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CCNL

CCNL Terziario (Sinalp - Aniac)

CCNLH01R

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 7 ott 2014 al 30 set 2017

Parti stipulanti

SindacatiSI.NA.L.P. - Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati
Datori di lavoroCEPI-UCI - Confederazione Europea delle Piccole Imprese - Unione Coltivatori ItalianiANIAC - Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti

Sfera di applicazione

Si applica ai dipendenti delle piccole e medie imprese del settore commercio, terziario e servizi, nonché alle attività affini e connesse, operanti su tutto il territorio nazionale. Il campo di applicazione comprende un ampio insieme di attività commerciali, distributive, ausiliarie del commercio, servizi alle imprese, servizi di rete e servizi alle persone.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle piccole e medie imprese del settore commercio, terziario e servizi, comprese le attività affini e connesse. L'ambito applicativo è molto ampio e ricomprende, tra le altre, attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, distribuzione carburanti, servizi informatici, call center, marketing, pubblicità, ricerca di mercato, servizi amministrativi, immobiliari, logistici e altri servizi alle imprese e alle persone.

Validità

  • Decorrenza: 07/10/2014
  • Scadenza: 30/09/2017

Struttura contrattuale

Il contratto prevede:

  • contrattazione di 1° livello nazionale;
  • contrattazione di 2° livello regionale, provinciale o aziendale, alternativa e non sovrapponibile.

Bilateralità

È previsto l'Ente Bilaterale Generale (EN.BIL.GEN.), con funzioni in materia di formazione, apprendistato, mercato del lavoro, conciliazione, osservatorio, sicurezza, sostegno al reddito e certificazione.

La quota contrattuale di finanziamento è pari allo 0,30% della paga contrattuale lorda:

  • 0,15% a carico azienda;
  • 0,15% a carico lavoratore.

In caso di mancato versamento, l'azienda deve corrispondere al lavoratore un EDR pari all'1% della retribuzione lorda.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • CEPI-UCI - Confederazione Europea delle Piccole Imprese - Unione Coltivatori Italiani
  • ANIAC - Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e Commercianti

Organizzazione sindacale dei lavoratori

  • SI.NA.L.P. - Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati

Trattamento economico

Minimi mensili conglobati dal 08/10/2014

Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

LivelloMinimo mensile (€)Scatto triennale (€)Indennità di funzione (€)
Quadri Direzione2.290,0025,00130,00
Quadri e lavoratori alto contenuto tecnico-professionale1.700,1125,00130,00
1° livello1.500,0024,00-
2° livello1.400,8422,10-
3° livello1.301,7521,15-
4° livello1.200,0020,30-
5° livello1.113,0320,00-
6° livello1.002,1219,53-
7° livello917,0319,17-

Retribuzione di ingresso

Nel primo anno di anzianità di servizio, la retribuzione base è ridotta del 10%.

Premio di produttività

È previsto un premio annuo collegato agli indici di produttività definiti in sede aziendale o, per le aziende sotto i 15 dipendenti, dalla contrattazione di settore.

Il contratto stabilisce comunque un premio minimo annuo garantito:

LivelloPremio minimo annuo (€)
Quadri Direzione2.290,00
Quadri e lavoratori alto contenuto tecnico-professionale1.700,11
1° livello1.500,00
2° livello1.400,84
3° livello1.301,75
4° livello1.200,00
5° livello1.113,03
6° livello1.002,12
7° livello917,03

Divisori convenzionali

VoceValore
Divisore giornaliero26
Divisore orario per 45 ore settimanali192
Divisore orario per 44 ore settimanali190
Divisore orario per 40 ore settimanali172
Mensilità annue14

Mensilità aggiuntive

Sono previste:

  • 13ª mensilità a Natale;
  • 14ª mensilità il 01/07.

Assegni familiari contrattuali

Per famiglie monoreddito:

  • € 30,00 per il coniuge;
  • € 20,00 per ciascun figlio a carico, fino a un massimo di 2 figli.

Orario di lavoro

Orario ordinario

  • 40 ore settimanali suddivise in 6 giorni lavorativi.
  • La durata media non può superare 48 ore settimanali, comprese le ore di straordinario, nel periodo di riferimento.

Lavoro discontinuo

  • 48 ore settimanali per soci lavoratori discontinui o di semplice attesa/custodia.
  • 45 ore settimanali per i lavoratori impiegati nelle aziende di distribuzione e commercializzazione carburanti.

Flessibilità e banca ore

Le ore prestate oltre l'orario normale e le ore di flessibilità non fruite confluiscono nella banca ore.

Recupero ore accantonate:

  • dal 6° al 10° mese successivo all'accantonamento: con accordo tra azienda e lavoratore;
  • dall'11° al 24° mese: con decisione del lavoratore previo preavviso.

Il lavoratore può chiederne la monetizzazione solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Flessibilità multiperiodale

Nelle settimane con orario superiore alle 41 ore e fino a 48 ore, non spetta la maggiorazione per straordinario se la prestazione è compensata nelle settimane successive con orario inferiore.

  • Il periodo di maggiore prestazione può estendersi fino a 12 mesi.
  • Il recupero va fruito entro 12 settimane dall'inizio del periodo di maggiore prestazione.
  • Il monte ore annuo utilizzabile per il recupero non può superare 90 ore.

Maggiorazioni

Lavoro notturno, festivo e domenicale

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno (23:00 - 06:30)12%
Lavoro festivo20%
Lavoro domenicale8%
Lavoro ordinario domenicale impianti autostradali carburante con riposo in altro giorno10%

Lavoro straordinario

TipologiaMaggiorazione
Diurno dalla 41ª alla 48ª ora settimanale10%
Diurno oltre la 48ª ora settimanale20%
Notturno25%
Notturno festivo35%

Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso entro il limite di 250 ore annue, previo accordo tra datore e lavoratore.

Trasferte e missioni

In caso di missione temporanea fuori residenza spettano:

  • rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute;
  • rimborso vitto e alloggio a piè di lista;
  • rimborso di altre spese autorizzate e documentate;
  • diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto.

Riduzioni/particolarità:

  • senza pernottamento: diaria ridotta di 1/3;
  • missioni superiori a un mese: diaria ridotta del 10%;
  • viaggi abituali: indennità di trasferta pari al 12%.

Ferie, festività e permessi

Ferie

  • 26 giorni annui.
  • La settimana lavorativa, a questi fini, è considerata sempre di 6 giorni.

Festività

Sono considerate festive le giornate previste dalla legge, il 4 novembre e il Santo Patrono del luogo di lavoro.

Se il lavoratore presta attività in giorno festivo, spetta:

  • normale retribuzione giornaliera;
  • retribuzione per le ore lavorate;
  • maggiorazione del 20%.

Permessi retribuiti (ROL / ex festività)

Sono previsti 72 ore annue di permessi individuali retribuiti.

Se non fruiti entro il 31/12:

  • sono pagati con le spettanze del mese successivo,
  • salvo diverso accordo aziendale.

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi retribuiti.

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni lavorativi annui per decesso o grave infermità del coniuge/convivente o parente entro il 2° grado, secondo la normativa richiamata.

Malattia e infortunio

Malattia

Periodo di comporto

  • 45 giorni di calendario nell'arco dell'anno solare per eventi morbosi di carattere generale.
  • Per eventi morbosi di notevole gravità, il testo completo prevede un comporto fino a 220 giorni nell'anno solare.

Trattamento economico

PeriodoTrattamento
Primi 3 giorni50% della retribuzione lorda giornaliera
Dal 4° giorno in poi100% della retribuzione mensile a integrazione INPS
Dal 181° al 220° giorno30% della retribuzione mensile a carico azienda

Infortunio sul lavoro

Conservazione del posto

Il posto è conservato fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisce il rientro, e comunque non oltre la data del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa.

Trattamento economico

PeriodoA carico datoreA carico INAIL
Giorno dell'infortunio100%0%
3 giorni successivi (carenza)60%0%
Dal 4° al 90° giorno40%60%
Dal 91° giorno in poi25%75%

Maternità

  • Indennità di 80% a carico INPS per il periodo di astensione obbligatoria.
  • Integrazione a carico del datore per le festività cadenti nel periodo, fino al 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto.

Part-time

Il part-time può essere:

  • orizzontale;
  • verticale;
  • misto.

Clausole flessibili ed elastiche

  • Clausole elastiche: aumento della prestazione entro il limite massimo del 30% della prestazione annua concordata.
  • Clausole flessibili: per le sole ore variate, maggiorazione non inferiore all'1,5% della quota oraria.
  • In alternativa, è possibile concordare un'indennità annua di almeno € 120, corrisposta in quote mensili.

Limite minimo quadri part-time

Per i quadri è consentita l'assunzione part-time con limite minimo di 20 ore mensili.

Apprendistato professionalizzante

Durata

Inquadramento finaleDurata complessiva
Livello 248 mesi
Livello 348 mesi
Livello 436 mesi
Livello 536 mesi
Livello 624 mesi

Trattamento economico / inquadramento

  • Prima metà del periodo: inquadramento a 2 livelli inferiori rispetto al livello finale.
  • Seconda metà del periodo: inquadramento a 1 livello inferiore rispetto al livello finale.

Schema riepilogativo:

Destinazione finale1° periodo2° periodo
Livello 224 mesi, 2 livelli inferiori24 mesi, 1 livello inferiore
Livello 324 mesi, 2 livelli inferiori24 mesi, 1 livello inferiore
Livello 418 mesi, 2 livelli inferiori18 mesi, 1 livello inferiore
Livello 518 mesi, 2 livelli inferiori18 mesi, 1 livello inferiore
Livello 612 mesi, 1 livello inferiore12 mesi, 1 livello inferiore

Limiti numerici

Il numero degli apprendisti non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in forza.

Se i qualificati/specializzati sono meno di 3, l'azienda può assumere fino a 3 apprendisti.

Formazione

Monte ore minimo di formazione: 120 ore annue.

Contratto a tempo determinato

È possibile l'assunzione a termine nei limiti e con le causali previste dalla legge e dal contratto.

Casi senza motivazione entro il limite del 6%

È consentita l'assunzione a termine, anche senza motivazione, entro il limite del 6% dei lavoratori occupati nella stessa unità produttiva, nei casi di:

  • avvio di nuove attività;
  • lancio di un prodotto o servizio innovativo;
  • implementazione di rilevante cambiamento tecnologico o progetto significativo di ricerca e sviluppo;
  • rinnovo e/o proroga di una commessa esistente.

Altre regole principali

  • primo contratto fino a 12 mesi anche senza causale;
  • durata massima del contratto a termine: 36 mesi;
  • in caso di malattia, conservazione del posto pari a 1/3 della durata del contratto, con minimo 30 giorni.

Lavoro intermittente

Se il lavoratore ha obbligo di risposta alla chiamata, spetta un'indennità di disponibilità.

Indennità di disponibilità minima mensile

PeriodoImporto minimo mensile
Fino al 07/10/2015€ 300,00
Dal 08/10/2015 al 08/10/2016€ 350,00
Dal 09/10/2016 al 07/10/2017€ 400,00

Per il calcolo orario dell'indennità si usa il divisore fisso di 173 ore.

In caso di rifiuto ingiustificato alla chiamata:

  • possibile risoluzione del contratto;
  • restituzione dell'indennità relativa al periodo successivo;
  • risarcimento pari al 50% dell'indennità di disponibilità.

Periodo di prova

Qualifica / livelloDurata
Quadri e 1° livello6 mesi di calendario
2° e 3° livello60 giorni di lavoro effettivo
4° e 5° livello45 giorni di lavoro effettivo
6° e 7° livello30 giorni di lavoro effettivo

Preavviso

ClassificazioneFino a 5 anniOltre 5 e fino a 10 anniOltre 10 anni
Quadri e 1° livello60 giorni90 giorni120 giorni
2° e 3° livello30 giorni45 giorni60 giorni
4° e 5° livello20 giorni30 giorni45 giorni
6° e 7° livello15 giorni20 giorni20 giorni

I termini decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

TFR

Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29/05/1982 n. 297.

Voci escluse dalla base di calcolo del TFR

Sono escluse, tra le altre:

  • rimborsi spese;
  • somme occasionali una tantum o gratificazioni straordinarie non contrattuali;
  • compensi per lavoro straordinario e festivo;
  • indennità sostitutiva ferie;
  • indennità di trasferta e diarie non continuative;
  • quota esente IRPEF delle diarie continuative;
  • prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore;
  • elementi esclusi dalla contrattazione integrativa.

Ulteriori elementi rilevanti

Classificazione del personale

Il contratto prevede:

  • Quadri di Direzione;
  • Quadri e lavoratori ad alto contenuto tecnico-professionale;
  • livelli dal 1° al 7°.

Indennità di funzione quadri

Spetta per 14 mensilità:

  • € 130,00 ai Quadri di Direzione;
  • € 130,00 ai Quadri e ai Quadri/lavoratori ad alto contenuto tecnologico-professionale.

Indennità di cassa

Al personale con piena responsabilità di cassa spetta un'indennità pari al 5% della paga base nazionale.

Diritto allo studio

  • 150 ore nel triennio, utilizzabili anche in un solo anno;
  • elevate a 250 ore per recupero scuola dell'obbligo o corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri.

Assemblee sindacali

Nelle unità con più di 15 dipendenti: fino a 12 ore annue retribuite.

Permessi sindacali dirigenti

Fino a 75 ore annue, elevabili a 130 ore annue se componente di più organismi.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 07/10/2014

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