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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08529/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, seguito da opposizione al decreto monitorio che aveva liquidato l'indennizzo. Nel giudizio di opposizione la corte territoriale aveva rideterminato l'indennizzo e liquidato le spese, ma aveva escluso il compenso per la fase istruttoria/trattazione, ritenendo che la memoria ex art. 127-ter c.p.c. si dovesse assimilare alla fase decisoria. Il ricorrente ha censurato tale statuizione denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sui compensi professionali e sulla liquidazione delle spese, sostenendo: a) che i compensi non potevano essere liquidati sotto i minimi tabellari in misura non motivata; b) che, per il giudizio di opposizione in materia di equa riparazione, doveva applicarsi la tabella 12 del D.M. 55/2014; c) che la fase istruttoria/trattazione era stata ingiustamente esclusa, benché il procedimento avesse natura contenziosa e tale fase fosse astrattamente dovuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo nei limiti indicati. Ha affermato che, nel liquidare le spese del giudizio di opposizione in materia di equa riparazione, il giudice deve applicare la tabella 12 del D.M. 55/2014, come aggiornata, e non può ridurre i valori medi oltre il limite consentito; inoltre, la fase istruttoria/trattazione non può essere esclusa solo perché il procedimento si sia chiuso con memoria ex art. 127-ter c.p.c., essendo la voce tabellare riferita alla fase istruttoria e/o di trattazione. Perciò il decreto impugnato è stato cassato in parte qua e la Corte ha deciso nel merito, liquidando la specifica voce per la fase istruttoria del giudizio di opposizione e le spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori che ne avevano fatto richiesta.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è invocato come parametro del motivo per violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 10, 14, 91 c.p.c.

    sono richiamati dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese e individuazione del valore della causa.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato a sostegno del principio di adeguatezza del compenso professionale e del rispetto dei parametri.

  • art. 24, comma 1, L. 13 giugno 1942, n. 794

    richiamato in tema di liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    richiamato quale norma di riferimento sulla determinazione dei compensi dell'avvocato.

  • art. 2, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per i criteri generali di liquidazione dei compensi.

  • art. 4, commi 1 e 5, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    interpretato nel senso che la fase istruttoria e/o di trattazione è una voce autonoma della liquidazione e che il giudice non può scendere oltre il 50% dei valori medi senza superare i limiti consentiti.

  • art. 5, commi 1 e 3, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato insieme agli altri parametri tariffari per la liquidazione delle fasi del procedimento.

  • art. 6 D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    richiamato quale disciplina sopravvenuta applicabile ai compensi per prestazioni svolte dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 7, comma 1, D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    richiamato in combinazione con il decreto ministeriale aggiornato sulle tariffe professionali.

  • art. 2-bis, comma 1, L. 24 marzo 2001, n. 89

    richiamato in relazione al criterio di computo dell'indennizzo per la durata irragionevole, con arrotondamento delle frazioni di anno superiori a sei mesi.

  • art. 2-quater L. n. 89/2001

    richiamato per escludere dal computo del tempo del processo il periodo tra definitività della fase di cognizione e inizio dei giudizi di ottemperanza.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    richiamato per qualificare il giudizio di opposizione come fase a contraddittorio pieno del procedimento di equa riparazione.

  • art. 127-ter c.p.c.

    richiamato con riferimento al deposito della memoria sostitutiva dell'udienza e alla sua erronea assimilazione alla sola fase decisoria.

  • art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014

    richiamato per la maggiorazione prevista per la redazione degli atti con modalità telematiche idonee alla consultazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione in materia di equa riparazione, ai fini della liquidazione dei compensi dell'avvocato, si applica la tabella relativa ai procedimenti contenziosi dinanzi alla corte d'appello, perché l'opposizione introduce una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento e non un autonomo giudizio impugnatorio.
  • Il giudice che liquida i compensi professionali non può ridurre i valori medi tabellari oltre il limite massimo consentito dalla disciplina tariffaria e deve indicare con precisione tabella e scaglione applicati.
  • La voce tabellare relativa alla fase istruttoria comprende anche la fase di trattazione; pertanto, la mancata celebrazione di specifiche attività istruttorie non giustifica di per sé l'esclusione integrale del compenso per quella fase se il procedimento ha comunque svolto attività riconducibili alla trattazione.
  • Nel procedimento di opposizione ex L. n. 89/2001, lo scaglione per la liquidazione delle spese va individuato in relazione alla somma concretamente liquidata alla parte privata a titolo di equa riparazione, quando l'opposizione sia accolta e abbia natura pretensiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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