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Parere

Parere n. 707/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, da La Cerra Carlo e La Cerra Carmine contro Comune di Visciano per l’annullamento dell’ordinanza prot. n. 6465 del 30 settembre 2025, recante ingiunzione di “conformare l’altezza dei balconi” e “rimuovere il piccolo manufatto edilizio” relativo all’immobile sito in via Giordano, e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso il verbale di accertamento prot. n. 6443 del 29 settembre 2025 e il silenzio-rigetto formatasi sull’istanza di annullamento in autotutela prot. n. 8651 presentata in data 22 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202600087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza comunale prot. n. 6465 del 30 settembre 2025, recante l’ordine di conformare l’altezza dei balconi e rimuovere un manufatto edilizio contenente contatori idrici.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Visciano ha ordinato di conformare l’altezza dei balconi del loro edificio, realizzati conformemente al permesso di costruire del 26 luglio 2016 ma a un’altezza inferiore a quella minima prevista dal regolamento edilizio allora vigente, e di rimuovere il manufatto contenente i contatori idrici, ritenuto illegittimo perché collocato su area pubblica senza autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico. Sono stati dedotti, quanto ai balconi, la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per contraddittorietà e la lesione del legittimo affidamento; quanto al vano contatori, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, sostenendo che il manufatto insisterebbe su area privata; inoltre è stata dedotta la violazione del principio di proporzionalità. I ricorrenti hanno chiesto anche la sospensione cautelare dell’ordinanza.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, allo stato degli atti e impregiudicati gli ulteriori approfondimenti, le censure non siano manifestamente infondate. Ha valorizzato la conformità dei balconi al permesso di costruire rilasciato dal Comune, il tempo trascorso, la documentazione catastale relativa al vano contatori e l’assenza, nell’ordinanza, di una dimostrazione di prevalenti esigenze di interesse pubblico contrarie alla sospensione. Ha ravvisato il periculum in mora, poiché la rimozione dei contatori potrebbe incidere sull’erogazione del servizio idrico e l’adeguamento dei balconi costituirebbe un intervento gravoso. Ha quindi accolto l’istanza cautelare, disponendo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti acquisisca dal Comune, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione dettagliata sui fatti e sulle censure, corredata dalla documentazione pertinente, da comunicare previamente ai ricorrenti per consentire loro di controdedurre. La decisione sul merito del ricorso è stata rinviata a una successiva adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.

Osservazioni

Balconi e conformità al permesso di costruire

La realizzazione dei balconi risulta conforme al permesso di costruire del 26 luglio 2016. Tale circostanza, unitamente al tempo trascorso, rende non manifestamente infondate le censure relative alla violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, alla contraddittorietà dell’azione amministrativa e alla lesione del legittimo affidamento.

Manufatto contenente i contatori idrici

La documentazione catastale prodotta dai ricorrenti impone ulteriori verifiche sulla titolarità dell’area su cui insiste il manufatto. Il Consiglio di Stato ha rilevato l’esigenza di approfondire il dedotto travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria.

Periculum in mora e proporzionalità

La rimozione dei contatori potrebbe incidere sull’erogazione del servizio idrico, mentre la conformazione dei balconi costituirebbe un intervento gravoso. L’Amministrazione non ha evidenziato nell’ordinanza prevalenti esigenze di interesse pubblico tali da giustificare la mancata sospensione.

Incombenti istruttori

Il Comune deve trasmettere, tramite il Ministero, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione dettagliata sui fatti e sulle censure, corredata dalla documentazione pertinente. La relazione deve essere previamente comunicata ai ricorrenti, affinché possano formulare controdeduzioni.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disposizione è invocata dai ricorrenti in relazione all’adozione dell’ordinanza nonostante la conformità dei balconi al permesso di costruire e il lungo tempo trascorso; il parere ritiene la censura non manifestamente infondata, senza definire nel merito la questione.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo a un ricorso straordinario, la conformità dell’intervento edilizio al titolo abilitativo rilasciato dall’amministrazione costituisce elemento idoneo a rendere non manifestamente infondata la contestazione di un successivo ordine di adeguamento, soprattutto quando sia trascorso un apprezzabile periodo di tempo.
  • La valutazione cautelare deve considerare il legittimo affidamento derivante dal titolo edilizio rilasciato dall’amministrazione e il tempo trascorso, anche quando l’intervento risulti non conforme a prescrizioni regolamentari diverse da quelle espressamente verificate nel titolo.
  • Sussiste il periculum in mora quando l’esecuzione dell’ordine amministrativo può compromettere la continuità dell’erogazione di un servizio essenziale, come quello idrico, oppure imporre interventi edilizi gravosi e difficilmente reversibili.
  • In presenza di contestazioni sulla collocazione di un manufatto su area pubblica o privata, la documentazione catastale e gli altri elementi disponibili devono essere adeguatamente verificati dall’amministrazione prima dell’adozione di un ordine di rimozione; l’omessa verifica può integrare un difetto di istruttoria o un travisamento dei fatti.
  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando l’amministrazione resistente non deposita la relazione di rito e gli atti disponibili non consentono una decisione definitiva, il Consiglio di Stato può accogliere la domanda cautelare e disporre specifici incombenti istruttori, assicurando ai ricorrenti la possibilità di controdedurre.

Ordinanza comunale su balconi e manufatto per contatori idrici

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da proprietari privati contro il Comune di Visciano. È impugnata l’ordinanza prot. n. 6465 del 30 settembre 2025, con cui il Comune ha ordinato di conformare l’altezza dei balconi di un fabbricato e di rimuovere un piccolo manufatto contenente i contatori idrici.

Premesse e oggetto del ricorso

Dal verbale comunale di accertamento risulta che i balconi erano stati realizzati conformemente al permesso di costruire rilasciato il 26 luglio 2016, ma a un’altezza inferiore a quella minima stabilita dal regolamento edilizio allora vigente. Il manufatto contenente i contatori idrici è stato invece ritenuto illegittimo perché, secondo il Comune, collocato su area pubblica e privo dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.

I ricorrenti hanno impugnato anche il verbale di accertamento e il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di annullamento in autotutela presentata il 22 dicembre 2025.

Censure dedotte

I ricorrenti hanno sostenuto:

  • quanto ai balconi, la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per contraddittorietà e la lesione del legittimo affidamento, valorizzando la conformità dell’intervento al permesso di costruire e il tempo trascorso;
  • quanto al vano contatori, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, poiché il manufatto insisterebbe su area di proprietà privata e non su area pubblica;
  • in generale, la violazione del principio di proporzionalità.

Il Comune, nonostante la richiesta, non ha depositato la relazione di rito.

Valutazione cautelare

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le doglianze non siano, allo stato degli atti, del tutto prive di fondamento. In particolare, ha considerato rilevanti la conformità dei balconi al permesso di costruire rilasciato dal Comune, il lungo lasso di tempo trascorso e la documentazione catastale prodotta in relazione al vano contatori.

È stato inoltre ravvisato il periculum in mora. La rimozione dei contatori potrebbe incidere sull’erogazione del servizio idrico, mentre la conformazione dei balconi comporterebbe un intervento gravoso. A fronte di tali pregiudizi, l’ordinanza non evidenziava prevalenti esigenze di interesse pubblico di segno contrario.

Accoglimento dell’istanza cautelare e istruttoria

La Sezione ha accolto l’istanza cautelare, senza definire il merito del ricorso. Ha disposto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti acquisisca dal Comune, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione dettagliata sui fatti di causa e sulle censure dedotte, corredata dalla documentazione pertinente.

La relazione dovrà essere previamente comunicata ai ricorrenti, così da consentire loro di presentare controdeduzioni. La trattazione del ricorso è stata rinviata a un’altra adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.

Esito

Il parere ha quindi natura interlocutoria: la domanda cautelare è stata accolta, mentre la decisione definitiva sul ricorso straordinario è stata rinviata in attesa degli approfondimenti istruttori.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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