Ordinanza n. 1506/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza - del decreto ingiuntivo n. 256/2025 emesso dal Tribunale di Messina, Sezione lavoro; - della sentenza n. 1715/2025 del medesimo Tribunale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nomina del commissario ad acta disposta nella sentenza del TAR Sicilia n. 1274/2026, resa nel giudizio di ottemperanza a un decreto ingiuntivo e a una sentenza del Tribunale di Messina
Esito
La controversia
La ricorrente aveva promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Papardo per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo e di una sentenza del Tribunale di Messina, Sezione lavoro. Dopo la definizione del giudizio di ottemperanza con la sentenza del TAR n. 1274/2026, pubblicata il 24 aprile 2026, la ricorrente ha depositato il 7 maggio 2026 una dichiarazione di rinuncia al ricorso, rappresentando l’intervenuto accordo transattivo tra le parti. La questione esaminata riguarda gli effetti della rinuncia successiva alla definizione del giudizio e la permanenza dell’esigenza di dare corso alla nomina del commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la rinuncia, essendo intervenuta dopo la definizione del giudizio con la sentenza n. 1274/2026, non producesse gli effetti previsti dall’art. 84, terzo e quarto comma, c.p.a., poiché tali effetti presuppongono la pendenza della controversia. Tuttavia, l’accordo transattivo intervenuto tra le parti ha fatto venir meno l’esigenza sottesa alla nomina del commissario ad acta disposta con la precedente sentenza. Il TAR ha quindi revocato la nomina del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina quale commissario ad acta e ha disposto la comunicazione dell’ordinanza alle parti e al commissario revocato. Non è stata pronunciata una nuova decisione di merito sulla domanda di ottemperanza.
Norme richiamate
La rinuncia non dà luogo agli effetti previsti dall’art. 84, terzo e quarto comma, c.p.a., poiché è intervenuta dopo la definizione del giudizio.
Gli effetti processuali della rinuncia presuppongono che la controversia sia ancora pendente; una rinuncia successiva alla definizione del giudizio non determina tali effetti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso depositata dopo la definizione del giudizio non produce gli effetti processuali previsti dall’art. 84, commi 3 e 4, c.p.a., in quanto tali effetti presuppongono la pendenza della controversia.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto accordo transattivo tra le parti può giustificare la revoca della nomina del commissario ad acta quando faccia venir meno l’esigenza concreta che aveva motivato l’incarico commissariale.
Come è indicizzato
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