Cassazione Penale, Sentenza n. 30284/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale; il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e carenza/mancanza di motivazione. Si censura la genericità della decisione, in particolare l'assenza di specificazione delle ragioni che avrebbero motivato la valutazione di pericolosità sociale tale da escludere l'affidamento, nonostante la distanza temporale dai fatti (bancarotta del 2017), l'assenza di nuovi procedimenti, il contenuto favorevole della relazione sociale e le condizioni di salute che richiedono contatti sanitari costanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato i parametri normativi per l'accesso all'affidamento in prova al servizio sociale (prognosi favorevole, assenza del pericolo di recidiva, concreta utilità della prova). Ha rilevato che, quando il Tribunale rileva una pericolosità attuale che incide negativamente sulla prognosi, è suo onere compiere una verifica esaustiva degli indicatori di antisocialità permanente; nel caso di specie la motivazione del Tribunale risultava meramente assertiva e priva degli elementi cognitivi posti a base della valutazione. Per tali ragioni la decisione impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Torino per un nuovo esame.
Norme richiamate
orientamento della Corte di Cassazione (requisiti per l'affidamento in prova al servizio sociale)
L'accesso alla misura alternativa si fonda sulla ricorrenza di una prognosi favorevole, l'assenza del pericolo di recidiva e la concreta utilità della prova ai fini della risocializzazione; se sussiste una pericolosità attuale negativa sulla prognosi, il giudice deve motivare in modo esaustivo gli indicatori di permanente antisocialità
Sez. I, ric. Bonicoli
Sez. I 27.10.1994, ric. Bonicoli
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui la gravità del reato non è di per sé ostativa alla concessione del beneficio e che il giudice deve motivare adeguatamente eventuali valutazioni negative sulla prognosi
Sez. I, n. 31809
Sez. I n. 31809 del 09.07.2009, rv 244332
Conferma che la gravità del reato non impedisce automaticamente l'affidamento in prova e che è necessaria una valutazione motivata degli elementi ostativi
Massime di principio
- La negazione dell'affidamento in prova per presunta pericolosità sociale richiede una motivazione analitica: il giudice deve indicare i fondamenti fattuali e probatori su cui si basa la valutazione negativa
- Gli elementi rilevanti nella valutazione sono la prognosi favorevole, l'assenza del pericolo di recidiva e la concreta utilità della misura per la risocializzazione; in mancanza di adeguata valutazione di tali elementi, la decisione è annullabile
- La sola affermazione della 'pericolosità sociale' senza l'esposizione degli indicatori concreti non è sufficiente a giustificare il diniego dell'affidamento
- Fattori quali il tempo intercorso dai fatti, l'assenza di ulteriori procedimenti e i contenuti positivi della relazione sociale devono essere valutati e motivati esplicitamente dal giudice
- Le condizioni di salute che richiedono cure costanti possono influire sulla scelta della misura alternativa (es. detenzione domiciliare), ma anche questa scelta richiede adeguata motivazione comparativa rispetto all'affidamento in prova
- In caso di carenza motivazionale della decisione, la Cassazione tende ad annullare e rinviare per un nuovo esame, lasciando al giudice di merito il compito di valutare nuovamente gli elementi probatori
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