Cassazione Penale, Sentenza n. 39715/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che, ribaltando l'assoluzione di primo grado, l'aveva condannata per diffamazione (pubblicazione su Facebook di immagini e commenti lesivi nei confronti di Raganato). La censura principale era la mancata applicazione dell'esimente della provocazione (art. 599 c.p.), stante una presunta condotta provocatoria e una disponibilità esclusiva del garage da parte della ricorrente (richiamando una convenzione familiare/testamento olografo). Lamentava inoltre carenza della motivazione rafforzata e la mancata applicazione della causa di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per genericità/aspecificità. Sul punto sostanziale, la Corte ha condiviso la motivazione d'appello che escludeva l'operatività dell'art. 599 c.p.: la prova del diritto esclusivo sul garage era infondata (il testamento datato 3/3/2020 è successivo alla querela), per cui mancava il "fatto ingiusto altrui" richiesto per la provocazione. La censura sulla motivazione rafforzata non ha pregio perché il giudice di primo grado aveva già riconosciuto la portata diffamatoria delle espressioni. Il motivo relativo all'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto inedito (non dedotto in appello) e comunque genericamente formulato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 615-bis cod. pen.
Norma relativa all'accesso abusivo a sistemi informatici; citata nell'impianto originario degli addebiti di primo grado ma non centrale nella decisione di cassazione
art. 595, terzo comma, cod. pen.
Norma sul delitto di ingiuria/lesione dell'onore; citata nel capo iniziale di imputazione, ma la condanna confermata riguarda la diffamazione mediata da mezzi di pubblicità
art. 599 cod. pen.
Prevede la causa di non punibilità per provocazione; la Corte ha interpretato che per beneficiare dell'esimente è necessario lo 'stato d'ira' e soprattutto il 'fatto ingiusto altrui' con carattere di ingiustizia obiettiva, assente nel caso concreto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali ai motivi di ricorso in Cassazione (richiami ai limiti di specificazione dei motivi); richiamato come premessa procedurale per l'ammissibilità delle censure
art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Regola l'inammissibilità dei motivi generici/aspecifici; la Corte ha usato il principio per dichiarare inammissibili i primi motivi
art. 131-bis cod. pen.
Disciplina la particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la richiesta inedita e genericamente formulata, quindi non utilizzabile in questa sede
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla ricorrente
Massime di principio
- Per ottenere l'esimente della provocazione (art. 599 c.p.) occorre provare non solo lo stato d'ira ma soprattutto un 'fatto ingiusto altrui' con carattere di ingiustizia obiettiva: mere convinzioni soggettive o aspettative non supportate da prove documentali non sono sufficienti.
- La datazione e la prova documentale (atti, testamenti, convenzioni) sono decisive quando si deduce una titolarità o una disponibilità di fatto: documenti posteriori non possono giustificare comportamenti anteriori.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e correlati alla motivazione impugnata; censure generiche o che ignorano le ragioni espresse dal giudice sono inammissibili per aspecificità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Gli argomenti o fatti non sollevati nel giudizio di appello sono in linea generale inediti in Cassazione e non possono essere esaminati, salvo che non ricorrano eccezioni previste dalla legge.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) richiede che l'imputato allegi e provi elementi specifici che dimostrino la sussistenza dei presupposti; una semplice formulazione generica non è sufficiente.
- Le pubblicazioni sui social network possono integrare la diffamazione e, se il tribunale ne riconosce la portata diffamatoria, difficilmente saranno giustificate da argomenti vaghi di provocazione se non supportati da prova dell'ingiustizia altrui.
- In caso di rigetto del ricorso, la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali in Cassazione (art. 616 c.p.p.).
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