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Sentenza

Sentenza n. 46/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 10/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento del 10 settembre 2025 per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI e dalla competente sede diplomatico-consolare sulla richiesta di fissazione di un appuntamento necessario a formalizzare l’istanza di visto per motivi di studio. Ha sostenuto che la fissazione dell’appuntamento costituisce una fase preliminare, ma integrante, del procedimento di rilascio del visto e che l’inerzia dell’amministrazione determina un arresto procedimentale non sottratto al sindacato del giudice amministrativo. Il MAECI si è costituito in giudizio senza che siano indicati ulteriori motivi difensivi nel testo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti sia l’obbligo dell’autorità diplomatico-consolare di provvedere sia l’inerzia protrattasi oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. La richiesta di fissazione dell’appuntamento è stata qualificata come istanza in senso tecnico, idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere, poiché l’appuntamento è fase preliminare e parte integrante del procedimento di rilascio del visto. Il giudice ha affermato che tale fase non è immune dal sindacato giurisdizionale e che la sua mancata gestione può essere fatta valere con l’azione avverso il silenzio. La durata della fase preliminare deve essere computata nel termine complessivo del procedimento, che, ai sensi dell’art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999, non può superare 90 giorni. L’Ambasciata d’Italia a Islamabad è stata ordinata di convocare il ricorrente con la massima sollecitudine e comunque entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato eventualmente versato, in ragione del periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta e il ricorso e delle obiettive difficoltà organizzative sopravvenute dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione; è stata utilizzata per chiedere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto.

  • art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999

    Il termine complessivo per la conclusione del procedimento rilevante nella controversia non può superare 90 giorni; nel computo deve essere inclusa anche la fase preliminare di fissazione dell’appuntamento.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, come indicato nell’epigrafe.

Massime di principio

  • La richiesta di fissazione di un appuntamento presso una sede diplomatico-consolare, quando costituisce passaggio necessario per formalizzare una domanda di visto, è un’istanza in senso tecnico idonea a far sorgere l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
  • La fase preliminare di fissazione dell’appuntamento, in quanto parte integrante del procedimento amministrativo di rilascio del visto, non è sottratta al sindacato del giudice amministrativo e la relativa inerzia può essere contestata con l’azione avverso il silenzio.
  • Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del visto comprende anche il tempo impiegato dall’amministrazione per fissare l’appuntamento preliminare e, nel caso esaminato, non può complessivamente superare 90 giorni ai sensi dell’art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999.
  • Accertata l’illegittimità del silenzio sulla richiesta di appuntamento, il giudice amministrativo può ordinare alla sede diplomatico-consolare di convocare l’interessato entro un termine determinato e ravvicinato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

Testo integrale

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