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Sentenza

Sentenza n. 533/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento a) del Decreto prot. -OMISSIS- del 20/02/2025, con il quale il Prefetto della Provincia di Milano ha disposto l’interdizione della ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 4, 89 bis, 91, comma 6, e 22 D.lgs 159/11, nonché il diniego dell’iscrizione nella white list provinciale, ai sensi dell’art. 3, comma 3 DPCM 18/10/2011; b) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi inclusi: b.1) Nota prot. n. -OMISSIS- del 05/10/2023 della Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Milano; b.2) Nota prot. n. -OMISSIS- del 06/10/2023 della Questura di Milano - Divisione Anticrimine; b.3) Nota prot. n. -OMISSIS- del 15/02/2024 della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano; b.4) Nota prot. n. -OMISSIS- del 23/04/2024 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta; b.5) Nota prot. n. -OMISSIS- del 25/11/2024 della Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Milano; b.6) Nota prot. n. -OMISSIS-del 28/11/2024 della Questura di Milano - Divisione Anticrimine; b.7) Verbali del Gruppo Ispettivo Antimafia datati 10/10/2024, 14/11/2024 e 28/01/2025; b.8) il provvedimento prot. -OMISSIS- del 18.4.2025, a firma del Presidente e del Segretario dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – sez. Regionale Lombardia, recante la cancellazione di -OMISSIS- srl dalla categoria 8 Classe E, con contestuale escussione delle garanzie finanziarie costituite con polizza fideiussoria n. 1981094 del 27.4.2023, emessa da Revo Insurance spa; b.9) la deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – sez. Regionale Lombardia del 16.4.2025, ivi richiamata a presupposto; b.10) la Circolare del Comitato Nazionale Albo gestori Ambientale n. 2 del 6.2.20219, ove da interpretare in senso lesivo della posizione della ricorrente.

Giustizia amministrativa202501712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia con diniego di iscrizione nella white list provinciale, nonché successiva cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto prefettizio del 20 febbraio 2025, deducendo violazione degli artt. 92, comma 2-bis, 84, 89-bis e 91 del d.lgs. 159/2011, dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, trasparenza e difesa, nonché eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione e sviamento. La ricorrente ha contestato la rilevanza di reati-spia ritenuti risalenti, sostenendo che gli esiti di un successivo giudizio penale avrebbero escluso l’aggravante mafiosa e smentito le ipotesi accusatorie poste a base di una misura cautelare; ha negato che i rapporti familiari della legale rappresentante con soggetti coinvolti in vicende criminali potessero dimostrare una regia familiare o clanica, e ha contestato la rilevanza delle interdittive adottate nei confronti di altre società e dei rapporti commerciali e professionali valorizzati dalla Prefettura. Ha inoltre dedotto che il Prefetto non avrebbe valutato l’intenzione di costituire un organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 quale misura di self-cleaning. Quanto alla cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha denunciato l’omessa autonoma valutazione dei requisiti, il recepimento acritico dell’interdittiva, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’illegittima applicazione della circolare dell’Albo, la violazione dell’art. 67, comma 4, del d.lgs. 159/2011 e l’illegittimo esercizio dei poteri di revoca e autotutela. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 67 del d.lgs. 159/2011.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la risalenza dei reati-spia non ne escluda la rilevanza, purché la valutazione complessiva degli elementi consenta un giudizio attuale e concreto di pericolo secondo il criterio del più probabile che non. Anche condotte anteriori all’inserimento di un determinato reato nell’elenco dei reati-spia possono essere valutate, poiché l’interdittiva si fonda su un compendio indiziario complessivo e non esclusivamente su condanne penali. Il successivo esito del giudizio penale non ha infirmato la legittimità dell’interdittiva: ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 159/2011, l’azione penale e le misure di prevenzione sono autonome, e l’interdittiva può essere adottata anche senza un accertamento penale definitivo o senza la prova dell’aggravante mafiosa. Il Collegio ha valorizzato la contiguità familiare e relazionale, il ruolo di amministratori di fatto svolto da componenti della famiglia, i rapporti con società coinvolte nella produzione di fatture false, il trasferimento dell’attività tra imprese colpite da interdittive e ulteriori elementi non specificamente contestati, ritenendo provata la regia clanica e il pericolo di infiltrazione. Ha escluso l’irrazionalità dell’utilizzo di una misura cautelare penale, rilevando che il contraddittorio procedimentale aveva consentito alla società di rappresentare le sopravvenienze, poi valutate dalla Prefettura. Ha ritenuto irrilevante, quale misura di self-cleaning, la mera intenzione tardiva e generica di costituire un organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001. Quanto alla cancellazione dall’Albo, ha affermato che essa costituisce atto vincolato e dovuto conseguente all’interdittiva antimafia; l’Albo non può svolgere un’autonoma valutazione dell’interdittiva né sindacarla ai fini della cancellazione. La cancellazione non costituisce revoca discrezionale ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, ma decadenza di natura accertativa. Il termine quinquennale dell’art. 67, comma 4, d.lgs. 159/2011 non è stato ritenuto applicabile, non risultando adottata nei confronti dell’amministratrice alcuna misura di prevenzione del Libro I né essendo provato che l’interdittiva dipendesse da tali misure; perciò è stata ritenuta manifestamente infondata anche la questione di costituzionalità. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    Individua gli elementi rilevanti per la documentazione antimafia e i reati-spia utilizzabili nella valutazione prefettizia del tentativo di infiltrazione mafiosa.

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    L’informazione antimafia produce effetti anche al di fuori di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, incidendo sui titoli abilitativi e sulle iscrizioni necessarie all’esercizio dell’attività.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    Il Prefetto “può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”.

    Consente di fondare il giudizio prefettizio anche su condanne non definitive per reati strumentali, insieme a concreti elementi di possibile agevolazione o condizionamento criminale.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Disciplina il contraddittorio procedimentale con l’impresa prima dell’adozione dell’interdittiva; nel caso esaminato il contraddittorio ha consentito alla società di rappresentare le sopravvenienze, che la Prefettura ha valutato.

  • art. 29 d.lgs. 159/2011

    Afferma l’autonomia delle misure di prevenzione rispetto all’azione penale: l’interdittiva può essere adottata indipendentemente dall’accertamento definitivo di un reato e anche in assenza di precedenti penali a carico del soggetto.

  • art. 67, comma 4, d.lgs. 159/2011

    Il limite temporale quinquennale è stato ritenuto riferibile alle misure di prevenzione previste dal Libro I e non applicabile, in assenza di prova del collegamento dell’interdittiva con tali misure.

  • art. 83 d.lgs. 159/2011

    Le pubbliche amministrazioni “devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 … prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67”.

    Giustifica il controllo preventivo antimafia anche rispetto ai provvedimenti amministrativi che consentono l’esercizio di attività economiche.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Non si applica alla cancellazione dall’Albo conseguente all’interdittiva, poiché tale cancellazione è una decadenza vincolata e accertativa, non una revoca discrezionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio procedimentale; il motivo è stato respinto.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla libertà d’iniziativa economica; non è stato ritenuto violato dalla cancellazione vincolata conseguente all’interdittiva.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato per i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; il TAR non ha ravvisato violazioni.

Massime di principio

  • La risalenza nel tempo dei reati-spia o degli altri elementi indiziari non ne determina l’irrilevanza ai fini dell’interdittiva antimafia, quando la loro valutazione complessiva consenta di formulare un giudizio attuale e concreto di pericolo secondo il criterio del più probabile che non.
  • L’interdittiva antimafia è autonoma rispetto all’accertamento penale: può fondarsi su un compendio indiziario che non raggiunge la soglia della responsabilità penale e non richiede una condanna definitiva, né l’accertamento dell’aggravante mafiosa o del dolo specifico di agevolazione dell’associazione criminale.
  • I rapporti di parentela con soggetti affiliati o contigui alla criminalità organizzata non sono di per sé sufficienti, ma possono concorrere a fondare l’interdittiva quando, in relazione alla loro natura, intensità e agli ulteriori elementi concreti, rendano probabile una conduzione familiare dell’impresa o un’influenza mafiosa, anche indiretta, sulle sue decisioni.
  • La mera intenzione, generica e tardiva, di costituire un organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 non costituisce, da sola, una misura di self-cleaning idonea a neutralizzare gli elementi di rischio infiltrativo già emersi.
  • La cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali conseguente a un’interdittiva antimafia è un atto vincolato e dovuto, di natura accertativa e decadenziale; l’autorità tenutaria dell’Albo non può rivalutare autonomamente né sindacare il contenuto dell’interdittiva ai fini della cancellazione.
  • Il termine quinquennale previsto dall’art. 67, comma 4, d.lgs. 159/2011 non si applica quando l’interdittiva non risulti conseguente all’applicazione di una misura di prevenzione prevista dal Libro I del medesimo codice.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoAutotutela
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativiPrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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