Cassazione Penale, Sentenza n. 30308/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati condannati in primo grado e in appello, con rito abbreviato, per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione accolta nei giudizi di merito, gli imputati avrebbero asportato una cassa automatica da un esercizio commerciale; all'intervento delle forze dell'ordine, avrebbero continuato l'azione con una colluttazione per sottrarsi all'arresto. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore di entrambi gli imputati, articolava cinque motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto come rapina impropria consumata, sostenendo che la cosa non sarebbe mai entrata nella disponibilità autonoma degli agenti e che, comunque, la violenza sarebbe stata soltanto finalizzata alla fuga, con richiesta di riqualificazione in tentato furto aggravato o, in subordine, tentata rapina impropria; 2) omessa applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto, valorizzando il modesto valore del bene, il risarcimento, le lievi lesioni agli operanti, l'abbandono della refurtiva e la giovane età di uno degli imputati; 3) vizio di motivazione per travisamento della prova, in particolare sulle modalità della fuga e sul momento di abbandono della cassa automatica; 4) violazione di legge in relazione alla recidiva, contestando il riconoscimento della recidiva facoltativa soprattutto per uno degli imputati; 5) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, inclusi pena base, aumenti per continuazione e giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i primi tre motivi si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del fatto e della prova, preclusa in sede di legittimità, e che comunque, sulla base della doppia conforme, fosse accertato l'autonomo e anche solo temporaneo possesso della cosa sottratta, sufficiente a integrare la rapina impropria consumata; inoltre, ha ribadito che la violenza successiva, inserita nel medesimo contesto operativo e finalizzata a conseguire l'impunità, consente di integrare il reato. Ha reputato manifestamente infondati anche il motivo sulla lieve entità del fatto, poiché la condotta era connotata da preordinazione, profili organizzativi e rilevante pericolo per gli operanti, il motivo sulla recidiva, perché sorretto da una valutazione concreta della pericolosità e dell'omogeneità dei precedenti, e quello sul trattamento sanzionatorio, perché la pena e gli aumenti per continuazione erano congruamente motivati e non manifestamente sproporzionati. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma 2, c.p.
La rapina impropria si consuma quando la cosa sottratta entra nella sfera di esclusivo dominio dell'agente, anche per un tempo brevissimo; la successiva abbandono del bene non incide sulla consumazione se avviene dopo il perfezionamento del reato.
art. 337 c.p.
La violenza posta in essere solo per sottrarsi all'arresto, se non inserita nel contesto funzionale della rapina già consumata, integrerebbe un autonomo titolo di resistenza a pubblico ufficiale; nel caso concreto, però, la Corte ha escluso la cesura tra le condotte.
art. 56 c.p.
Richiamato solo in via difensiva per prospettare la diversa qualificazione in tentato furto aggravato o tentata rapina impropria.
art. 624 c.p.
Richiamato dalla difesa quale possibile riqualificazione nel tentato furto aggravato.
art. 625 c.p.
Richiamato dalla difesa per l'ipotizzato furto aggravato.
art. 311 c.p.
L'attenuante della lieve entità del fatto richiede una valutazione complessiva della minima offensività e va esclusa se difetta anche uno solo degli indici di modestia del disvalore, come natura, modalità, mezzi, danno, pericolo e circostanze concrete.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
È richiamata per l'estensione dell'attenuante della lieve entità al delitto di rapina.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il vizio di violazione di legge non consente di ottenere una diversa lettura delle prove o una nuova ricostruzione del fatto.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato a manifesta illogicità o travisamento nei casi consentiti, senza poter sostituire la valutazione del merito.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nella motivazione della sentenza di legittimità.
art. 99 c.p.
La recidiva facoltativa richiede una motivazione concreta sulla maggiore pericolosità derivante dai precedenti, non il mero riscontro formale di essi.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanze sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice, purché sorretto da motivazione non illogica.
art. 62, comma 1, n. 6, c.p.
L'attenuante del risarcimento del danno era già stata riconosciuta in primo grado ed è stata considerata nel bilanciamento con aggravanti e recidiva.
art. 81 c.p.
In tema di continuazione, gli aumenti di pena per i reati satellite devono essere distintamente individuati; se modesti, è sufficiente una motivazione sintetica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di ricostruzione alternativa del fatto, perché tale attività appartiene al giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo se il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione d'appello; altrimenti il motivo resta inammissibile.
- La rapina impropria è consumata quando la cosa sottratta entra, anche per brevissimo tempo, nella sfera di esclusivo dominio dell'agente; il successivo abbandono della refurtiva per l'intervento della polizia non esclude la consumazione.
- Ai fini della rapina impropria non è necessaria una contestualità cronologica rigorosa tra impossessamento e violenza, essendo sufficiente una continuità funzionale nel medesimo contesto operativo, finalizzata ad assicurare il possesso della cosa o l'impunità.
- L'attenuante della lieve entità del fatto va riconosciuta solo se la condotta presenta complessiva modestia offensiva; può essere esclusa se emergono preordinazione, organizzazione, pericolo concreto per le persone offese o altre circostanze incompatibili con la minima offensività.
- La recidiva facoltativa richiede una motivazione specifica sulla reale capacità dei precedenti di rivelare maggiore pericolosità, tenendo conto di omogeneità dei fatti, distanza temporale, occasionalità della ricaduta e personalità del reo.
- La determinazione della pena e il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono censurabili solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica; per aumenti modesti in continuazione è sufficiente una giustificazione sintetica.
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