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Parere

Parere n. 103/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla Nesi S.r.l, in persona del l.r.p.t. Dott. Fabio Piccioni, contro la Regione Toscana e il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per l’annullamento: del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana - Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, Area di Coordinamento Turismo, Commercio e Terziario, Settore disciplina, Politiche e Incentivi del Commercio e Attività Terziarie n. 6360 del 28 novembre 2014, comunicato a mezzo pec il 07 gennaio 2015, con cui è stata disposta la revoca del finanziamento concesso alla NESI S.r.l. per l'ammontare di euro 561.136,45; della nota Regione Toscana, Settore Contabilità prot. n. AOOGRT/B.050.010.030 del 09 marzo 2015, notificata a mezzo pec in data 10 marzo 2015, avente ad oggetto l'accertamento n. 2420/2014 Capitolo n. 32050 Pratica n. 8896, con cui in esecuzione del precitato decreto dirigenziale è stato richiesto alla Nesi S.r.l. il pagamento del predetto importo di euro 561.136,45, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della richiesta; della nota, in parte qua, della Regione Toscana, Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, Area di Coordinamento Turismo, Commercio e Terziario, Settore disciplina, Politiche e Incentivi del Commercio e Attività Terziarie: "Docup 2000/2006- Ob. - 2 - Mis. 1.5.2 "Riqualificazione degli esercizi commerciali" - risposta alla comunicazione del 24.03.2015 inviata dall'impresa Nesi s.r.l. El_Protocollo _Regione Toscana_AOOGRT_0095461_2015-04-20 _nesi comunicata a mezzo PEC il 20.04.2015", con cui la Regione Toscana in sede di riesame, alla luce della osservazioni formulate dalla Nesi, ha dato atto di riconoscere alla stessa solo il 67% del contributo concesso pari ad euro 346.551,54, disponendo di rettificare il decreto di revoca originario e rideterminando il contributo da revocare in euro 170.689,56; di ogni altro atto presupposto, ivi compresi il verbale di sopralluogo del 30 luglio 2012, nonché ogni altro atto connesso o consequenziale, anche nel frattempo intervenuto e al momento non conosciuto; nonché, per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Giustizia amministrativa201500793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della revoca di un finanziamento regionale di euro 561.136,45, della conseguente richiesta di pagamento e della successiva rideterminazione dell’importo revocato

Esito

ESTINZIONE

Prevale il privato

La questione giuridica

La Nesi S.r.l. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, contro il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 6360 del 28 novembre 2014, con cui era stato revocato integralmente un finanziamento concesso nell’ambito del DOCUP 2000/2006, misura 1.5.2, per la riqualificazione degli esercizi commerciali. Sono stati impugnati anche la richiesta di pagamento dell’intero importo e la successiva nota regionale con cui, in sede di riesame e autotutela, la Regione ha riconosciuto il 67% del contributo, pari a euro 346.551,54, rideterminando l’importo da revocare in euro 170.689,56. La ricorrente ha dedotto violazione della disciplina europea sui fondi strutturali, del bando e degli atti regionali, violazione degli artt. 1, 3, 7, 9, 10, 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241/1990, violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere, sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e carenza di motivazione. Nel corso del procedimento, la società ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, evidenziando che la Regione aveva rettificato in autotutela il provvedimento di revoca, definendo la vicenda in senso satisfattivo.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la rettifica in autotutela del decreto di revoca abbia integralmente soddisfatto l’interesse perseguito dalla ricorrente e abbia fatto venir meno le ragioni della controversia. Ha quindi distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che nel caso concreto l’assetto successivo adottato dall’amministrazione è stato integralmente satisfattivo. È stata pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con assorbimento dell’istanza cautelare. La richiesta di compensazione delle spese è stata ritenuta estranea al procedimento relativo al ricorso straordinario, il quale consente esclusivamente azioni di annullamento e non domande di accertamento o di condanna.

Osservazioni

Cessazione della materia del contendere

La rettifica in autotutela del provvedimento di revoca, con riconoscimento del 67% del contributo e rideterminazione dell’importo da revocare, è stata ritenuta integralmente satisfattiva dell’interesse azionato dalla ricorrente; ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Istanza cautelare

La domanda cautelare è stata assorbita in conseguenza della definizione del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Domanda di compensazione delle spese

La richiesta di compensazione delle spese è stata ritenuta estranea al procedimento del ricorso straordinario, avente natura tipicamente impugnatoria e limitato alla domanda di annullamento di provvedimenti amministrativi.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso in Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse

    Il ricorso straordinario è qualificato come rimedio tipicamente impugnatorio, diretto esclusivamente all’annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi; sono escluse domande di accertamento e di condanna.

  • artt. 1, 3, 7, 9 e 10 l. n. 241/1990

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, alla motivazione e alla partecipazione procedimentale, ma il parere non esamina nel merito tali censure, essendo intervenuta la cessazione della materia del contendere.

  • artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990

    Sono stati richiamati dalla ricorrente in relazione alla revoca e all’annullamento d’ufficio; il parere non definisce nel merito la loro applicazione al caso concreto.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità dell’azione amministrativa; la questione è rimasta assorbita.

  • Regolamento (CE) n. 1260/1999

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riguardo al finanziamento oggetto di revoca; il parere non affronta la censura nel merito.

  • Regolamento (CE) n. 1083/2006

    È richiamato quale disciplina successiva al regolamento n. 1260/1999; il parere non ne esamina l’applicazione.

  • Regolamento (UE) n. 1303/2013

    È richiamato quale disciplina successiva ai regolamenti precedenti; il parere non ne esamina l’applicazione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando un successivo comportamento della pubblica amministrazione, o un ulteriore provvedimento da essa adottato, determina un assetto integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, facendo venir meno le ragioni della controversia.
  • La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: la prima ricorre quando l’annullamento non arrecherebbe più un’utilità concreta, anche per dichiarazione della parte o per sopravvenienze non integralmente satisfattive; la seconda presuppone invece la piena soddisfazione della pretesa attraverso il nuovo assetto amministrativo.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente la proposizione di domande dirette all’annullamento di atti amministrativi definitivi; non sono proponibili autonome domande di accertamento o di condanna, comprese quelle relative alle spese.

Revoca e successiva rettifica di un finanziamento regionale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Nesi S.r.l. contro la Regione Toscana e il Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La controversia concerneva la revoca di un finanziamento regionale di euro 561.136,45, concesso nell’ambito del DOCUP 2000/2006, misura 1.5.2, dedicata alla riqualificazione degli esercizi commerciali.

Premesse e atti impugnati

La società aveva impugnato il decreto dirigenziale regionale n. 6360 del 28 novembre 2014, la successiva richiesta di pagamento dell’intero importo revocato e gli ulteriori atti connessi, incluso il verbale di sopralluogo del 30 luglio 2012. Era stata inoltre proposta una domanda risarcitoria e formulata un’istanza cautelare.

Nel corso del procedimento, la Regione aveva riesaminato la vicenda e adottato una rettifica in autotutela, riconoscendo alla società il 67% del contributo, pari a euro 346.551,54, e rideterminando l’importo da revocare in euro 170.689,56.

Motivi dedotti

La ricorrente aveva contestato:

  • la violazione dei regolamenti europei in materia di fondi strutturali;
  • la violazione del decreto dirigenziale n. 4723 del 18 ottobre 2011, della deliberazione della Giunta regionale n. 189/2006 e del bando DOCUP;
  • la violazione degli artt. 1, 3, 7, 9, 10, 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241/1990;
  • la violazione dell’art. 97 Cost.;
  • l’eccesso di potere, lo sviamento, il difetto di istruttoria, il travisamento dei presupposti e la carenza di motivazione.

Il Consiglio di Stato non ha esaminato tali censure nel merito, poiché le sopravvenienze amministrative hanno determinato la definizione satisfattiva della controversia.

Cessazione della materia del contendere

La società, con comunicazione del 1° agosto 2024, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione del ricorso, richiamando la rettifica del provvedimento di revoca adottata dalla Regione in autotutela.

La Sezione ha ritenuto che la società avesse conseguito il bene della vita perseguito e ha distinto tra:

  • sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando l’eventuale annullamento non procurerebbe più un’utilità concreta o quando la parte dichiara di non avere più interesse;
  • cessazione della materia del contendere, che presuppone invece che l’operato successivo dell’amministrazione sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato.

Nel caso concreto, la rettifica regionale ha modificato l’assetto originario della controversia in senso integralmente satisfattivo. Il parere richiama, sul punto, Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2024, n. 303.

Istanza cautelare e spese

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere ha comportato l’assorbimento dell’istanza cautelare.

Quanto alla richiesta di compensazione delle spese, la Sezione ha osservato che essa è estranea al procedimento del ricorso straordinario. Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, tale rimedio ha natura tipicamente impugnatoria e consente soltanto domande di annullamento di atti amministrativi definitivi, non autonome domande di accertamento o di condanna. Sono stati richiamati, in proposito, i precedenti della Sezione Prima n. 1683/2020, n. 1286/2020, n. 978/2020 e n. 115/2019.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con assorbimento della domanda cautelare. Le censure di merito e la domanda risarcitoria non sono state esaminate.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaRevoca e recupero dei contributiAutotutela
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietà

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