Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26377/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il provvedimento riguarda non il merito della controversia originaria, ma una correzione d'ufficio di errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quella ordinanza era stato dichiarato inammissibile il ricorso, ma il capo sulle spese riportava campi digitali non aggiornati e quindi testi manifestamente errati, con indicazione incompleta o distorta delle parti e della liquidazione. Il Presidente della sesta sezione ha chiesto la correzione ex officio; la Corte ha rilevato che l'errore era palese e dovuto al mancato aggiornamento dei campi della versione digitale. La correzione ha riguardato il dispositivo nella parte relativa alla condanna alle spese, sostituendo il capoverso errato con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'INPS, quantificate in euro 1.400, oltre euro 200 per spese vive, oltre IVA, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha rettificato il dispositivo della precedente ordinanza, mantenendo fermo il capo di inammissibilità del ricorso ma sostituendo integralmente il passaggio relativo alle spese. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS. È stata inoltre ordinata alla Cancelleria l'annotazione dell'ordinanza sull'originale del provvedimento corretto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    È richiamato come base per la liquidazione delle spese forfettarie nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento è emendabile d'ufficio quando sia palese e riconoscibile ictu oculi, specialmente se derivi dal mancato aggiornamento di campi automatici o digitali del testo.
  • La correzione dell'errore materiale non incide sul contenuto decisorio sostanziale già espresso, ma serve solo a riallineare il dispositivo alla volontà effettivamente manifestata dal giudice.
  • Nel caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese deve essere correttamente imputata alla parte ricorrente soccombente e liquidata nel rispetto dei criteri tariffari richiamati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.