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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9159/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ben Hmida Khaled era stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'art. 14, comma 5-quater, d.lvo n. 286/1998 (inottemperanza all'ordine di espulsione accertata il 1° febbraio 2021) e condannato a una multa di € 10.000. In cassazione la difesa ha dedotto tre motivi: (1) difetto di motivazione sul punto della colpevolezza (mancata considerazione di un giustificato motivo per l'inottemperanza), (2) omissione di motivazione in ordine alla causa di non procedibilità invocata (art. 34 d.lgs. n. 274/2000), (3) difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha chiesto annullamento limitato al secondo motivo e inammissibilità nel resto.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo (ritenendo adeguata la motivazione del primo giudice circa l'assenza di giustificato motivo per l'inottemperanza) e ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo (il primo giudice aveva invece riconosciuto le attenuanti generiche). Ha accolto il secondo motivo: il Giudice di pace non ha motivato in relazione alla causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale questione e la causa è rinviata per nuovo giudizio sul punto al Giudice di Pace di Ancona in diversa persona fisica; il resto del ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-quater, d.lvo n. 286/1998

    reato di inottemperanza all'ordine di espulsione (accertato il 1° febbraio 2021), sanzionato con multa

    la norma punisce l'inottemperanza all'ordine di espulsione; nel caso concreto il giudice di primo grado ha ritenuto che non sussistesse alcun giustificato motivo per l'inottemperanza

  • art. 34 d.lgs. n. 274/2000

    causa di esclusione della procedibilità invocata dalla difesa

    si tratta di una causa che esclude la procedibilità del reato e, se invocata in giudizio, il giudice è tenuto a valutare e motivare la sua applicabilità; l'omissione motivazionale su questo punto rende necessario l'annullamento limitato e il rinvio

Massime di principio

  • Se la difesa invoca una causa di non procedibilità (es. art. 34 d.lgs. n. 274/2000), il giudice deve esaminare e motivare esplicitamente la questione: l'omissione motivazionale giustifica l'annullamento e il rinvio solo su quel punto
  • Le censure per difetto di motivazione richiedono che la parte indichi con precisione quali fatti o elementi il giudice non ha considerato: genericità dell'allegazione rende la censura infondata
  • La Cassazione può essere accogliente solo in parte: è possibile ottenere l'annullamento limitato a singole questioni (remedy parziale) mentre le restanti statuizioni restano confermate
  • In caso di rinvio la nuova decisione deve essere assunta da diversa persona fisica presso lo stesso ufficio per garantire imparzialità; il giudice del rinvio non è vincolato nel merito ma deve ovviare all'omissione motivazionale censurata
  • Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche deve risultare chiaramente motivato in sentenza: se il primo giudice ha già riconosciuto le attenuanti, la censura sul loro diniego è manifestamente infondata

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