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Sentenza

Sentenza n. 1615/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 431/2024 del Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 19 giugno 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente alla carta del docente, del valore di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi legali, condannando il Ministero all’accredito dei relativi importi. Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata all’amministrazione, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché l’inottemperanza del Ministero non risultava contestata, il giudice ha ordinato l’integrale esecuzione del giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mediante accredito sulla carta del docente di euro 500,00 per ciascuno dei cinque anni scolastici indicati, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni. Il TAR ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento, ritenendola compatibile sia con la condanna pecuniaria sia con la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    La norma è richiamata quale fonte istitutiva della carta del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure conseguenti.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente l’applicazione di una penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato; la penalità può essere disposta anche in presenza della nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l’esistenza di un giudicato, la sua notificazione all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l’inadempimento dell’amministrazione per ordinare l’esecuzione coattiva degli obblighi accertati.
  • Quando il giudicato impone a un’amministrazione il pagamento o l’accredito di somme determinate, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e specificare puntualmente importi, annualità e interessi dovuti, senza modificare il contenuto della decisione da eseguire.
  • La nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. sono strumenti di tutela concorrenti e possono essere disposti congiuntamente anche per l’esecuzione di una condanna pecuniaria.
  • La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali maturati sul capitale dovuto e decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’integrale soddisfacimento dell’obbligazione.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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