Cassazione Penale, Sentenza n. 17021/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 31/05/2022 che aveva applicato, con patteggiamento ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, deducendo un unico motivo: l'illegittimità della confisca della somma di €55,00 per assenza di prova della provenienza illecita del danaro
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse. Ha ritenuto che la somma confiscata fosse provento di spaccio, cosa ammessa dallo stesso ricorrente; trattandosi di frutto di precedenti cessioni di sostanze stupefacenti, il danaro non costituisce oggetto di un negozio giuridico valido e il ricorrente non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva attiva tutelabile. Perciò manca l'interesse ad impugnare. Conseguentemente, ex art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che incrimina la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; è il capo di imputazione per il quale il ricorrente aveva patteggiato la pena
artt. 444 e segg. cod. proc. pen.
Norme sul patteggiamento (accordo tra difesa e pubblico ministero) applicate nella sentenza di primo grado; il patteggiamento determina accertamento dei fatti e della pena concordata
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'addebito delle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle Ammende quando la declaratoria (ad es. di inammissibilità) sia ascrivibile a colpa del ricorrente; utilizzato per fissare il pagamento di €3.000,00
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U. n. 9149/1996 Chabni; Sez. 3 n. 29982/2019 Verjoni; Sez. 3 n. 45925/2014 Fall; Sez. 6 n. 44096/2010 Mbaye; Sez. 6 n. 49966/2004 Salah)
Orientamenti che affermano l'inesistenza di un diritto dell'imputato a rientrare nella disponibilità di somme costituenti controprestazione di cessioni illecite di stupefacenti: il provento di un negozio illecito non genera una posizione giuridica soggettiva attiva tutelabile
Massime di principio
- Se il ricorrente ammette che una somma è provento di reati (es. spaccio di stupefacenti), difficilmente potrà ottenere la restituzione perché non ha un diritto soggettivo tutelabile su quel denaro
- Per impugnare con successo la confisca occorre offrire elementi probatori concreti e idonei a dimostrare la provenienza lecita del denaro; la mera contestazione formale non basta
- Il patteggiamento (artt. 444 e ss. c.p.p.) riduce lo spazio di contestazione dei fatti e delle misure patrimoniali collegate, rendendo più arduo ottenere il riesame di questioni già tacitamente o espressamente riconosciute
- La mancanza di 'interesse' a proporre ricorso (per assenza di una posizione giuridica attiva) è causa di inammissibilità: il ricorso va valutato anche sotto il profilo della rilevanza giuridica del diritto vantato
- Quando l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, il giudice può condannarlo alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.; è dunque rischioso proporre impugnazioni infondate senza elementi nuovi
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