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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30308/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati condannati in primo grado e in appello, con rito abbreviato, per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione accolta nei giudizi di merito, gli imputati avrebbero asportato una cassa automatica da un esercizio commerciale; all'intervento delle forze dell'ordine, avrebbero continuato l'azione con una colluttazione per sottrarsi all'arresto. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore di entrambi gli imputati, articolava cinque motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto come rapina impropria consumata, sostenendo che la cosa non sarebbe mai entrata nella disponibilità autonoma degli agenti e che, comunque, la violenza sarebbe stata soltanto finalizzata alla fuga, con richiesta di riqualificazione in tentato furto aggravato o, in subordine, tentata rapina impropria; 2) omessa applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto, valorizzando il modesto valore del bene, il risarcimento, le lievi lesioni agli operanti, l'abbandono della refurtiva e la giovane età di uno degli imputati; 3) vizio di motivazione per travisamento della prova, in particolare sulle modalità della fuga e sul momento di abbandono della cassa automatica; 4) violazione di legge in relazione alla recidiva, contestando il riconoscimento della recidiva facoltativa soprattutto per uno degli imputati; 5) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, inclusi pena base, aumenti per continuazione e giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i primi tre motivi si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del fatto e della prova, preclusa in sede di legittimità, e che comunque, sulla base della doppia conforme, fosse accertato l'autonomo e anche solo temporaneo possesso della cosa sottratta, sufficiente a integrare la rapina impropria consumata; inoltre, ha ribadito che la violenza successiva, inserita nel medesimo contesto operativo e finalizzata a conseguire l'impunità, consente di integrare il reato. Ha reputato manifestamente infondati anche il motivo sulla lieve entità del fatto, poiché la condotta era connotata da preordinazione, profili organizzativi e rilevante pericolo per gli operanti, il motivo sulla recidiva, perché sorretto da una valutazione concreta della pericolosità e dell'omogeneità dei precedenti, e quello sul trattamento sanzionatorio, perché la pena e gli aumenti per continuazione erano congruamente motivati e non manifestamente sproporzionati. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 2, c.p.

    La rapina impropria si consuma quando la cosa sottratta entra nella sfera di esclusivo dominio dell'agente, anche per un tempo brevissimo; la successiva abbandono del bene non incide sulla consumazione se avviene dopo il perfezionamento del reato.

  • art. 337 c.p.

    La violenza posta in essere solo per sottrarsi all'arresto, se non inserita nel contesto funzionale della rapina già consumata, integrerebbe un autonomo titolo di resistenza a pubblico ufficiale; nel caso concreto, però, la Corte ha escluso la cesura tra le condotte.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato solo in via difensiva per prospettare la diversa qualificazione in tentato furto aggravato o tentata rapina impropria.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato dalla difesa quale possibile riqualificazione nel tentato furto aggravato.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato dalla difesa per l'ipotizzato furto aggravato.

  • art. 311 c.p.

    L'attenuante della lieve entità del fatto richiede una valutazione complessiva della minima offensività e va esclusa se difetta anche uno solo degli indici di modestia del disvalore, come natura, modalità, mezzi, danno, pericolo e circostanze concrete.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024

    È richiamata per l'estensione dell'attenuante della lieve entità al delitto di rapina.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il vizio di violazione di legge non consente di ottenere una diversa lettura delle prove o una nuova ricostruzione del fatto.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato a manifesta illogicità o travisamento nei casi consentiti, senza poter sostituire la valutazione del merito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nella motivazione della sentenza di legittimità.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva facoltativa richiede una motivazione concreta sulla maggiore pericolosità derivante dai precedenti, non il mero riscontro formale di essi.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena e il giudizio di comparazione tra circostanze sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice, purché sorretto da motivazione non illogica.

  • art. 62, comma 1, n. 6, c.p.

    L'attenuante del risarcimento del danno era già stata riconosciuta in primo grado ed è stata considerata nel bilanciamento con aggravanti e recidiva.

  • art. 81 c.p.

    In tema di continuazione, gli aumenti di pena per i reati satellite devono essere distintamente individuati; se modesti, è sufficiente una motivazione sintetica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di ricostruzione alternativa del fatto, perché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo se il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione d'appello; altrimenti il motivo resta inammissibile.
  • La rapina impropria è consumata quando la cosa sottratta entra, anche per brevissimo tempo, nella sfera di esclusivo dominio dell'agente; il successivo abbandono della refurtiva per l'intervento della polizia non esclude la consumazione.
  • Ai fini della rapina impropria non è necessaria una contestualità cronologica rigorosa tra impossessamento e violenza, essendo sufficiente una continuità funzionale nel medesimo contesto operativo, finalizzata ad assicurare il possesso della cosa o l'impunità.
  • L'attenuante della lieve entità del fatto va riconosciuta solo se la condotta presenta complessiva modestia offensiva; può essere esclusa se emergono preordinazione, organizzazione, pericolo concreto per le persone offese o altre circostanze incompatibili con la minima offensività.
  • La recidiva facoltativa richiede una motivazione specifica sulla reale capacità dei precedenti di rivelare maggiore pericolosità, tenendo conto di omogeneità dei fatti, distanza temporale, occasionalità della ricaduta e personalità del reo.
  • La determinazione della pena e il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono censurabili solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica; per aumenti modesti in continuazione è sufficiente una giustificazione sintetica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivoRapinaLesioni
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della provaNe bis in idem

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