Ordinanza n. 90/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - della nota prot. n. 1543433|09/12/2025 del 09.12.2025 della Regione Marche, avente ad “Oggetto: Reg. (CE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014/2022 – sottomisura 4.2 - notifica DDD n. 969ASR del 09/12/2025”; - del Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 969 del 09.12.2025, avente ad “Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Marche 2014 – 2022 – Bando Sottomisura 4.2 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli - Annualità: 2019 - DDS 336 del 07/08/2019 e ss.mm – Beneficiario CUAA 02326920424 - domanda di sostegno barcode Agea 54255353655 – id Siar 43596. Recupero parziale contributo erogato come saldo per € 150.106,51 - barcode domanda di pagamento AGEA: 24270235757.”; - di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, nonché se non conosciuto, ivi inclusi: il DDS n 554/CIM del 04/12/2025m la nota prot. n. 151478 del 02.12.2025 avente ad “Oggetto: Relazione di Controllo Ex Post definitiva. Beneficiario O.R.T.O. VERDE SOC. CONS. AGR. PER AZIONI sede di Senigallia (AN). Reg. UE n. 1305/2013 – PSR Marche 2014 - 2022. Misura 4.2.A ID domanda n. 43596”; la nota Ares (2020)6839797 del 17 novembre 2020 per gli investimenti afferenti al Reg.(UE) n.1305/2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di recupero parziale di un contributo PSR, pari a 150.106,51 euro, e relativa nota di notifica
Esito
La controversia
La società beneficiaria ha impugnato la nota regionale e il decreto dirigenziale con cui è stato disposto il recupero parziale del contributo erogato a saldo nell'ambito della sottomisura 4.2 del PSR Marche 2014-2022, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusa la relazione di controllo ex post e la documentazione richiamata. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione degli atti. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso; il giudice ha dato atto della complessità delle questioni sottoposte e dello stato delle procedure di recupero.
La decisione
Il TAR ha preso atto che, secondo quanto dichiarato dalle parti a verbale, i provvedimenti di sospensione dei decreti n. 554 e n. 969 del 2025 erano stati revocati o erano in corso di revoca. Non ha quindi definito nel merito le censure né adottato una specifica misura cautelare sospensiva. Ritenendo tuttavia che le procedure di recupero fossero ancora in corso di riavvio e che le questioni fossero complesse, ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissandola al 19 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice, nel contesto della tutela cautelare, di fissare sollecitamente l'udienza di merito quando ciò sia opportuno per tutelare le esigenze delle parti; la disposizione è stata utilizzata per fissare l'udienza pubblica del 19 novembre 2026.
Massime di principio
- Quando la controversia presenta questioni complesse e l'esecuzione dell'atto impugnato è collegata a procedure amministrative ancora in corso di riavvio, il giudice può tutelare le esigenze delle parti mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire in via cautelare le singole censure.
- La revoca, o l'avvio della revoca, dei provvedimenti amministrativi oggetto di sospensione cautelare può incidere sull'assetto della tutela cautelare e giustificare la concentrazione della tutela nella rapida trattazione del merito, ove permanga l'esigenza di protezione delle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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