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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19219/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per tentato furto (piastra per capelli) con quattro censure: 1) contestazione della configurabilità del tentativo sostenendo che l'imputato avrebbe semplicemente riposto l'oggetto sugli scaffali ritenendolo non idoneo; 2) richiesta del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 3) contestazione del riconoscimento dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n.7 c.p.; 4) deduzione di recesso attivo ex art. 56, comma 4 c.p. e richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi ripropongono censure già esaminate in appello e che la sentenza di primo grado fornisce risposta adeguata. I fatti ricostruiti: Viscuso ha prelevato la piastra dagli scaffali, asportato la scatola, rotto i sigilli antitaccheggio, inserito l'oggetto in una borsa schermata e si è diretto verso l'uscita senza acquisti; accortosi della presenza della guardia, è tornato e ha riposto la piastra nello scaffale più vicino. Sulla base di ciò è stata ritenuta configurabile la consumazione del tentativo; escluso il riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis per la mancanza di particolare tenuità e per l'abitualità emersa dai precedenti; confermata l'aggravante ex art. 625, comma 1, n.7 per la sottrazione dai banchi in sistema self-service privo di custodia continua; esclusa l'attenuante ex art. 62 n.4 per carenza di prova sul valore irrisorio del bene. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferito al recesso/abbandono del tentativo: la Corte ha ritenuto che il riporre la merce dopo essersi accorto della vigilanza non costituisce recesso volontario idoneo ad escludere il tentativo, essendo dovuto alla scoperta

  • art. 624 cod. pen.

    Norma base sul furto; il reato è stato ritenuto tentato per gli atti compiuti volti a portare a compimento la sottrazione

  • art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

    Aggravante applicata 'sub specie' di esposizione del bene alla pubblica fede: è stata ritenuta sussistente quando la sottrazione avviene dai banchi di supermercati in self-service, dove la custodia non è continua

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: è stata negata perché manca la particolare tenuità dell'offesa e pesa l'abitualità del comportamento, comprovata dai precedenti penali

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante per danno di particolare tenuità: esclusa per insufficiente prova del valore irrisorio del bene e per la natura/ marca dell'oggetto

  • art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti della motivazione del ricorso: il ricorso doveva esporre i motivi nei limiti richiesti per la motivazione, come indicato

  • art. 23, comma 8 legge n. 176/2020

    Regime di trattazione del ricorso: il procedimento è stato trattato secondo le forme previste dalla norma (esame senza intervento delle parti)

Massime di principio

  • Il tentativo di furto può essere riconosciuto anche quando l'agente compie atti materiali immediatamente idonei e diretti alla sottrazione (es. rimozione della confezione, rottura dei sigilli, occultamento in borsa), ancorché l'azione venga interrotta per la scoperta.
  • Il riporre la merce dopo essere stato scoperto non costituisce automaticamente recesso volontario ammissibile: il recesso esclude il tentativo solo se volontario e non determinato dalla consapevolezza di essere colto in flagrante.
  • L'aggravante per sottrazione dai banchi (art. 625, n.7) si applica nei supermercati in cui non vi sia una custodia continua e diretta della merce; la mera videosorveglianza o una vigilanza occasionale non sono di per sé equivalenti a custodia continua.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede valutazione complessiva della gravità del fatto e del profilo soggettivo; la presenza di precedenti abituali ostacola il suo riconoscimento.
  • L'attenuante per valore irrisorio (art. 62, n.4) necessita di elementi probatori sul valore del bene; dichiarazioni apodittiche del difensore non sostituiscono prova in giudizio.
  • In procedimenti su fatti di taccheggio, le dichiarazioni degli addetti alla vigilanza e l'oggettività delle condotte (rimozione anti-taccheggio, occultamento, uso di borsa schermata) hanno un grande peso probatorio: occorre raccogliere e documentare prove contrarie in sede di merito per contrastare tali ricostruzioni.
  • Per simili ricorsi è fondamentale proporre motivi nuovi e specifici non già esaminati nei gradi di merito; la mera riproposizione delle stesse censure rende il ricorso inammissibile.

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