Cassazione Penale, Ordinanza n. 23494/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti), relativa a una detenzione di cocaina a fini di spaccio contestata come reato ex art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dello stesso articolo, sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere sussunto nella fattispecie meno grave.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama il principio per cui, contro sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione sulla erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e senza margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione. Nel caso concreto, la doglianza è ritenuta aspecifica e non autosufficiente, perché non evidenzia una violazione di legge immediatamente desumibile dagli atti richiamati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, contro la quale operano limiti speciali di ricorribilità per cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. va trattato con il rito camerale previsto per tale ipotesi.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo nei casi di errore manifesto, cioè palesemente e immediatamente percepibile rispetto al capo di imputazione e alla motivazione.
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice per la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Ipotesi di lieve entità invocata dal ricorrente quale possibile diversa qualificazione del fatto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, la censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, ossia immediatamente e inequivocabilmente desumibile dagli atti e dalla motivazione.
- Non è ammissibile una doglianza che prospetti la diversa qualificazione del fatto in modo generico, aspecifico o non autosufficiente, senza indicare una violazione di legge percepibile senza apprezzamenti opinabili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente sopporta spese processuali e sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23466/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23467/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23469/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23470/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23472/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_penale · 25 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 23473/2026 del 25/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →