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Sentenza

Sentenza n. 97/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza n. 196/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 24.02.2025, nel procedimento avente rg n. 271-2024 non appellata e passata in giudicato nonchè notificata ai fini della decorrenza dei termini per l'ottemperanza il 30.04.2025

Giustizia amministrativa202500724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali a una sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e disposto l'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'amministrazione e la proposizione del ricorso erano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'amministrazione, costituitasi soltanto formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero e alle articolazioni intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, assegnandogli, una volta investito dal creditore, 120 giorni per l'esecuzione mediante l'adozione di ogni atto necessario. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza del giudice ordinario, oggetto di esecuzione, aveva riconosciuto sulla base di tale disposizione il diritto della ricorrente al beneficio per la formazione del personale scolastico e alle somme corrispondenti.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato unitamente all'art. 93 c.p.c. in materia di distrazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando il titolo esecutivo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • La mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e conferendogli i poteri necessari all'esecuzione.
  • La costituzione meramente formale dell'amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa derivante dal giudicato, non impedisce l'accoglimento del ricorso di ottemperanza e conferma l'inadempimento dedotto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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