Cassazione Civile, Ordinanza n. 24478/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una società agricola, dopo aver sottoposto alcuni puledri a trasfusioni di sangue eseguite dal veterinario di fiducia mediante sacche acquistate da una società fornitrice e prodotte da altra società, ha allegato che gli animali avevano contratto anemia infettiva equina e ne erano derivati plurimi decessi. Ha quindi convenuto il veterinario, la produttrice e la venditrice delle sacche, oltre all'azienda sanitaria e al comune, imputando a questi ultimi omissioni nei controlli e nella gestione del focolaio. Nei giudizi di merito era stata inizialmente disposta una consulenza tecnica con esito incerto, poi rinnovata; il secondo consulente aveva ritenuto più probabile che la causa dei decessi fosse la trasfusione di sangue infetto e aveva ravvisato anche profili di responsabilità del veterinario e delle autorità. La corte di merito, tuttavia, aveva escluso la prova del nesso causale tra trasfusione e morte degli animali. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero disatteso senza adeguata ragione le conclusioni della seconda CTU e avessero erroneamente preteso la certezza del nesso causale anziché la regola del "più probabile che non"; 2) la medesima violazione per avere trascurato le conclusioni del CTU sulla responsabilità di ASL e Comune per omissione di controlli e per diffusione del focolaio; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione, per avere il giudice disatteso la consulenza senza spiegare puntualmente le ragioni del dissenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico purché dia adeguata motivazione del dissenso. Ha rilevato che la corte territoriale aveva motivato in modo ampio e non aveva applicato un criterio di certezza, bensì aveva preso atto della regola del "più probabile che non" escludendo però, sulla base di altri elementi probatori anche testimoniali, che nel caso concreto tale soglia fosse stata raggiunta. In particolare, la ricorrente non aveva censurato specificamente gli elementi di segno contrario valorizzati dal giudice di merito, tra cui il fatto che alcune fattrici risultate infette offrivano una possibile causa alternativa della trasmissione. È stato quindi ribadito che la valutazione finale del nesso causale spetta al giudice, il quale può utilizzare anche elementi ulteriori rispetto alla consulenza tecnica. Il ricorso è stato rigettato e le spese sono state compensate in ragione della difficoltà oggettiva della prova, riconosciuta anche dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova del nesso causale e della responsabilità; la Corte ha escluso che i giudici di merito avessero violato la norma, avendo ritenuto non raggiunta la prova, secondo il criterio civilistico del più probabile che non.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per censurare l'asserita erronea valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché il giudice di merito ha valutato autonomamente le risultanze istruttorie, comprese le testimonianze e la consulenza tecnica.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio civile il nesso causale può ritenersi provato quando la tesi che lo sostiene risulta più probabile di quella alternativa; tuttavia il giudice deve negarlo se, alla luce dell'intero compendio probatorio, non si raggiunge tale soglia probabilistica.
- Il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, anche quando la consulenza sia stata rinnovata, purché esponga una motivazione adeguata e non meramente apparente.
- La consulenza tecnica non vincola il giudice, che conserva il potere-dovere di valutare autonomamente tutte le prove, incluse quelle testimoniali e gli elementi che prospettino cause alternative del danno.
- La censura di violazione dell'onere della prova non è fondata se il giudice non pretende la certezza assoluta del nesso causale, ma conclude che la parte attrice non ha raggiunto la prova richiesta sul piano del "più probabile che non".
- Quando la motivazione della sentenza di merito dà conto degli elementi di fatto posti a base del dissenso dal consulente, non sussiste nullità per difetto di motivazione.
- rami
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