Sentenza n. 1158/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione, 1) Della Determinazione adottata dall’Ambito n. 28 Comune di San Giorgio a Cremano RCG N. -OMISSIS- mai notificata di “Approvazione graduatoria ammessi al beneficio - FNA 2023 programma regionale di assegni di cura”; 2) Della Determinazione RGC n. -OMISSIS- avente ad oggetto l’avviso pubblico per i residenti nel territorio dell’Ambito n. 28 al fine di presentare le istanze di ammissione al beneficio; 3) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023, dichiarando illegittima la graduatoria stilata disposta dall’Amministrazione intimata in maniera apodittica in ordine alle attestazioni ISEE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva degli ammessi al Programma regionale assegni di cura FNA 2023, nella parte in cui il minore risultava ammesso ma non finanziabile, e il relativo avviso pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari assegno di cura)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, affetto da tetraparesi spastica e ipovisione, era stato inserito tra gli ammessi al Programma regionale assegni di cura FNA 2023, ma non risultava finanziabile. I ricorrenti hanno dedotto la violazione della disciplina nazionale e regionale in materia di non autosufficienza, in particolare del Piano nazionale per la non autosufficienza, delle deliberazioni della Giunta regionale della Campania n. 121/2023 e n. 70/2024 e degli artt. 2 e 3 del d.m. 26 settembre 2016, nonché eccesso di potere e travisamento dei fatti. La censura centrale riguardava l’omessa applicazione del criterio di priorità fondato sulla valutazione congiunta delle condizioni sociali ed economiche del richiedente, mediante la Scheda C SVAMDI/SVAMA e l’ISEE, con conseguente selezione dei beneficiari sulla base del solo ISEE. I ricorrenti hanno inoltre invocato il legittimo affidamento e la spesa storica, sostenendo che il minore, già beneficiario dell’assegno negli anni precedenti e in quanto persona con disabilità gravissima, avrebbe dovuto essere automaticamente confermato nel beneficio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato la graduatoria e gli atti connessi e consequenziali. Ha chiarito, da un lato, che l’assegno di cura è un contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento e che il relativo diritto deve essere conformato dall’amministrazione mediante una graduatoria, in funzione delle risorse disponibili. La condizione di disabilità gravissima comporta una priorità massima rispetto alla disabilità grave, ma non attribuisce un diritto assoluto al beneficio né determina la conferma automatica per gli anni successivi; pertanto sono state respinte le censure fondate sul precedente godimento dell’assegno e sul legittimo affidamento. Dall’altro lato, il giudice ha ritenuto illegittima la concreta formazione della graduatoria, poiché la disciplina regionale e l’avviso imponevano, anche nell’ambito delle persone con disabilità gravissima, la valutazione contestuale delle condizioni sociali svantaggiate e delle condizioni economiche, mediante le schede sociali e l’ISEE. Il Comune aveva invece utilizzato esclusivamente l’ISEE, ritenendo omogenee le condizioni di disagio sociale dei richiedenti. Tale assunto non è stato adeguatamente dimostrato: il Comune non ha depositato le schede individuali con i punteggi sociali e gli elementi comparativi necessari a verificare la situazione dei singoli richiedenti. L’omessa considerazione della componente sociale ha quindi viziato la graduatoria. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 2.000, oltre accessori, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022
L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017.
L’assegno di cura regionale costituisce un contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento e non esaurisce le forme di assistenza economica e sociosanitaria previste dall’ordinamento.
art. 6, allegato B, d.G.R.C. n. 70/2024
È prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave. Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso).
La disciplina impone una priorità della disabilità gravissima, ma, all’interno di tale categoria, richiede la valutazione congiunta delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate, non il ricorso al solo ISEE.
artt. 2 e 3 d.m. 26 settembre 2016
La valutazione della gravità della disabilità costituisce il presupposto per l’individuazione della platea prioritaria, ma non esclude la successiva graduazione delle domande secondo le condizioni sociali ed economiche.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il giudice ha fissato direttamente l’udienza di merito, disponendo nel frattempo specifici chiarimenti istruttori a carico dell’amministrazione.
art. 73 c.p.a.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali nei termini processuali previsti.
Massime di principio
- L’assegno di cura finanziato con risorse pubbliche non costituisce un diritto assoluto e incondizionato: il suo riconoscimento deve essere conformato dall’amministrazione mediante una graduatoria, tenendo conto della platea prioritaria e delle risorse finanziarie disponibili.
- La condizione di disabilità gravissima attribuisce priorità nell’accesso al beneficio rispetto alla disabilità grave, ma non comporta né la garanzia automatica dell’erogazione né il diritto alla conferma del contributo per le annualità successive in ragione del precedente godimento.
- Quando la disciplina del beneficio prevede, all’interno della categoria prioritaria, la valutazione delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate, l’amministrazione deve considerare congiuntamente gli elementi sociali risultanti dalle schede di valutazione e l’ISEE; non può sostituire tale valutazione con il solo criterio economico sulla base di una generica affermazione di omogeneità del disagio sociale.
- La graduatoria è illegittima quando l’amministrazione omette di acquisire o valutare i dati individuali delle schede sociali e non rende verificabile, attraverso i relativi punteggi, la comparazione delle diverse condizioni assistenziali e sociali dei richiedenti.
- Il precedente riconoscimento di un beneficio assistenziale soggetto a graduatoria e a limiti di bilancio non determina, di per sé, un legittimo affidamento alla sua conservazione negli anni successivi.
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