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Sentenza

Sentenza n. 6603/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202509404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro il diniego prefettizio di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e di rilascio della licenza di porto d'armi per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Prefettura di Cosenza aveva respinto le istanze per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata e per il rilascio della licenza di porto d'armi per difesa personale, ritenendo insussistenti i requisiti di affidabilità e buona condotta previsti dagli artt. 43, 134 e 138 del r.d. n. 773/1931. Il diniego era fondato sul contenuto di una denuncia-querela presentata dall'ex convivente dell'interessato per minaccia, dalla quale emergevano atteggiamenti possessivi, gelosia ed espressioni intimidatorie. La successiva remissione della querela era stata ritenuta irrilevante sul piano amministrativo. Il ricorrente aveva dedotto in primo grado e poi in appello l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, l'erronea valorizzazione di un unico episodio successivamente definito senza sviluppi penali, l'omessa considerazione dell'incensuratezza e della precedente titolarità di porto d'armi, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e la mancata ponderazione delle ricadute lavorative del diniego. Dopo un'ordinanza cautelare di riesame, la Prefettura aveva confermato il diniego con un nuovo provvedimento, richiamando il contenuto della denuncia, il giudizio sfavorevole della forza di polizia competente e le esigenze di prevenzione e sicurezza pubblica. L'appellante aveva chiesto il rinvio dell'appello in attesa del giudizio instaurato contro il nuovo provvedimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo che il presente giudizio riguardasse esclusivamente la legittimità del diniego del 23 febbraio 2024 e della sentenza del TAR, mentre il successivo provvedimento di riesame era oggetto di un distinto giudizio, senza rapporto di pregiudizialità giuridica o dipendenza necessaria. Nel merito, ha confermato la sentenza impugnata. Il rilascio e il mantenimento dei titoli di polizia in materia di armi e l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata presuppongono un giudizio ampiamente discrezionale e preventivo sull'affidabilità del richiedente. L'amministrazione non deve accertare una responsabilità penale né fondarsi su fatti definitivamente accertati in sede penale, potendo valorizzare circostanze non sfociate in condanna purché idonee a formulare una prognosi sfavorevole sul corretto uso delle armi e sull'affidabilità dell'interessato. Il singolo episodio può essere sufficiente quando sia qualitativamente significativo: la Prefettura non aveva considerato la mera esistenza della querela, ma il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute indicative di gelosia, possessività, minacce verbali e insufficiente autocontrollo. La remissione della querela produce effetti sul piano penale, ma non neutralizza i fatti storici sottostanti né impedisce la loro valutazione amministrativa; analogamente, l'assenza di sviluppi processuali penali non incide sull'autonomia del giudizio amministrativo di affidabilità. L'incensuratezza e il precedente possesso di un porto d'armi non precludono una successiva prognosi negativa fondata su fatti nuovi. Non è stata ravvisata violazione della proporzionalità o della ragionevolezza, poiché l'amministrazione aveva svolto una valutazione complessiva, considerando anche il parere sfavorevole degli organi di polizia, senza automatismi decisionali. Le conseguenze lavorative del diniego non prevalgono sulle esigenze di prevenzione e sicurezza pubblica quando l'inaffidabilità sia desunta da elementi concreti e non manifestamente illogici. Il giudizio negativo è stato ritenuto adeguatamente motivato, coerente con l'istruttoria e immune da travisamento, irragionevolezza o difetto di istruttoria. La sentenza del TAR è stata quindi confermata e le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. 773/1931

    La disposizione concorre a fondare il giudizio di affidabilità richiesto per il rilascio dei titoli di polizia in materia di armi; tale giudizio può basarsi su una prognosi amministrativa preventiva e non richiede un previo accertamento della responsabilità penale.

  • art. 134 r.d. 773/1931

    La disposizione rileva per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, nell'ambito della verifica amministrativa dei requisiti di affidabilità e buona condotta.

  • art. 138 r.d. 773/1931

    La disposizione concorre a fondare la valutazione prefettizia sull'affidabilità del richiedente, con finalità preventive di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il rilascio e il mantenimento dei titoli di polizia relativi alle armi e l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata presuppongono una valutazione ampiamente discrezionale e preventiva dell'affidabilità del richiedente, che non coincide con l'accertamento della responsabilità penale.
  • Ai fini del giudizio amministrativo di affidabilità possono essere valorizzati anche fatti non sfociati in condanna o non definitivamente accertati in sede penale, purché concretamente idonei a fondare una prognosi sfavorevole circa il corretto uso delle armi e la condotta dell'interessato.
  • In materia di pubblica sicurezza, anche un singolo episodio può legittimamente fondare il diniego di un titolo di polizia quando, per il suo contenuto e la sua gravità qualitativa, sia significativo rispetto alla prognosi di affidabilità richiesta.
  • La remissione della querela produce effetti sul piano penalistico, ma non priva automaticamente di rilevanza amministrativa i fatti storici posti a fondamento della denuncia, né impedisce la loro autonoma valutazione preventiva da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
  • L'incensuratezza e il precedente possesso di un titolo autorizzatorio non impediscono una successiva prognosi negativa di affidabilità quando emergano fatti nuovi ritenuti incompatibili con il livello di affidabilità richiesto dalla normativa di pubblica sicurezza.
  • L'interesse del richiedente a svolgere un'attività lavorativa che presuppone il possesso di titoli di polizia non prevale sulle esigenze preventive di ordine e sicurezza pubblica quando il giudizio di inaffidabilità sia fondato su elementi concreti, adeguatamente istruiti e non manifestamente illogici.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoIstruttoria processualeAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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