Cassazione Penale, Sentenza n. 44366/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per cassazione proposto dal difensore Avv. Massimo Mercurelli deducendo plurimi errori di fatto e omissioni ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: (i) vizio percettivo nella valutazione della deposizione del teste Patrizi (sostenendo che i giudici di merito avrebbero fondato la condanna su elementi diversi); (ii) affermazione errata circa l'allegazione al fascicolo della perizia trascrittiva delle intercettazioni e la sua utilizzabilità; (iii) omissione di scrutinio della memoria difensiva ex art. 611 c.p.p. del 22/03/2022 e di specifici motivi di ricorso; (iv) affermazione erronea che l'imputato avesse prestato consenso all'acquisizione di perizia, informative e verbali; (v) doglianze sulla presunta inutilizzabilità intrinseca delle captazioni (per contrasto tra indicazione del luogo nei verbali e note della Questura) e sulla presunta falsità dei verbali; (vi) mancata valutazione dell'attendibilità intrinseca/estrinseca della dichiarante Omorogbe Faith e assenza di riscontri estrinseci.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati i rilievi per le seguenti ragioni principali: l'istituto dell'art. 625-bis c.p.p. è riservato a errori di fatto decisivi e di natura percettiva; molte delle censure del ricorrente attengono a valutazioni di merito o a questioni giuridiche escluse dal rimedio straordinario; la Corte ha verificato che la Corte d'appello aveva effettivamente fondato la decisione sulla deposizione del teste Patrizi e sulle risultanze intercettive; la perizia trascrittiva risultava acquisita nel processo e la difesa in udienza aveva dato (o comunque non ha impedito) il deposito pur contestandone l'utilizzabilità; l'eventuale discrepanza formale sull'indicazione del luogo dei verbali di captazione non comportava l'inutilizzabilità automatica delle intercettazioni quando risulti registrato il flusso presso i locali della Procura e non vi siano contestazioni sull'effettivo svolgimento; la Corte ha altresì ritenuto che le memorie difensive e i motivi dedotti sono stati esaminati, e che molte obiezioni erano irrilevanti perché i giudici di merito avevano basato la decisione su prove diverse rispetto a quelle cui il ricorrente attribuiva centralità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato a sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; alla luce della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale non è stata ritenuta alcuna colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Regola il ricorso straordinario per errore di fatto: ammissibile solo per errori percettivi decisivi che abbiano condotto a una pronuncia diversa; esclusi errori di giudizio o di interpretazione normativa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato solo in relazione alla sintesi del motivo di doglianza (obbligo di sinteticità nella formulazione dell'impugnazione secondo le disposizioni transitorie).
art. 611 cod. proc. pen.
Norma relativa alle memorie difensive e alla loro valutazione: la Corte ha ritenuto che la memoria del 22/03/2022 sia stata esaminata e contraddetta dai giudici di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo, per il ricorrente soccombente, di sostenere le spese del procedimento; la Corte ha disposto l'onere al ricorrente.
art. 89 disp. att. cod. proc. pen.
Regola le captazioni fuori sede/forme delle operazioni tecniche: la Corte ha interpretato che per l'utilizzabilità è determinante la registrazione presso i locali della Procura e che la mera inesattezza indicativa del luogo nei verbali non comporta automaticamente inutilizzabilità se trattasi di errore materiale non contestato nell'effettivo svolgimento.
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in ordine alle conseguenze sanzionatorie per ricorsi manifestamente infondati; la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è molto limitato: rileva solo l'errore percettivo decisivo che abbia effettivamente determinato una diversa decisione; non sono ammissibili censure di mero giudizio o di interpretazione normativa.
- Quando si impugna l'utilizzabilità di intercettazioni, è necessario dimostrare un vizio sostanziale nell'esecuzione o nella conservazione della registrazione; discrepanze formali (es. indicazione del luogo) possono non invalidare la prova se non sussiste contestazione sull'effettivo svolgimento e sulla registrazione presso la Procura.
- Il consenso della difesa all'acquisizione di atti (perizie, informative, verbali) può risultare dai verbali d'udienza e dalle condotte processuali: per impugnare l'acquisizione occorre indicare in che modo l'eventuale esclusione incideva materialmente sulla decisione.
- Se si contesta l'attendibilità di una fonte dichiarativa (p.es. dichiarazioni eteroaccusatorie), bisogna mostrare che quella fonte è stata determinante per la decisione; se i giudici di merito hanno fondato la decisione su altre prove, la censura può risultare irrilevante.
- Nelle impugnazioni straordinarie è essenziale indicare con chiarezza e concretezza in che modo l'errore di fatto avrebbe inciso sulla decisione finale (elemento di decisività); deduzioni generiche o la semplice richiesta di riesame di valutazioni di merito sono generalmente inammissibili.
- Il soccombente in un ricorso dichiarato manifestamente infondato è tenuto a sostenere le spese processuali; tuttavia, l'esistenza di buona fede o l'assenza di colpa può impedire l'applicazione di sanzioni ulteriori.
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