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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15054/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente bancario intrattenuti con un istituto di credito, nei quali il cliente aveva contestato l'applicazione di interessi ultralegali e ultraconvenzionali, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, le commissioni di massimo scoperto e la clausola di usi su piazza. La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo debitore di più conti correnti; il cliente aveva proposto opposizione. In primo grado era stata riconosciuta la nullità della capitalizzazione trimestrale con ricalcolo del saldo e condanna della banca alla restituzione di una somma. In appello, la Corte territoriale ha riformato la decisione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il cliente al pagamento del saldo debitore rideterminato in favore della cessionaria del credito. Con il ricorso per cassazione il cliente ha dedotto tre motivi: (1) nullità dei contratti di conto corrente per difetto di sottoscrizione della banca e violazione delle norme sulla forma scritta e sulla validità del contratto bancario; (2) ulteriore nullità dei contratti per carenza di valida sottoscrizione/ rappresentanza della banca, con conseguente inapplicabilità di interessi, commissioni e spese; (3) violazione delle norme ermeneutiche e dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. in relazione al ricalcolo del saldo e alla valutazione della consulenza tecnica, in particolare per la capitalizzazione e le commissioni di massimo scoperto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché dirette, sotto la veste di violazioni di legge, a contestare un accertamento di merito della Corte d'appello: i contratti di conto corrente risultavano sottoscritti anche per la banca e, comunque, la volontà della banca era desumibile dalla lunga esecuzione dei rapporti. Ha quindi confermato la decisione impugnata che aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato il correntista al pagamento del saldo debitore rideterminato. È stato inoltre dichiarato inammissibile il controricorso della società intervenuta tardivamente in appello, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore statuizione sul raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 L. 154/1992

    Richiamato come norma sulla forma scritta nei contratti bancari; la Corte esclude la nullità prospettata perché, nel caso concreto, la sottoscrizione e il comportamento concludente della banca rendono valido il contratto.

  • art. 117, commi 1 e 3, d.lgs. 385/1993

    Richiamato come disciplina dei contratti bancari e dei tassi applicabili; la Corte non ravvisa violazioni idonee a travolgere i contratti, ritenendo corretta la ricostruzione della Corte d'appello.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato in tema di conclusione del contratto; la Corte osserva che il consenso della banca era comunque desumibile anche da fatti concludenti e dall'esecuzione ultradecennale del rapporto.

  • art. 1350, n. 13 c.c.

    Invocato dal ricorrente sul requisito formale; la Corte non accoglie la tesi di nullità per difetto di valida sottoscrizione.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato quale norma sulla nullità; la Corte esclude che ricorra una nullità dei contratti di conto corrente per difetto di sottoscrizione imputabile alla banca.

  • art. 1398 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di rappresentanza senza potere; la Corte ritiene non dimostrato il vizio e valorizza la riferibilità della sottoscrizione alla banca.

  • art. 1399 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di ratifica; non viene ravvisata alcuna esigenza di ratifica, poiché la Corte d'appello ha accertato la validità della sottoscrizione e la volontà negoziale della banca.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo come criterio ermeneutico, ma la censura viene ritenuta diretta in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte non vi ravvisa una violazione decisiva.

  • art. 1370 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte non accoglie l'assunto del ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte reputa infondata la censura perché volta a contestare l'apprezzamento di merito sul saldo e sulla validità dei rapporti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione della CTU e delle prove; la Corte esclude la violazione, ritenendo la doglianza in realtà meramente rivalutativa.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per la partecipazione in giudizio del successore a titolo particolare; la Corte precisa che la società tardivamente intervenuta in appello non era parte del giudizio di merito e non ha dimostrato adeguatamente la propria legittimazione.

  • art. 23 d.lgs. 58/1998

    Citato in motivazione per analogia sistematica: la Corte richiama il principio per cui la forma scritta del contratto quadro va intesa in senso funzionale e non strutturale.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che, dichiarata nulla la capitalizzazione trimestrale, avrebbe dovuto applicarsi la capitalizzazione legale; la Corte non accoglie la censura, perché il motivo investe l'accertamento di merito della validità dei contratti e del ricalcolo effettuato.

  • d.lgs. 385/1993, art. 117

    Richiamato anche per il superamento del tasso soglia e la rideterminazione del saldo nei limiti della disciplina bancaria.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per la statuizione sul raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel contratto bancario il requisito della forma scritta non va inteso in senso meramente strutturale, ma in senso funzionale: è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, consegnato al cliente e risulti la volontà della banca anche attraverso sottoscrizione o comportamenti concludenti valorizzabili dal giudice di merito.
  • La deduzione di nullità del contratto per difetto di sottoscrizione della banca non può essere accolta quando il giudice di merito accerti, con valutazione non sindacabile in cassazione se congruamente motivata, che la firma apposta è riferibile all'ente e che il rapporto è stato eseguito per lungo tempo dalle parti.
  • Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere in cassazione una nuova valutazione del merito, della CTU o degli elementi contabili quando la doglianza mira in realtà a sovvertire l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
  • In tema di rapporti bancari, l'accertamento del saldo e la verifica della legittimità di interessi e commissioni possono essere svolti dal consulente tecnico escludendo capitalizzazione non dovuta e adeguando i conteggi alla disciplina applicabile; il giudice può recepire tale elaborazione se coerente e logicamente motivata.
  • Il soggetto che intervenga in cassazione quale successore a titolo particolare, pur in astratto legittimato, deve dimostrare la propria posizione successoria e la riferibilità del diritto controverso, altrimenti il suo controricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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