Cassazione Civile, Ordinanza n. 26377/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il provvedimento riguarda non il merito della controversia originaria, ma una correzione d'ufficio di errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quella ordinanza era stato dichiarato inammissibile il ricorso, ma il capo sulle spese riportava campi digitali non aggiornati e quindi testi manifestamente errati, con indicazione incompleta o distorta delle parti e della liquidazione. Il Presidente della sesta sezione ha chiesto la correzione ex officio; la Corte ha rilevato che l'errore era palese e dovuto al mancato aggiornamento dei campi della versione digitale. La correzione ha riguardato il dispositivo nella parte relativa alla condanna alle spese, sostituendo il capoverso errato con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'INPS, quantificate in euro 1.400, oltre euro 200 per spese vive, oltre IVA, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha rettificato il dispositivo della precedente ordinanza, mantenendo fermo il capo di inammissibilità del ricorso ma sostituendo integralmente il passaggio relativo alle spese. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS. È stata inoltre ordinata alla Cancelleria l'annotazione dell'ordinanza sull'originale del provvedimento corretto.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
È richiamato come base per la liquidazione delle spese forfettarie nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento è emendabile d'ufficio quando sia palese e riconoscibile ictu oculi, specialmente se derivi dal mancato aggiornamento di campi automatici o digitali del testo.
- La correzione dell'errore materiale non incide sul contenuto decisorio sostanziale già espresso, ma serve solo a riallineare il dispositivo alla volontà effettivamente manifestata dal giudice.
- Nel caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese deve essere correttamente imputata alla parte ricorrente soccombente e liquidata nel rispetto dei criteri tariffari richiamati.
Come è indicizzato
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