Cassazione Penale, Sentenza n. 19219/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per tentato furto (piastra per capelli) con quattro censure: 1) contestazione della configurabilità del tentativo sostenendo che l'imputato avrebbe semplicemente riposto l'oggetto sugli scaffali ritenendolo non idoneo; 2) richiesta del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 3) contestazione del riconoscimento dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n.7 c.p.; 4) deduzione di recesso attivo ex art. 56, comma 4 c.p. e richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi ripropongono censure già esaminate in appello e che la sentenza di primo grado fornisce risposta adeguata. I fatti ricostruiti: Viscuso ha prelevato la piastra dagli scaffali, asportato la scatola, rotto i sigilli antitaccheggio, inserito l'oggetto in una borsa schermata e si è diretto verso l'uscita senza acquisti; accortosi della presenza della guardia, è tornato e ha riposto la piastra nello scaffale più vicino. Sulla base di ciò è stata ritenuta configurabile la consumazione del tentativo; escluso il riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis per la mancanza di particolare tenuità e per l'abitualità emersa dai precedenti; confermata l'aggravante ex art. 625, comma 1, n.7 per la sottrazione dai banchi in sistema self-service privo di custodia continua; esclusa l'attenuante ex art. 62 n.4 per carenza di prova sul valore irrisorio del bene. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Riferito al recesso/abbandono del tentativo: la Corte ha ritenuto che il riporre la merce dopo essersi accorto della vigilanza non costituisce recesso volontario idoneo ad escludere il tentativo, essendo dovuto alla scoperta
art. 624 cod. pen.
Norma base sul furto; il reato è stato ritenuto tentato per gli atti compiuti volti a portare a compimento la sottrazione
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Aggravante applicata 'sub specie' di esposizione del bene alla pubblica fede: è stata ritenuta sussistente quando la sottrazione avviene dai banchi di supermercati in self-service, dove la custodia non è continua
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: è stata negata perché manca la particolare tenuità dell'offesa e pesa l'abitualità del comportamento, comprovata dai precedenti penali
art. 62, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante per danno di particolare tenuità: esclusa per insufficiente prova del valore irrisorio del bene e per la natura/ marca dell'oggetto
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della motivazione del ricorso: il ricorso doveva esporre i motivi nei limiti richiesti per la motivazione, come indicato
art. 23, comma 8 legge n. 176/2020
Regime di trattazione del ricorso: il procedimento è stato trattato secondo le forme previste dalla norma (esame senza intervento delle parti)
Massime di principio
- Il tentativo di furto può essere riconosciuto anche quando l'agente compie atti materiali immediatamente idonei e diretti alla sottrazione (es. rimozione della confezione, rottura dei sigilli, occultamento in borsa), ancorché l'azione venga interrotta per la scoperta.
- Il riporre la merce dopo essere stato scoperto non costituisce automaticamente recesso volontario ammissibile: il recesso esclude il tentativo solo se volontario e non determinato dalla consapevolezza di essere colto in flagrante.
- L'aggravante per sottrazione dai banchi (art. 625, n.7) si applica nei supermercati in cui non vi sia una custodia continua e diretta della merce; la mera videosorveglianza o una vigilanza occasionale non sono di per sé equivalenti a custodia continua.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede valutazione complessiva della gravità del fatto e del profilo soggettivo; la presenza di precedenti abituali ostacola il suo riconoscimento.
- L'attenuante per valore irrisorio (art. 62, n.4) necessita di elementi probatori sul valore del bene; dichiarazioni apodittiche del difensore non sostituiscono prova in giudizio.
- In procedimenti su fatti di taccheggio, le dichiarazioni degli addetti alla vigilanza e l'oggettività delle condotte (rimozione anti-taccheggio, occultamento, uso di borsa schermata) hanno un grande peso probatorio: occorre raccogliere e documentare prove contrarie in sede di merito per contrastare tali ricostruzioni.
- Per simili ricorsi è fondamentale proporre motivi nuovi e specifici non già esaminati nei gradi di merito; la mera riproposizione delle stesse censure rende il ricorso inammissibile.
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