Direttiva 2002/72
Direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/72/CE costituisce la direttiva specifica per i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati al contatto con alimenti, adottata per consolidare e riordinare la disciplina previgente. Essa stabilisce un quadro armonizzato su definizione di plastica, elenco di monomeri e sostanze di partenza autorizzati, elenco incompleto di additivi, prodotti di fermentazione batterica ammessi, specifiche generali e regole di prova della migrazione. La direttiva fissa inoltre il limite di migrazione globale, disciplina le dichiarazioni scritte nella commercializzazione e abroga la direttiva 90/128/CEE, salvi i termini di trasposizione e applicazione già previsti.
Armonizzazione delle regole UE per i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, con definizione di sostanze autorizzate, limiti di migrazione e specifiche di conformità.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica, o a parti di essi, costituiti esclusivamente di plastica oppure composti di più strati ciascuno di plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o già messi a contatto con essi secondo la loro destinazione. Restano esclusi dalla nozione di plastica le pellicole di cellulosa rigenerata, i materiali elastomerici e le gomme naturali e sintetiche, le carte e i cartoni anche se plastificati, i rivestimenti di superficie a base di cere paraffine/microcristalline o loro miscele con materie plastiche, le resine a scambio ionico e i siliconi. La direttiva non si applica inoltre ai materiali multistrato nei quali almeno uno strato non è costituito esclusivamente di plastica, neppure se lo strato a contatto diretto con l’alimento è di plastica. Si applica agli operatori lungo la commercializzazione, con un obbligo specifico di dichiarazione scritta per le fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, salvo i casi in cui la natura dell’oggetto ne renda evidente la destinazione alimentare.
Direttiva 2002/72/CE sui materiali e oggetti di materia plastica a contatto con alimenti
La direttiva costituisce il principale atto settoriale di armonizzazione per la plastica destinata al contatto con prodotti alimentari, adottato in forma di direttiva specifica ai sensi della direttiva quadro 89/109/CEE. Il suo scopo è duplice: tutelare la salute dei consumatori e impedire alterazioni inaccettabili degli alimenti, consentendo al contempo la libera circolazione dei materiali conformi nel mercato UE.
Obiettivi e logica normativa
Il provvedimento consolida e riordina la disciplina precedente, in particolare la direttiva 90/128/CEE, ripetutamente modificata. I considerando chiariscono che, per raggiungere l’obiettivo di cui all’articolo 2 della direttiva 89/109/CEE, è sufficiente disciplinare in modo armonizzato le sostanze autorizzate, i limiti di migrazione e le verifiche di conformità, lasciando agli Stati membri margini residui solo per gli aspetti non ancora pienamente armonizzati.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica, o a loro parti, quando sono finiti e destinati a venire a contatto con gli alimenti o sono già posti a contatto con essi secondo la loro destinazione. Sono inclusi i manufatti costituiti esclusivamente di plastica e quelli multistrato composti da strati tutti plastici fissati tra loro con adesivi o altri mezzi.
Sono espressamente esclusi dalla nozione di plastica:
- le pellicole di cellulosa rigenerata;
- i materiali elastomerici e le gomme naturali e sintetiche;
- carte e cartoni, anche se modificati con plastica;
- rivestimenti di superficie a base di cere paraffine o microcristalline, e loro miscele con materie plastiche;
- le resine a scambio ionico;
- i siliconi.
La direttiva non si applica inoltre ai materiali e oggetti multistrato nei quali almeno uno strato non sia costituito esclusivamente di plastica, anche se lo strato a contatto diretto con l’alimento è plastico.
Limite di migrazione globale
L’articolo 2 fissa il limite globale di migrazione a 10 mg/dm2 di superficie del materiale o oggetto. In deroga, il limite è espresso in 60 mg/kg di alimento per:
- oggetti che siano recipienti o assimilabili a recipienti, o che possano essere riempiti, con capacità da 500 ml a 10 l;
- oggetti riempibili ma per i quali non sia possibile determinare l’area di contatto;
- coperchi, guarnizioni, tappi e altri dispositivi di chiusura simili.
Sostanze autorizzate: monomeri e sostanze di partenza
L’articolo 3 consente l’utilizzo, per la fabbricazione dei materiali e oggetti di plastica, solo dei monomeri e delle altre sostanze di partenza presenti nell’allegato II, sezioni A e B, con le restrizioni previste. Le sostanze della sezione B possono essere ancora impiegate fino al 31 dicembre 2004, in attesa della valutazione del comitato scientifico per l’alimentazione umana.
La sezione A può essere aggiornata:
- aggiungendo le sostanze della sezione B, secondo i criteri dell’allegato II della direttiva 89/109/CEE;
- aggiungendo sostanze nuove, secondo la procedura dell’articolo 3 della direttiva 89/109/CEE.
Gli Stati membri non possono autorizzare l’impiego di nuove sostanze sul proprio territorio se non nel rispetto della procedura di cui all’articolo 4 della direttiva 89/109/CEE.
Il testo chiarisce inoltre che gli elenchi non comprendono, almeno in questa fase, monomeri o altre sostanze di partenza usati esclusivamente per vernici, lacche, pitture, resine epossidiche, adesivi/promotori di adesione e inchiostri da stampa.
Additivi e prodotti da fermentazione batterica
L’articolo 4 rinvia all’allegato III, che contiene un elenco incompleto di additivi utilizzabili con le restrizioni indicate. Per gli additivi della sezione B, i limiti di migrazione specifica si applicano dal 1° gennaio 2004 quando la conformità è verificata nel simulante D o nei mezzi di prova sostitutivi previsti dalle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE.
L’articolo 5 limita ai soli prodotti elencati nell’allegato IV i prodotti ottenuti mediante fermentazione batterica che possono venire a contatto con gli alimenti.
Specifiche, classificazione delle restrizioni e rinvii tecnici
L’articolo 6 rinvia all’allegato V per le specifiche generali e per le altre specifiche relative a talune sostanze. L’allegato VI spiega il significato delle annotazioni presenti nella colonna "Restrizioni e/o specifiche", tra cui:
- LMS: limite di migrazione specifica;
- QM: quantità massima residua nel materiale o oggetto finito;
- QMA: quantità massima residua espressa in mg/6 dm2;
- LMS(T) e QM(T): limiti o quantità riferiti alla somma di più sostanze indicate.
Nell’allegato V, parte A, è prevista una specifica generale importante: i materiali e oggetti fabbricati con isocianati aromatici o con coloranti preparati mediante accoppiamento diazo non devono rilasciare amine aromatiche primarie, espresse come anilina, in quantità rilevabile, con LR pari a 0,02 mg/kg di alimento o simulante, tolleranza analitica compresa; i valori di migrazione delle amine aromatiche primarie già contemplati dalla direttiva restano però esclusi da tale restrizione.
Limiti di migrazione specifica e modalità di espressione
L’articolo 7 prevede che i limiti di migrazione specifica siano normalmente espressi in mg/kg, ma diventino mg/dm2 nei casi di oggetti di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l, e per fogli/pellicole o altri articoli per i quali non sia possibile determinare il rapporto tra superficie e alimento. In tali ipotesi, i valori in mg/kg vanno divisi per il fattore convenzionale 6.
Prove di migrazione e criteri di conformità
L’articolo 8 rinvia alle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE, oltre che all’allegato I, per la verifica della conformità. L’allegato I disciplina in dettaglio:
- il principio di equivalenza convenzionale tra mg/l di simulante e mg/kg di alimento;
- le correzioni quando le quantità di prodotto o simulante a contatto non corrispondono alle condizioni reali;
- le modalità di campionamento e di prova, comprese quelle per materiali multistrato e coperchi/tappi;
- il contatto con il simulante alla temperatura e per il tempo appropriati al tipo di uso;
- le prove ripetute per oggetti destinati a contatto multiplo, da effettuare tre volte, con valutazione sulla terza prova, salvo prova che la migrazione non aumenti;
- le regole specifiche per la migrazione globale con simulanti acquosi e con olio di oliva rettificato o suoi succedanei;
- le tolleranze analitiche ammesse (20 mg/kg o 3 mg/dm2 per olio/succedanei; 12 mg/kg o 2 mg/dm2 per gli altri simulanti).
L’articolo 8 consente inoltre di dimostrare la conformità, in taluni casi, tramite la determinazione della quantità residua della sostanza nel materiale o nell’oggetto finito, purché vi sia una relazione validata tra contenuto e migrazione, basata su sperimentazione o su modelli di diffusione riconosciuti. Per dimostrare la non conformità è richiesta una conferma sperimentale del valore stimato.
Dichiarazione scritta nella filiera
L’articolo 9 impone che, nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore finale, i materiali e gli oggetti di plastica destinati al contatto con alimenti siano accompagnati da una dichiarazione scritta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 89/109/CEE. L’obbligo non opera quando la natura del prodotto ne rende già evidente la destinazione alimentare. Si tratta di un adempimento documentale rilevante per la tracciabilità e la ripartizione delle responsabilità tra operatori.
Abrogazione, continuità normativa e recepimento
L’articolo 10 abroga la direttiva 90/128/CEE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato VII, parte A. Tuttavia, restano fermi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione indicati nell’allegato VII, parte B, che il testo fornito non riporta integralmente. I riferimenti alle direttive abrogate devono essere letti come riferimenti alla presente direttiva, secondo la tabella di concordanza dell’allegato VIII.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e gli Stati membri ne sono destinatari. Per l’operatore professionale ciò implica un atto di armonizzazione pienamente vincolante quanto al risultato, ma da recepire nell’ordinamento nazionale entro i termini fissati negli atti collegati e negli allegati richiamati.
Disposizioni principali
Natura della direttiva e finalità
L’articolo 1, paragrafo 1 qualifica la direttiva come direttiva specifica ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 89/109/CEE. Il considerando evidenzia che l’obiettivo è garantire che i materiali e gli oggetti destinati a contatto con alimenti non cedano costituenti in quantità pericolose per la salute umana o idonee a modificare in modo inaccettabile il prodotto alimentare, assicurando nel contempo la libera circolazione nel mercato interno.
Definizione di materia plastica e esclusioni
L’articolo 1, paragrafo 3 definisce la materia plastica come composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o processi simili, ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali, con possibile aggiunta di altre sostanze o materiali. Sono esclusi, tra gli altri, cellulosa rigenerata, elastomeri e gomme, carte e cartoni, rivestimenti a base di cere, resine a scambio ionico e siliconi.
Ambito oggettivo e esclusione dei materiali multistrato non interamente plastici
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, la disciplina si applica ai materiali/oggetti di plastica finiti destinati a contatto con alimenti. Il paragrafo 4 esclude i materiali e oggetti composti da due o più strati in cui almeno uno non sia costituito esclusivamente di plastica, anche se lo strato a contatto diretto con l’alimento è di plastica.
Limite di migrazione globale
L’articolo 2 stabilisce il limite globale di migrazione pari a 10 mg/dm2 di superficie del materiale o oggetto. In alternativa, il limite è 60 mg/kg di alimento per recipienti o oggetti assimilabili a recipienti di capacità tra 500 ml e 10 l, per oggetti riempibili di cui non sia determinabile la superficie di contatto e per coperchi, guarnizioni, tappi o dispositivi di chiusura simili.
Sostanze autorizzate e regime transitorio
L’articolo 3 consente l’uso, per la fabbricazione, soltanto dei monomeri e delle altre sostanze di partenza elencati nell’allegato II, sezioni A e B, con le restrizioni indicate. Le sostanze della sezione B possono continuare a essere impiegate fino al 31 dicembre 2004 in attesa della valutazione scientifica. La sezione A può essere aggiornata aggiungendo sostanze della sezione B o sostanze nuove secondo la procedura dell’articolo 3 della direttiva 89/109/CEE; gli Stati membri non possono autorizzare unilateralmente nuove sostanze fuori dalla procedura dell’articolo 4 di tale direttiva.
Additivi
L’articolo 4 rinvia all’allegato III, che contiene un elenco incompleto di additivi utilizzabili con le restrizioni indicate. Per gli additivi dell’allegato III, sezione B, i limiti di migrazione specifica si applicano dal 1° gennaio 2004 quando la conformità è verificata nel simulante D o nei mezzi di prova sostitutivi secondo le direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE.
Prodotti ottenuti mediante fermentazione batterica
L’articolo 5 ammette al contatto con alimenti, tra i prodotti ottenuti mediante fermentazione batterica, soltanto quelli elencati nell’allegato IV.
Specifiche generali e specifiche aggiuntive
L’articolo 6 prevede che le specifiche generali siano contenute nell’allegato V, parte A, mentre ulteriori specifiche per talune sostanze degli allegati II, III e IV sono indicate nell’allegato V, parte B. Il significato dei numeri in parentesi nella colonna "Restrizioni e/o specifiche" è chiarito nell’allegato VI.
Espressione dei limiti di migrazione specifica
L’articolo 7 stabilisce che i limiti di migrazione specifica sono espressi in mg/kg, ma in determinati casi devono essere espressi in mg/dm2: per recipienti o oggetti assimilabili di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l e per fogli/pellicole o oggetti per i quali non sia determinabile il rapporto superficie/alimento. In questi casi i limiti in mg/kg sono convertiti dividendo per il fattore convenzionale 6.
Verifica della conformità e metodi di prova
L’articolo 8 rinvia alle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE, nonché all’allegato I, per la verifica del rispetto dei limiti di migrazione. La verifica del limite di migrazione specifica non è obbligatoria se il rispetto del limite globale consente di escludere il superamento dei limiti specifici, oppure se la migrazione completa della sostanza residua non potrebbe comunque superare il limite. È ammessa, a certe condizioni, la dimostrazione di conformità tramite determinazione della quantità della sostanza nel materiale/oggetto finito, purché sia definita una correlazione con la migrazione specifica tramite sperimentazione adeguata o modelli di diffusione riconosciuti; per dimostrare la non conformità è necessaria conferma sperimentale del valore stimato.
Dichiarazione scritta nella commercializzazione
L’articolo 9 impone, nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore finale, che i materiali e oggetti di plastica destinati al contatto alimentare siano accompagnati da una dichiarazione scritta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 89/109/CEE. L’obbligo non si applica quando la natura del materiale o oggetto ne renda evidente la destinazione alimentare.
Abrogazione della direttiva 90/128/CEE e continuità dei termini
L’articolo 10 abroga la direttiva 90/128/CEE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato VII, parte A, senza incidere sugli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e applicazione indicati nell’allegato VII, parte B. I riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi riferiti alla presente direttiva secondo la tabella di concordanza dell’allegato VIII.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 11 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 12 indica come destinatari gli Stati membri.
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