Cassazione Penale, Sentenza n. 36247/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Bari che aveva accolto l'opposizione ex art. 7 L. n. 1423/1956 volta alla revoca del decreto di confisca n. 1827/2009 emesso nel procedimento di prevenzione n. 161/2007 nei confronti di Mario Coluccia. La Corte di appello aveva ritenuto che il provvedimento personale di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno del 2003) non fosse mai divenuto definitivo per mancata notifica e che la successiva impugnazione del curatore (Nicoletta Fornelli) del gennaio 2021, accolta con rigetto della misura personale, avesse effetto caducatorio ex tunc facendo venir meno il presupposto per la misura patrimoniale; alternativamente la Corte aveva escluso la pericolosità sociale di Coluccia, necessario presupposto per la confisca.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del Procuratore generale inammissibile. Ha ritenuto infondata la doglianza sull'abnormità del provvedimento e ha ritenuto autosufficiente la motivazione della Corte d'appello, che oltre a valutare la normativa vigente al 2003 ha anche accertato ex tunc l'assenza di pericolosità sociale con provvedimento del 23/09/2021; poiché il ricorrente non ha contestato la parte della motivazione che esclude la pericolosità, il motivo è generico e il ricorso è inammissibile. Di conseguenza resta confermata la revoca del decreto di confisca disposta dalla Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 1423/1956
Norma richiamata come base per l'impugnazione della misura di prevenzione; la Corte d'appello ha accolto l'impugnazione ex art. 7 presentata dal curatore, revocando la confisca essendo venuto meno il presupposto processuale per la misura patrimoniale.
art. 2bis L. n. 575/1965
Norma introdotta dal d.l. n. 92/2008 che disciplina l'applicazione disgiunta delle misure personali e patrimoniali; il Procuratore generale ha censurato la Corte d'appello per aver ritenuto non applicabile retrospettivamente la possibilità di applicazione disgiunta, ma la Corte d'appello ha motivato anche alternativamente escludendo la pericolosità ex tunc.
decreto-legge n. 92/2008
Ha introdotto la previsione dell'applicazione disgiunta delle misure di prevenzione; la decisione discute la rilevanza temporale di tale novella rispetto al provvedimento originario del 2003.
art. 200 cod. pen. (richiamato nel motivo)
Riferimento al principio di retroattività dentro i limiti del primo comma dell'art. 200 c.p.; il Procuratore generale sosteneva che la confisca di prevenzione sia governata da tale principio, ma la Corte ha ritenuto che la verifica sulla pericolosità e gli effetti ex tunc fosse stata svolta e non efficacemente censurata.
Massime di principio
- Se la misura personale di prevenzione non è mai divenuta definitiva per mancata notifica e viene successivamente annullata con efficacia ex tunc, viene meno il presupposto per una confisca patrimoniale originata da quella misura e la confisca può essere revocata.
- Anche quando la normativa consente l'applicazione disgiunta delle misure personali e patrimoniali, l'accertamento della pericolosità sociale resta condizione essenziale per disporre la confisca; un provvedimento che esclude la pericolosità preclude un successivo accertamento incidentale finalizzato alla confisca.
- Le corti possono fornire motivazioni alternative: contestare la rilevanza di norme successive al fatto storico e, in via subordinata, dichiarare l'assenza del presupposto materiale (pericolosità). Se una delle motivazioni autonome non è censurata dall'appello, la impugnazione è destinata a essere dichiarata generica e inammissibile.
- Le censure procedurali relative alla ammissibilità di impugnative tardive (es. necessità di provvedimento di restituzione in termini) devono essere specificamente ed efficacemente dedotte per essere accolte; l'allegazione generica di abnormità non è sufficiente.
- In tema di misure patrimoniali di prevenzione, il rapporto temporale tra manifestazione di pericolosità e acquisizione dei beni deve essere valutato autonomamente; la confisca richiede verifica della correlazione temporale e materiale tra pericolosità e patrimonio oggetto di confisca.
- La legittimazione del curatore dello scomparso a proporre impugnazioni è possibile ma può essere limitata: occorre verificare la misura richiesta (es. dichiarazione di morte presunta e relativa estinzione del procedimento) e il rispetto delle condizioni processuali per la impugnazione.
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