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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5297/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ex art.47-ter, comma 1-bis Ord. pen. Il ricorrente denunciava carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in particolare per l'omessa valutazione delle relazioni dei servizi sociali (richiesta dalla difesa con istanza di rinvio) e per l'uso esclusivo dei certificati dei carichi pendenti e del mancato risarcimento alle vittime senza considerare le condizioni economiche disagiate del condannato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il ricorrente ha terminato di espiare la condanna il 23 maggio 2023 (dalla certificazione D.A.P. acquisita agli atti). La dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata senza provvedimenti accessori di condanna: nulla è stato disposto in ordine alle spese del procedimento né a sanzioni pecuniarie, in adesione alla giurisprudenza consolidata citata in motivazione.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario (Ord. pen.) - art. 47-ter, comma 1-bis

    La norma disciplina ipotesi di detenzione domiciliare; il Tribunale ha ritenuto la detenzione domiciliare inapplicabile perché la condanna si riferiva a reati indicati nell'art.4‑bis dell'ordinamento penitenziario.

  • Ordinamento penitenziario (Ord. pen.) - art. 4-bis

    Elenca reati (tipicamente connessi a contesti mafiosi o gravi forme di criminalità organizzata) che comportano specifiche limitazioni nell'accesso a benefici penitenziari; la presenza di una condanna per reato indicato in art.4‑bis ha impedito l'applicazione della detenzione domiciliare ex art.47-ter.

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha dedotto la mancanza/contraddittorietà della motivazione ai sensi di questa disposizione.

  • Costituzione - art. 111

    Garantisce il principio del giudizio imparziale e la motivazione delle decisioni; il ricorrente invocava violazione di questo principio in relazione alla motivazione del Tribunale di sorveglianza.

  • Codice di procedura penale - art. 125

    Riguarda principi del procedimento e dell'istruttoria; evocato dal ricorrente insieme all'art.111 Cost. in tema di motivate decisioni giurisdizionali.

  • Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173

    Consente la riproduzione solo dei passaggi essenziali degli atti/ motivi nel ricorso per cassazione; la Corte ha indicato che i motivi sono stati riprodotti nei limiti necessari ai fini della decisione.

  • Codice di procedura penale - artt. 591, comma 1 e 606, comma 3

    Richiamati in motivazione per distinguere le ipotesi nelle quali, anche se dichiarato inammissibile o estinto il giudizio, possono seguire provvedimenti accessori; la Corte ha precisato che per sopravvenuta carenza di interesse non si procede alla condanna alle spese o a sanzione pecuniaria, secondo precedenti di legittimità.

Massime di principio

  • Se il ricorrente estingue o termina di espiare la pena durante il giudizio di cassazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, conformemente alla giurisprudenza consolidata, non comporta automaticamente l'imposizione delle spese processuali né di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
  • Le richieste di detenzione domiciliare basate sull'art.47-ter, comma 1‑bis sono escluse quando la condanna riguardi reati indicati dall'art.4‑bis dell'ordinamento penitenziario.
  • Per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve poter valutare la non recidiva e gli elementi di personalità e reinserimento (es. relazioni dei servizi sociali); il diniego di un rinvio richiesto dalla difesa per l'acquisizione di tali relazioni dovrebbe essere motivato dal giudice.
  • Lamentare carenza o contraddittorietà della motivazione in cassazione richiede che il vizio sia ancora rilevante al momento della decisione; se l'interesse alla pronuncia viene meno, il vizio può diventare irrilevante per l'ammissione del ricorso.
  • In situazioni analoghe è utile documentare tempestivamente lo stato personale, economico e sociale (relazioni dei servizi sociali, prova del tentativo di risarcimento alle vittime, ecc.) già in sede di primo giudizio o in occasione delle istanze per benefici, per evitare che il giudice decida sulla base di elementi di carico pendenti o della mera documentazione anagrafico-penale.

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