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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04016/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un professionista ha agito per ottenere il pagamento di € 178.155,00 asseritamente dovuti per la redazione di una relazione geologico-tecnica funzionale alla realizzazione di una discarica, sostenendo di aver ricevuto l'incarico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sottosegretariato per l'emergenza rifiuti in Campania. In via subordinata ha chiesto il compenso ai sensi dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno respinto la domanda ritenendo nullo/invalido il preteso incarico per difetto di forma scritta, osservando che l'ordinanza amministrativa richiamata non dimostrava un conferimento diretto dell'incarico al ricorrente ma prevedeva solo, per costui, una successiva formalizzazione. La Corte d'appello ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla mancata autorizzazione alla chiamata in causa del funzionario che avrebbe materialmente affidato l'incarico e ha escluso anche l'azione ex art. 2041 c.c. per mancanza di utilitas in favore dell'amministrazione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: violazione delle norme sulla forma dei contratti pubblici e sulla disciplina speciale dell'emergenza rifiuti, sostenendo che la forma scritta potesse risultare dallo scambio di proposta e accettazione e da documenti amministrativi; violazione degli artt. 269, comma 2, e 342 c.p.c. e degli artt. 3 e 97 Cost. per l'inammissibilità della censura sulla chiamata del funzionario e per la mancata applicazione dell'art. 191 T.U.E.L.; violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. sul presupposto dell'assenza di utilitas; omesso esame di un fatto decisivo e travisamento della prova, assumendo che la relazione era stata ricevuta e utilizzata dalla pubblica amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché la sentenza impugnata non aveva affermato in astratto la necessità di un unico documento scritto, ma aveva svolto un accertamento di fatto sulla non idoneità della documentazione prodotta a provare un vero contratto di incarico; il motivo, dunque, non colpiva la ratio decidendi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito era sorretta da una duplice autonoma ratio e il ricorso non aveva specificamente censurato entrambe, oltre a difettare di autosufficienza e specificità. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché mirava a rivalutare il materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo e del travisamento della prova, in realtà sollecitava una nuova valutazione del merito e non individuava correttamente un fatto storico decisivo omesso. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la parte intimata non si è costituita. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di arricchimento è stata esclusa per difetto di utilitas della prestazione in favore dell'amministrazione; il ricorrente non ha scalfito tale accertamento di merito

  • art. 2042 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2041 c.c. per la disciplina dell'azione sussidiaria di arricchimento senza causa

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge, ma le censure non hanno colpito la reale ratio della decisione o tendevano a rivalutare il fatto

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà motivazionale

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere motivi specifici e non generici; in mancanza la censura è inammissibile

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con indicazione essenziale degli atti rilevanti

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    richiesta la trascrizione essenziale o il richiamo dei documenti rilevanti per consentire il controllo di legittimità

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    il ricorrente deve depositare e indicare gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto

  • art. 17 r.d. n. 2440/1923

    richiamato per la forma dei contratti della P.A., che può risultare anche da dichiarazioni scritte separate

  • art. 1 D.L. n. 90/2008

    invocato dal ricorrente come disciplina speciale dell'emergenza rifiuti

  • art. 18 D.L. n. 90/2008

    invocato dal ricorrente come disciplina speciale e derogatoria sull'affidamento degli incarichi nell'emergenza rifiuti

  • artt. 91 e 92 d.lgs. n. 163/2006

    richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina degli incarichi professionali

  • artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923

    richiamati dal ricorrente sulla forma dei contratti pubblici

  • art. 269, secondo comma, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente con riferimento alla prova e alla deduzione del motivo di appello

  • art. 191, comma 4, T.U.E.L.

    invocato per la chiamata in causa del funzionario responsabile, ma ritenuto non applicabile alla vicenda di governo centrale

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un principio di responsabilità del funzionario

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un principio di buon andamento e responsabilità nell'azione amministrativa

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione

Massime di principio

  • Nei contratti della pubblica amministrazione la forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente un unico documento sottoscritto contestualmente dalle parti, ma può risultare anche dallo scambio di dichiarazioni scritte separate; tuttavia occorre pur sempre che la documentazione prodotta consenta di accertare l'effettivo perfezionamento del vincolo contrattuale.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla inidoneità della documentazione a provare l'esistenza del contratto, il ricorso per cassazione deve aggredire tale concreta ratio decidendi e non limitarsi a prospettare in astratto la correttezza del modello negoziale invocato.
  • L'azione di arricchimento senza causa presuppone non solo un arricchimento del convenuto, ma anche la sussistenza dell'utilità della prestazione resa in favore del medesimo; la sola allegazione di un fatto storico di arricchimento non basta se il giudice di merito ha escluso, con accertamento non censurato in modo corretto, la utilitas.
  • La censura di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede nel ricorso per cassazione la trascrizione o quantomeno il richiamo essenziale del contenuto dell'atto di appello, secondo i canoni di autosufficienza e specificità del ricorso.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: l'interpretazione e la ponderazione delle prove appartengono al giudice di merito e sono censurabili solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo o della violazione delle regole legali di ermeneutica.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non copre il mero dissenso sulla sufficienza o persuasività della motivazione, né l'omesso esame di singoli elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice.
  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, la mancata censura di una sola di esse rende inammissibili o comunque improcedibili le doglianze sulle altre, per difetto di interesse a una cassazione utile.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiNullitàArricchimento senza causaOnere della prova

Testo integrale

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