Ordinanza n. 254/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 00976/2026, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado integrato da motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza e degli atti impugnati. Le questioni dedotte riguardavano la contestazione dell’assetto amministrativo relativo all’affidamento e alla gestione di un servizio sanitario, svolto da diverso tempo dalla controinteressata Adi personam s.r.l. L’appellante ha prospettato un pregiudizio economico derivante dal mancato guadagno e dalla perdita di chance concorrenziale.
La decisione
Il CGARS ha respinto la domanda cautelare, precisando che le questioni prospettate dall’appellante richiedono un adeguato approfondimento nella fase di merito. Ha tuttavia escluso il periculum in mora. In primo luogo, l’eventuale accoglimento dell’appello potrebbe comportare l’annullamento della sentenza di primo grado con rinvio al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a., senza produrre necessariamente un’utilità immediata per l’appellante. In secondo luogo, la sospensione degli atti impugnati non determinerebbe automaticamente l’affidamento del servizio all’associazione. Inoltre, il danno allegato, consistente in mancato guadagno e perdita di chance, è stato ritenuto essenzialmente economico e risarcibile, quindi privo dei caratteri di gravità e irreparabilità richiesti per la tutela cautelare. Infine, nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha privilegiato l’interesse pubblico alla continuità del servizio, già erogato da diverso tempo dalla controinteressata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare e la possibilità di chiedere la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Richiede, ai fini della tutela cautelare, un pregiudizio grave e irreparabile; il danno meramente economico e risarcibile non integra ordinariamente tale requisito.
Rileva perché l’eventuale accoglimento dell’appello contro una sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso può condurre all’annullamento con rinvio al giudice di primo grado.
Adunanza Plenaria, 20 novembre 2024, n. 16
È richiamata per la possibilità di disporre, in caso di accoglimento dell’appello contro la sentenza di inammissibilità, l’annullamento con rinvio al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare la valutazione al merito e concentrare l’esame sulla sussistenza del periculum in mora.
- L’impugnazione di una sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso non comporta, in caso di possibile accoglimento dell’appello, un’utilità sostanziale immediata per l’appellante, qualora l’esito processuale prospettabile sia l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado.
- La sospensione degli atti impugnati non può essere accordata sulla base della sola astratta possibilità di ottenere il bene della vita, se la misura cautelare non determina direttamente l’affidamento del servizio o altra utilità concreta in favore dell’istante.
- Il mancato guadagno e la perdita di chance concorrenziale, in quanto pregiudizi essenzialmente economici e suscettibili di risarcimento, non presentano di regola i caratteri di gravità e irreparabilità necessari per la tutela cautelare ex art. 55 c.p.a.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla continuità di un servizio di rilievo pubblico già erogato da tempo può prevalere sull’interesse dell’operatore economico alla sospensione degli atti, quando non sia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile.
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