Cassazione Civile, Sentenza n. 22115/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla legittimazione passiva dell'ente-ponte (Nuova Banca delle Marche / UBI) in relazione a domande risarcitorie avanzate dagli ex azionisti per presunto mis-selling e responsabilità da prospetto. I ricorrenti sostenevano che le pretese risarcitorie dovessero rientrare nel perimetro di cessione previsto dal provvedimento di risoluzione (o comunque essere trattate in modo non peggiorativo rispetto alla liquidazione coatta), mentre la difesa e il giudice d'appello avevano ritenuto che solo le passività e i giudizi "in essere alla data di efficacia della cessione" fossero trasferiti e che l'ente-ponte non potesse essere fatto carico di passività potenziali/contenziosi non azionati alla data di cessione.
La decisione
Il ricorso principale di PricewaterhouseCoopers è stato rinunciato e dichiarato estinto parzialmente. Il ricorso incidentale (Massimo e Franco Chirurgi, Fox Petroli) è stato respinto: la Corte ha confermato che, salvo diversa e chiara disposizione, l'ente-ponte non è legittimato passivo per pretese risarcitorie non "in essere" alla data di efficacia della cessione; ha valorizzato l'art. 47, comma 7, d.lgs. 180/2015 e il contenuto del provvedimento di Banca d'Italia, ritenendo coerente con gli obiettivi della risoluzione la non imputabilità all'ente-ponte di passività occulte o contenziosi non pendenti al momento del trasferimento. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 2015, n. 180 (attuazione BRRD)
art. 22 (principi di par condicio creditorum e no creditor worse off); art. 42 (obiettivo e costituzione ente-ponte); art. 43 (oggetto della cessione); art. 47, comma 7 (preclusione di pretese sui diritti/attività/passività cedute)
La Corte interpreta le norme come orientate a preservare un ente-ponte "pulito": sono trasferite le attività e passività esplicitamente incluse e i giudizi "in essere" alla data di efficacia della cessione; i diritti dei non ceduti sono preclusi nei confronti degli asset ceduti per garantire la continuità e appetibilità dell'ente-ponte
Provvedimento di Banca d'Italia del 21.11.2015 (Provvedimento di cessione)
"tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria... incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione"; "restano escluse... le passività diverse dagli strumenti di capitale... in essere alla data di efficacia della cessione"; "gli azionisti non possono esercitare pretese né sulle attività né sulle passività oggetto di cessione"
Il provvedimento è stato letto restrittivamente: le azioni/pretese trasferite sono quelle effettivamente "in essere" alla data di efficacia; le pretese non ancora azionate non sono ricomprese e non legittimano l'esercizio di azioni contro l'ente-ponte
Direttiva 2014/59/UE (BRRD)
considerando e art. 31 (obiettivi della risoluzione: continuità delle funzioni essenziali, tutela della stabilità finanziaria, minimizzazione dell'intervento pubblico)
Normativa comunitaria giustifica il meccanismo di risoluzione e la logica per cui le perdite sono assorbite prioritariamente da azionisti/creditori correlati, evitando che l'ente-ponte si trovi gravato di passività impreviste che comprometterebbero gli obiettivi di risoluzione
Testo Unico Bancario (TUB)
art. 83 (moratoria e effetti connessi alla liquidazione); artt. 90-91 (riparto dell'attivo in liquidazione)
La Corte distingue tra gli effetti della liquidazione coatta e della risoluzione: la moratoria prevista dall'art.83 non implica che ogni nuova azione sia ammessa nella liquidazione; la posizione degli azionisti dopo write-down può risultare analoga a quella in liquidazione, giustificando in concreto la preclusione di azioni successive contro l'ente in crisi
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 858-860 (Fondo/risarcimento) e D.M. 9 maggio 2017, n. 83
Strumenti di carattere solidaristico/alternativo (procedure arbitrali/fondi) non trovano automatica portata preclusiva rispetto alla regola della non trasferibilità di pretese non "in essere" e non impongono di ritenere l'ente-ponte responsabile
D.L. 25 giugno 2017, n. 99 (banche venete) convertito
norma che esclude espressamente per le banche venete la cessione di determinate passività
Norma delle banche venete è stata richiamata come elemento che, se presente esplicitamente, può escludere il trasferimento di specifiche passività: la Corte ne sottolinea che la diversa disciplina per le venete non vale a rovesciare la regola generale applicata nel caso di Banca Marche
Codice Civile (principi ermeneutici e regole generali)
Richiami agli articoli sul criterio letterale ed integrativo di interpretazione (es. artt. 1362 e 1363 c.c.) usati per interpretare il provvedimento amministrativo e il perimetro della cessione
Massime di principio
- L'ente-ponte non è, di regola, legittimato passivo per pretese risarcitorie che non fossero "in essere" (cioè azionate/pendenti) alla data di efficacia della cessione disposta nell'ambito della procedura di risoluzione.
- Per sapere se una pretesa passa all'ente-ponte occorre verificare il testo del provvedimento di cessione (e le sue precisazioni su "in essere alla data di efficacia della cessione") e se il giudizio o la domanda erano pendenti a quella data.
- La tutela 'no creditor worse off' non garantisce agli azionisti un miglior esito rispetto alla liquidazione: non consente di aggirare gli effetti del write-down o della cessione stabiliti dalla procedura di risoluzione.
- In casi di pretese per mis-selling o responsabilità da prospetto è opportuno distinguere la veste di "azionista" (che subisce gli effetti del write-down) dalla veste di "creditore" o titolare di azione risarcitoria: la seconda può essere trattata diversamente se già formalmente concreta e pendente.
- Se si vuole preservare la possibilità di agire contro il cessionario, è strategico attivare la pretesa (ad es. proporre il giudizio) prima della data di efficacia della cessione; altrimenti la pretesa può rimanere a carico della 'vecchia' banca o dei singoli soggetti responsabili (amministratori, revisori).
- Contenziosi su responsabilità penali o civili personali restano perseguibili nei confronti delle persone fisiche e dei revisori: spesso la via effettiva di soddisfo è l'azione contro gli autori della condotta illecita piuttosto che contro l'ente-ponte.
- La valutazione preventivadi Banca d'Italia (inclusi buffer per rischi legali) non equivale a un'automatica inclusione delle pretese future nella cessione: è una stima contabile e non sostituisce il criterio della pendency dei giudizi.
- In ogni situazione simile, occorre esaminare con cura il provvedimento di cessione, le sue clausole di esclusione, le singole tempistiche processuali e valutare rimedi alternativi (ammissione allo stato passivo, opposizione, azione contro responsabili) prima della cessione.
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