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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10144/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Latina che, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva disposto il dissequestro di parte dei beni ma aveva mantenuto il sequestro relativo al profitto del reato contestato al capo 5 (fatture emesse da Logipi srl per favorire l'evasione IVA della Interporto Santa Palomba nell'anno 2014). Il difensore deduceva violazione di legge (art. 238-bis c.p.p., artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000), sostenendo che la sentenza irrevocabile di assoluzione resa nel processo a carico dei responsabili della Speed srl (Tribunale di Velletri) aveva accertato la realtà delle operazioni e dunque avrebbe dovuto estendersi a tutta la materia del sequestro, comportando la restituzione dell'intero importo sequestrato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione contro le ordinanze sul riesame sia possibile nei soli limiti dell'art. 325 c.p.p. e che non fosse configurabile una violazione di legge o una radicale carenza di motivazione. Il Tribunale del Riesame, nel riesaminare la sentenza acquisita ex art. 238-bis, aveva correttamente valorizzato la sentenza di Velletri solo in relazione ai fatti/annualità effettivamente sovrapponibili (anni 2012 e 2013) e non poteva estenderne automaticamente l'effetto al capo 5 relativo al 2014, non oggetto di quelle statuizioni. Perciò il mantenimento del sequestro sulla somma relativa al capo 5 è stato ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Norma richiamata come base per il decreto di sequestro preventivo, inerente le misure cautelari reali e la loro adozione nel corso delle indagini.

  • art. 322-ter c.p.p.

    Richiamato nel decreto di sequestro; disciplina limiti e modalità del sequestro preventivo del profitto del reato.

  • art. 238-bis c.p.p.

    Consente l'acquisizione nei successivi procedimenti di sentenze irrevocabili e dei loro accertamenti; il giudice del riesame deve valutare la portata del giudicato e motivare specificamente se e perché le statuizioni irrevocabili non impediscono una diversa valutazione nel procedimento in esame, tenendo conto della sovrapponibilità dei fatti.

  • art. 325 c.p.p.

    Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge

    Stabilisce il ristretto ambito di ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di misure reali: il controllo di legittimità è limitato alla violazione di legge; non è consentito un libero sindacato di merito o una valutazione estesa della motivazione se non nei limiti previsti dalla giurisprudenza.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che punisce l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; centrale nella contestazione relativa alla utilizzazione di fatture false nelle annualità 2012-2013.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; rilevante per la contestazione relativa all'emissione di fatture (capo 5, annualità 2014) e per la sentenza di Velletri che aveva assolto per alcune annualità.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, come sanzione per l'istante ritenuto colpevole nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'acquisizione di una sentenza penale irrevocabile ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. vincola il giudice successivo quanto agli accertamenti di fatto ivi contenuti, ma solo nella misura in cui i fatti sono effettivamente sovrapponibili; il giudice che giunge a diverso esito deve motivare specificamente la conciliabilità del diverso giudizio.
  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure reali è circoscritto al vizio di violazione di legge (art. 325 c.p.p.); le critiche riguardanti la valutazione delle prove o una diversa ponderazione degli elementi di fatto rientrano nel sindacato di merito e non nella sede di legittimità.
  • Per la permanenza del sequestro sul profitto di un reato, è necessario che permangano ragioni concrete di fumus commissi delicti non invalidati, integralmente, da giudicati irrevocabili; se il giudicato riguarda solo annualità o rapporti diversi, il sequestro può essere mantenuto nella parte non coperta dal giudicato.
  • La parte che si dolga dell'omessa o insufficiente considerazione di una sentenza irrevocabile deve far emergere la diretta sovrapponibilità dei fatti; richieste di rivalutazione estesa del materiale probatorio non sono ammesse in sede di legittimità quando il ricorso è incardinato solo come violazione di legge.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende) quando non sussistono giustificazioni per l'impugnazione.

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