Cassazione Penale, Sentenza n. 19904/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della remissione di querela presentata da Sellini e dell'accettazione da parte di Carrino, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. Ha inoltre condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 22/06/2022 che aveva rigettato l'appello contro la condanna per diffamazione pronunciata dal Giudice di pace di Napoli il 09/01/2020. Il ricorrente, assistito dall'Avv. Daniela Carro, aveva denunciato vizi di motivazione e violazione degli artt. 51, 595 e 175 cod. pen., nei limiti consentiti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato dal D.L. 30/12/2021, n. 228 e convertito nella L. 25/02/2022, n. 15)
citato nel testo in relazione alla richiesta (o mancata richiesta) di discussione orale
norma procedurale richiamata per segnalare che le parti non avevano chiesto la discussione orale; non incide sul merito della remissione di querela
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
citato nel testo nei limiti dei motivi di ricorso
indica i limiti entro i quali possono essere proposte e valutate le censure in cassazione; qui è richiamato per precisare l'ambito delle doglianze del ricorrente
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
norma sostanziale riferita al reato contestato al ricorrente; dal testo risulta che la condanna iniziale era per diffamazione
art. 51 cod. pen.
menzionata dal ricorrente tra le presunte violazioni; dal testo non è evincibile quale interpretazione concreta della norma sia stata data dalla Corte
art. 175 cod. pen.
menzionata dal ricorrente tra le presunte violazioni; dal testo non è evincibile quale interpretazione concreta della norma sia stata data dalla Corte
remissione di querela (istituto sostanziale e processuale)
atto con cui il querelante rinuncia alla querela; quando efficace, estingue il reato perseguibile a querela e determina l'annullamento della sentenza penale ai sensi richiamati dalla Cassazione
Massime di principio
- La remissione di querela, se valida e accettata, estingue il reato perseguibile a querela e può determinare l'annullamento senza rinvio delle pronunce penali che ancora perseguono il fatto.
- Perché produca effetto estintivo la remissione deve risultare dagli atti e, se richiesta, deve essere accettata dall'imputato; la Corte può rilevarne l'effetto anche in sede di cassazione.
- L'estinzione del reato per remissione non impedisce che il giudice disponga la condanna alle spese processuali a carico dell'imputato, conformemente alla valutazione del caso concreto.
- Le questioni procedurali (p.es. richiesta di discussione orale ex art. 23 comma 8 D.L.) e i limiti formali di impugnazione (art. 173 disp. att.) restano rilevanti ma non precludono l'applicazione degli effetti estintivi della remissione di querela.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente, prima di ulteriori gradi di giudizio, l'eventuale disponibilità del querelante a rimettere la querela e formalizzare l'accettazione per sfruttare l'effetto estintivo; contestualmente va considerata l'eventuale incidenza su profili civili o su eventuali altri reati non perseguibili a querela.
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