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Sentenza

Sentenza n. 14126/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento: - del decreto n. K10/713402 del 29.3.2022, di reiezione dell’istanza di concessione della cittadinanza di parte ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo;

Giustizia amministrativa202209342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per pregiudizi penali riferiti alla richiedente e al coniuge

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su una notizia di reato a carico della richiedente, relativa all’impiego di denaro proveniente da delitto ex art. 648-ter c.p., risalente al 2010, nonché su plurime notizie di reato riguardanti il coniuge. La ricorrente ha dedotto: difetto di istruttoria sulla propria posizione penale, sostenendo che il procedimento era stato archiviato o comunque si era concluso con la sua assoluzione per estraneità ai fatti; difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per mancata indicazione degli elementi concreti posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità; violazione dell’art. 97 Cost., per lesione dei principi di imparzialità e buon andamento; difetto di istruttoria, illogicità della motivazione e violazione dell’art. 27 Cost. quanto alla valorizzazione dei precedenti del coniuge. Ha inoltre rappresentato di essere giunta in Italia nel 1998, di essersi separata dal marito nel 2019 e di averlo denunciato per maltrattamenti. La memoria e i documenti depositati il 3 luglio 2026 sono stati prodotti oltre i termini processuali.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili la memoria e i documenti depositati dalla ricorrente il 3 luglio 2026, poiché prodotti oltre i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.; non risultava richiesta né autorizzata la produzione tardiva ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a., né era stata provata l’estrema difficoltà di rispettare i termini. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha affermato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un’ampia discrezionalità amministrativa, diretta a valutare l’opportunità dell’inserimento definitivo dell’istante nella comunità nazionale, ma che tale discrezionalità deve essere adeguatamente motivata e non può tradursi in arbitrio. Anche condotte risalenti possono assumere valore sintomatico, soprattutto se ricadenti nel periodo di osservazione rilevante; il fatto contestato alla ricorrente risaliva al 2010, mentre la domanda era stata presentata nel 2017. Il riferimento al reato di impiego di denaro proveniente da delitto è stato ritenuto idoneo a sorreggere, insieme agli altri elementi, la valutazione amministrativa. È stata inoltre ritenuta ragionevole la considerazione delle notizie di reato e delle segnalazioni riguardanti componenti del nucleo familiare, in quanto suscettibili di delineare un contesto familiare non estraneo a condotte antigiuridiche e di incidere sul giudizio prognostico di affidabilità. L’amministrazione aveva adeguatamente motivato il diniego facendo riferimento a un complesso di situazioni e comportamenti indicativi di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. La ricorrente non aveva comunicato all’amministrazione, né in sede di osservazioni al preavviso di diniego né altrimenti, l’assoluzione intervenuta nel 2018 né la successiva separazione dal coniuge; tali circostanze non potevano quindi fondare l’illegittimità del provvedimento. La posizione del marito era inoltre rilevante perché la concessione avrebbe potuto produrre effetti favorevoli anche nei suoi confronti. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. n. 91/1992

    La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un provvedimento ampiamente discrezionale, fondato su una valutazione prognostica dell’opportunità dell’inserimento dell’istante nella comunità nazionale.

  • art. 648-ter c.p.

    La notizia di reato relativa all’impiego di denaro proveniente da delitto può essere valorizzata, anche se risalente, quale elemento sintomatico nell’ambito della valutazione di affidabilità del richiedente la cittadinanza.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    I termini per il deposito di documenti e memorie sono perentori; la produzione tardiva comporta l’inutilizzabilità degli atti depositati oltre termine.

  • art. 54, comma 1, c.p.a.

    La produzione tardiva può essere ammessa solo in via eccezionale, previa autorizzazione del Collegio, nel rispetto del contraddittorio e quando sia dimostrata l’estrema difficoltà di rispettare i termini ordinari.

  • art. 97 Cost.

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 27 Cost.

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla valorizzazione dei precedenti penali del coniuge, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione comporta un’ampia discrezionalità amministrativa, volta a valutare l’opportunità dell’inserimento stabile e definitivo dell’istante nella comunità nazionale; tale discrezionalità è sindacabile quando la motivazione sia inadeguata, il procedimento istruttorio carente, la valutazione illogica, arbitraria o irragionevole.
  • Nella valutazione della concessione della cittadinanza possono essere valorizzate anche condotte penalmente rilevanti risalenti nel tempo, quando siano ritenute sintomatiche di tendenze caratteriali o di profili di affidabilità incompatibili con l’acquisizione dello status civitatis, considerando la situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento.
  • Nel giudizio prognostico sulla concessione della cittadinanza, l’amministrazione può considerare notizie di reato e segnalazioni di polizia relative ai componenti del nucleo familiare dell’istante, se tali elementi contribuiscono a delineare un contesto familiare non estraneo a condotte antigiuridiche e sono adeguatamente collegati alla valutazione di affidabilità del richiedente.
  • Le circostanze favorevoli sopravvenute o non rappresentate dall’interessato durante il procedimento, come l’assoluzione da un fatto valorizzato nel preavviso di diniego o la separazione dal familiare considerato pregiudizievole, non impongono l’annullamento del diniego se l’amministrazione non ne era stata informata prima dell’adozione dell’atto; tali mutamenti possono essere fatti valere mediante una nuova istanza.
  • Nel processo amministrativo, la produzione di memorie e documenti oltre i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. ne comporta l’inutilizzabilità, salvo autorizzazione eccezionale ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a., subordinata alla prova dell’estrema difficoltà di rispettare i termini e al rispetto del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDecadenza e tardività

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