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Sentenza

Sentenza n. 63/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza del Comune di Melzo, n.-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2023, con cui è stato ordinato alla sig.ra -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n.380 del 2001, la “messa in pristino dello stato dei luoghi rendendo gli stessi conformi alla P.E. 185/1954 mediante eliminazione delle criticità e difformità urbanistico edilizie” presso l’immobile sito in Melzo, -OMISSIS-, “mediante il ripristino della corretta imposta di falda interna del sottotetto e la riconduzione all’attività agricola dell’uso effettivo dell’u.i. in trattazione, oggi incompatibile con la residenza dichiarata” ; per quanto occorrer possa, del verbale di accertamento ivi richiamato del 7 settembre 2023, prot. n. -OMISSIS-, redatto dal Comune di Melzo, insieme agli agenti della Polizia Locale; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202400146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimessione in pristino ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, relativa al mutamento d’uso dell’immobile e alla difformità delle falde del sottotetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune le aveva ordinato di ripristinare lo stato dei luoghi, contestando due profili. In primo luogo, ha dedotto l’illegittimità della qualificazione come abuso del mutamento d’uso dell’immobile, utilizzato come residenza nonostante fosse stato assentito nel 1954 come “casa colonica” e l’utilizzatrice non possedesse la qualifica di imprenditore agricolo. La ricorrente ha sostenuto che tale requisito è stato introdotto in Lombardia solo dall’art. 49 della l.r. 51/1975 e non poteva essere applicato retroattivamente a un immobile realizzato sulla base della licenza edilizia del 1954. In secondo luogo, ha censurato per eccesso di potere e difetto di istruttoria la contestazione relativa all’incremento volumetrico del sottotetto, rilevando che le tavole progettuali del 1954 non indicavano esplicitamente l’altezza delle imposte di falda e che il Comune aveva ricavato la misura progettuale mediante misurazione delle linee grafiche, eseguite a mano e in scala 1:100. È stato inoltre dedotto un motivo concernente l’affermazione del Comune secondo cui l’immobile, in quanto casa colonica, sarebbe stato incedibile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato integralmente l’ordinanza. Ha ritenuto fondato il primo motivo, con carattere assorbente, poiché l’immobile era stato realizzato nel 1954 con destinazione abitativa e la normativa regionale allora vigente non subordinava l’utilizzo residenziale degli edifici rurali al possesso della qualifica di imprenditore agricolo. Il requisito è stato introdotto per la prima volta dall’art. 49 della l.r. 51/1975 e non poteva essere applicato retroattivamente attraverso l’art. 60 della l.r. 12/2005. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la disciplina urbanistica sopravvenuta regola, di norma, le future trasformazioni del territorio e non incide sulle opere già legittimamente realizzate secondo la disciplina previgente. Ha inoltre escluso che la limitazione dell’uso abitativo potesse ricavarsi implicitamente dalla qualificazione dell’immobile come “casa colonica” contenuta nella licenza edilizia, in assenza di una specifica disposizione vigente all’epoca della costruzione. Il TAR ha accolto anche la censura relativa al sottotetto, ravvisando un difetto di istruttoria: le altezze delle imposte di falda non erano quotate nelle tavole e la loro ricostruzione attraverso la misurazione di disegni manuali degli anni cinquanta non consentiva di dimostrare con certezza millimetrica la difformità, anche perché le quote espresse non sempre coincidevano con le misure grafiche. Il secondo motivo, relativo alla pretesa incedibilità dell’immobile, non è stato esaminato per sopravvenuta carenza di interesse conseguente all’annullamento integrale dell’atto; il TAR ha comunque rilevato che l’affermazione comunale aveva funzione meramente motivazionale e non incideva sul regime giuridico della cedibilità del bene. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    messa in pristino dello stato dei luoghi

    La disposizione è stata utilizzata dal Comune quale base dell’ordine di rimessione in pristino per gli interventi edilizi ritenuti abusivi; l’ordinanza è stata annullata perché fondata, per i profili esaminati, su una disciplina urbanistica non applicabile retroattivamente e su un accertamento istruttorio insufficiente.

  • art. 11, comma 1, disposizioni sulla legge in generale

    le leggi hanno efficacia solo per il futuro

    Il principio di irretroattività impedisce di applicare a un immobile realizzato nel 1954 requisiti introdotti da una normativa urbanistica regionale successiva.

  • art. 49 l.r. Lombardia 51/1975

    Ha introdotto per la prima volta in Lombardia il requisito del possesso della qualifica di imprenditore agricolo per l’utilizzo civile delle abitazioni situate in zona rurale e serventi fondi agricoli.

  • art. 60 l.r. Lombardia 12/2005

    La disposizione, richiamata nell’ordinanza comunale, non può essere applicata retroattivamente a un immobile realizzato nel 1954 secondo la disciplina allora vigente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati dal giudice a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La disciplina urbanistica sopravvenuta, salvo espressa previsione contraria, non può imporre retroattivamente nuovi limiti o condizioni d’uso a opere già legittimamente realizzate secondo la disciplina vigente al momento della loro costruzione; tali opere conservano la precedente destinazione legittima.
  • Il requisito della qualifica di imprenditore agricolo per l’utilizzo residenziale di un edificio situato in zona rurale non può essere applicato a un immobile realizzato prima dell’entrata in vigore della normativa che ha introdotto tale requisito.
  • Le limitazioni d’uso di un fabbricato non possono essere desunte implicitamente dalla sua qualificazione contenuta nel titolo edilizio, se non risultano da specifiche disposizioni normative vigenti al momento dell’assentimento e della costruzione.
  • Un ordine di rimessione in pristino fondato sulla difformità edilizia deve poggiare su un accertamento adeguatamente dimostrato; quando le quote progettuali non sono esplicitamente indicate e sono ricavate da tavole manuali in scala, la mera misurazione grafica non è sufficiente se non consente di provare con certezza la difformità contestata.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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