Cassazione Civile, Ordinanza n. 03275/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva proposto opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi per l’attività svolta in favore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato; il Tribunale di Bari aveva accolto solo parzialmente l’opposizione e, per quanto rileva in cassazione, aveva compensato le spese di lite ritenendo decisiva la mancata costituzione del Ministero della giustizia, che non si era di fatto opposto al ricorso. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che la sola contumacia della parte soccombente non integra grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese e che, quindi, il Ministero avrebbe dovuto essere condannato alle spese secondo il criterio della soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., il giudice che chiude il processo deve condannare la parte soccombente al rimborso delle spese e che, nel caso concreto, il Ministero era soccombente; la mera mancata costituzione della parte pubblica non consente la compensazione delle spese del giudizio. Di conseguenza, l’ordinanza del Tribunale di Bari è stata cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in persona di diverso magistrato, affinché provveda nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo, deve condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e liquidarne l’ammontare.
La compensazione delle spese non può essere giustificata dalla sola mancata costituzione in giudizio della parte soccombente.
È richiamato in relazione al dedotto vizio di motivazione del provvedimento sulle spese.
art. 111 Cost.
È richiamato in relazione all’asserita carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002
Sono richiamati per ribadire che il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato agisce per una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto patrimoniale.
artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.
Indicano il rito camerale seguito per la decisione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la disciplina delle spese processuali segue gli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché il difensore agisce per la tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale.
- La sola contumacia o mancata costituzione della parte soccombente, anche se si tratta di una pubblica amministrazione, non costituisce di per sé grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
- In presenza di soccombenza della parte intimata, il giudice deve applicare il criterio generale della soccombenza e condannare la parte soccombente alle spese, salvo una motivazione effettiva e specifica riconducibile ai presupposti legali della compensazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03198/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03199/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03200/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03202/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03203/2026 del 13/02/2026
- ordinanza_civile · 13 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03204/2026 del 13/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →