iscritti al fondo sanitario SAN.ARTI..
In caso di mancata iscrizione, il datore deve erogare l'apposito elemento aggiuntivo in busta paga.
Accordi e rinnovi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di CCNL
- CCNL · 7 ott 2014CCNL Terziario (Sinalp - Aniac)
- CCNL · 26 giu 2014CCNL Giornalisti
- CCNL · 18 giu 2014CCNL Istituzioni socio assistenziali - Personale non medico (Ugl - Federterziario)
- CCNL · 24 feb 2015CCNL Terziario e Servizi - Cooperative (Cisal - Anpit Unci)
- CCNL · 25 mar 2014CCNL Lapidei - Artigianato
- CCNL · 20 mar 2014CCNL Autotrasporto - Cooperative (Confsal - Unci)
Cerchi altro? Cerca gratis in CCNL →