Sentenza del 20/07/2017 n. 4923 - Comm. Trib. Prov. Milano
Sanzioni tributarie - Comportamento fraudolento del professionista incaricato della consulenza fiscale - Prova - Denuncia querela all'autorità giudiziaria e stato di arresto del professionista - Inapplicabilità delle sanzioni a carico del contribuente - Opera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe sanzioni per il mancato pagamento dei tributi e per l'omessa presentazione delle dichiarazioni non sono state applicate al contribuente, poiché le omissioni erano imputabili esclusivamente alla condotta fraudolenta del professionista. La buona fede del contribuente e l'attivazione tempestiva di rimedi giudiziari contro il professionista hanno escluso la sua responsabilità sanzionatoria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha sostenuto che le omissioni fiscali fossero state causate esclusivamente dal comportamento fraudolento del professionista incaricato della consulenza e della gestione degli adempimenti tributari. A sostegno della propria buona fede ha dimostrato di essere stato vittima della frode e di aver intrapreso le necessarie iniziative di tutela, tra cui la presentazione di una denuncia-querela all'autorità giudiziaria; il professionista risultava inoltre sottoposto a misura detentiva.
Massime di principio
- Il contribuente può ottenere la disapplicazione delle sanzioni tributarie quando dimostra che l'inadempimento è stato causato esclusivamente dalla frode del professionista incaricato.
- La semplice affermazione di essersi affidati a un professionista non è normalmente sufficiente: occorre provare la propria buona fede, l'effettiva estraneità alla condotta fraudolenta e l'assenza di consapevolezza dell'omissione.
- La presentazione di una denuncia-querela e l'avvio di iniziative giudiziarie contro il professionista costituiscono elementi rilevanti per dimostrare di essere stati vittima della frode e di aver agito diligentemente.
- La responsabilità del professionista non esclude automaticamente quella del contribuente: l'esonero dalle sanzioni richiede la prova concreta che la condotta del professionista sia stata la causa esclusiva dell'omissione e che il contribuente abbia adottato le necessarie cautele.
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