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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08335/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ordinanza per mancata notificazione dell'avviso di udienza camerale né al difensore di fiducia (avv. Domenico Leto) né al condannato. L'istanza per misure alternative era stata presentata l'8 ottobre 2024 dall'avv. Leto e vi era indicato un domicilio eletto in Roma ai sensi dell'art. 677 c.p.p.; nondimeno l'avviso è stato notificato al difensore d'ufficio (avv. Romina Pucci) e l'avviso al condannato è stato eseguito ex art. 159 c.p.p. dopo tentativi e ricerche all'indirizzo di residenza anagrafica a Foligno, con conseguente violazione delle norme processuali a pena di nullità

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato la nullità delle notificazioni al condannato e al suo difensore per inosservanza delle norme di forma (art. 666, 678 c.p.p. e art. 177 c.p.p.), richiamando la giurisprudenza che qualifica l'omessa comunicazione dell'udienza come nullità assoluta (art. 178 e 179 c.p.p.). L'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Perugia

Norme richiamate

  • art. 677 cod. proc. pen.

    Consente l'elezione di domicilio indicata nella istanza; la Corte ha ritenuto che l'indicazione del domicilio eletto vincola la corretta notifica degli atti al difensore scelto e all'indirizzo indicato

  • art. 678, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiama l'art. 666 per le forme procedurali davanti al Tribunale di sorveglianza, quindi l'obbligo di fissare udienza e dare avviso alle parti e ai difensori

  • art. 666, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne dia avviso alle parti e ai difensori almeno 10 giorni prima: l'omissione di tale avviso integra vizio procedurale rilevante

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Regola la notifica degli atti al difensore quando l'imputato è irreperibile; nella fattispecie è stata utilizzata dopo tentativi all'indirizzo di residenza, ma non poteva sostituire la notifica al difensore di fiducia e all'indirizzo eletto

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; la Corte lo ha richiamato per dichiarare nulle le notifiche viziate

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Individua tra le nullità quelle che riguardano l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato; l'omessa notificazione rientra in tale ambito

  • art. 179, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce il regime delle nullità assolute; la giurisprudenza applicata dalla Corte ritiene che l'omessa notificazione dell'avviso d'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza dia luogo a nullità assoluta del provvedimento finale

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro); Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023 (Coderoni); Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009 (Gallieri)

    Costante orientamento secondo cui la mancata comunicazione della fissazione dell'udienza al condannato o al suo difensore integra una nullità rilevante — in particolare viene qualificata come nullità assoluta con il regime previsto dagli artt. 178 e 179 c.p.p.; inoltre, la Corte può accedere agli atti quando la natura del vizio lo consente

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di udienza deve essere effettuata al difensore di fiducia indicato nell'istanza e al domicilio eletto: notifiche a difensori d'ufficio o ad indirizzi diversi possono essere nulle se esiste una precisa indicazione contraria
  • L'art. 159 c.p.p. (notifica tramite difensore in caso di irreperibilità) non sostituisce la notifica ordinaria quando è stato eletto domicilio o indicato un difensore di fiducia; occorre rispettare l'ordine e le condizioni previste dalla legge
  • L'omessa comunicazione dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza configura, secondo consolidata giurisprudenza, una nullità assolta (artt. 178 e 179 c.p.p.) che comporta l'annullamento del provvedimento conclusivo e il rinvio per nuovo esame
  • Nei procedimenti in cui la presenza, l'intervento o la rappresentanza dell'imputato sono rilevanti, le irregolarità nelle notifiche sono in generale coperte dal regime delle nullità assolute e possono essere rilevate anche d'ufficio
  • Per evitare il rischio di nullità, chi presenta istanze indicanti difensori o domicili eletti dovrebbe accertarsi che l'ufficio ricevente registri correttamente tali indicazioni e che le notifiche seguano le modalità e gli indirizzi indicati

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