Sentenza n. 4763/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 02466/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sul latte per le campagne 1996/1997 e 2000/2001, nonché i relativi ruolo e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto n. 2466/2024 limitatamente alle annualità 1996/1997 e 2000/2001, deducendo l'erroneità del rigetto delle censure formulate contro la cartella di pagamento e il ruolo. Per l'annualità 1996/1997 ha sostenuto che il titolo presupposto fosse stato annullato dalla sentenza del TAR Lazio n. 6646/2023, con conseguente illegittimità sopravvenuta della cartella. Per entrambe le annualità ha dedotto: omessa indicazione e notificazione degli atti di accertamento presupposti; prescrizione della pretesa, in via principale ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 2988/1995 e, subordinatamente, ai sensi degli artt. 2948, n. 4, e 2946 c.c.; difetto di motivazione della cartella quanto agli interessi di mora, alla quantificazione del debito, ai pagamenti degli acquirenti, alle compensazioni con premi PAC e alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo; illegittima duplicazione del ruolo rispetto al Registro debitori; decadenza dal recupero per decorso del termine biennale ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973; richiesta di interessi non dovuti; erronea quantificazione degli importi. È stato inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla possibile applicazione del termine quadriennale previsto dal regolamento (CE) n. 2988/1995.
La decisione
L'appello è stato respinto. Quanto all'annualità 1996/1997, il Consiglio di Stato ha rilevato che la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l'intimazione presupposta è stata riformata dalla stessa Sezione con sentenza n. 6446/2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado. L'intimazione è quindi attualmente valida ed efficace e costituiva titolo idoneo per la riscossione; il motivo è stato ritenuto infondato o, comunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alla prescrizione, il Collegio ha confermato l'applicazione del termine ordinario decennale alla sorte capitale, escludendo sia il termine quinquennale relativo alle prestazioni periodiche sia il termine quadriennale del regolamento (CE) n. 2988/1995. Quest'ultimo disciplina la prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti a irregolarità lesive del bilancio dell'Unione e non si applica al credito nazionale per prelievo supplementare sul latte, il cui recupero nei confronti dei produttori rientra nella disciplina nazionale. Il rinvio pregiudiziale è stato quindi negato perché la questione è irrilevante e comunque la soluzione è sufficientemente chiara. Il termine decennale non risultava decorso; neppure era decorso il termine quinquennale per gli interessi, anche considerando l'effetto interruttivo e sospensivo dei giudizi instaurati contro gli atti di riscossione. Il giudizio promosso dal debitore interrompe la prescrizione quando l'amministrazione, costituendosi, ribadisce l'esistenza e l'esigibilità del credito; la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. È stata respinta anche la censura sull'omessa notificazione degli atti presupposti: nel rapporto tra acquirente e produttore sussiste un vincolo di solidarietà, assimilabile a quello tra sostituto e sostituito d'imposta, e l'interruzione della prescrizione nei confronti dell'acquirente si estende al produttore ai sensi dell'art. 1310 c.c. Le ulteriori doglianze sono state ritenute infondate mediante richiamo alla precedente giurisprudenza della Sezione. L'appellante è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre accessori, in favore delle amministrazioni appellate.
Norme richiamate
art. 3 Reg. (CE) n. 2988/1995
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione riguarda la prescrizione delle azioni giudiziarie relative a irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione e non si applica al credito nazionale per il recupero amministrativo del prelievo supplementare sul latte.
art. 2946 c.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Si applica il termine ordinario decennale di prescrizione alla sorte capitale del prelievo supplementare, trattandosi di misura patrimoniale e non di prestazione periodica.
art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione è di cinque anni: [...] 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Il termine quinquennale non si applica alla sorte capitale, perché il prelievo supplementare non è una prestazione periodica; resta applicabile agli interessi.
art. 2943, comma 1, c.c.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio interrompe la prescrizione anche quando il giudizio sia stato promosso dal debitore e l'amministrazione abbia ribadito la propria pretesa creditoria.
art. 2945, commi 1 e 2, c.c.
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; [...] la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
L'interruzione determina un nuovo periodo prescrizionale e, quando deriva dall'instaurazione del giudizio, la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione.
art. 1310, comma 1, c.c.
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido [...] hanno effetto riguardo agli altri debitori.
L'interruzione della prescrizione nei confronti dell'acquirente, condebitore solidale, si estende anche al produttore.
art. 267 TFUE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il rinvio pregiudiziale può essere omesso dal giudice nazionale di ultima istanza quando la questione è irrilevante o la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con evidenza tale da non lasciare ragionevoli dubbi.
art. 74 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il giudice ha richiamato, con motivazione sintetica, precedenti conformi della propria Sezione per respingere le ulteriori censure.
art. 64 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La norma è stata invocata dall'appellante in relazione alla motivazione della sentenza e alla riproposizione dei motivi, ma le relative censure sono state respinte.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stata invocata dall'appellante per sostenere la decadenza biennale dal recupero, ma la censura è stata respinta mediante richiamo alla precedente giurisprudenza.
art. 8-ter l. n. 33/2009
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato invocato dall'appellante per sostenere che il Registro debitori costituisse l'unico strumento di recupero dei prelievi latte; la censura è stata respinta.
art. 8-quinquies, comma 10-bis, l. n. 33/2009
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato invocato in collegamento con il termine decadenziale previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973; la relativa censura non è stata accolta.
Massime di principio
- Il credito relativo al prelievo supplementare sul latte è soggetto, quanto alla sorte capitale, al termine ordinario decennale di prescrizione, poiché il prelievo costituisce una misura patrimoniale imposta per lo sforamento delle quote e non una prestazione periodica.
- Il termine quadriennale previsto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2988/1995 non si applica al recupero amministrativo nazionale del prelievo supplementare sul latte: tale disposizione riguarda le azioni giudiziarie conseguenti a irregolarità che incidono sul bilancio dell'Unione, mentre il recupero nei confronti dei produttori è disciplinato dal diritto nazionale.
- La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio promosso dal debitore interrompe la prescrizione del credito quando l'amministrazione, costituendosi, ribadisce la spettanza della pretesa; in tal caso la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
- Quando acquirente e produttore sono obbligati in solido al pagamento del prelievo supplementare, l'atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti dell'acquirente produce effetti anche nei confronti del produttore, ai sensi dell'art. 1310 c.c.
- Un atto presupposto inizialmente annullato con sentenza non definitiva torna a esplicare efficacia se la sentenza di annullamento viene successivamente riformata con declaratoria di inammissibilità del ricorso; in tale situazione l'atto presupposto può costituire titolo per la riscossione e la cartella non è viziata né originariamente né per invalidità sopravvenuta.
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