Sentenza del 20/12/2017 n. 30559 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2000, 2001 e 2002. Gli avvisi avevano disconosciuto la detrazione IVA derivante da fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali due società nazionali fittizie si sarebbero interposte tra la contribuente e il reale fornitore estero. La ricorrente ha proposto undici motivi, tra cui la violazione del litisconsorzio necessario, l'insufficiente o omessa motivazione, la violazione delle regole sulle presunzioni, il mancato esame della propria buona fede, l'errata applicazione delle sanzioni e l'insufficiente motivazione per relationem degli avvisi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, composto da 113 pagine, trascriveva integralmente avvisi di accertamento, verbali, ricorsi, memorie e sentenze, senza una reale esposizione sommaria e sintetica dei fatti, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che, anche esaminando i singoli motivi, alcuni sarebbero stati infondati o inammissibili. In particolare, non era necessario integrare il contraddittorio con cedenti apparenti o reali; la prova che le società interposte fossero mere cartiere, unite alla durata dei rapporti commerciali, era idonea a escludere la buona fede incolpevole della contribuente; e gli avvisi risultavano sufficientemente motivati, poiché i verbali richiamati erano stati allegati o comunque notificati. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.400 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiede tra i requisiti previsti a pena di inammissibilità del ricorso l'esposizione sommaria dei fatti della causa
Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti sostanziali e processuali in forma sintetica, chiara e funzionale alla comprensione delle questioni sottoposte alla Corte. La mera trascrizione integrale degli atti, senza una sintesi autonoma, può comportare l'inammissibilità del ricorso.
Artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU
Il requisito di sinteticità dell'esposizione dei fatti serve a garantire l'effettività del diritto di difesa e una decisione concentrata sulle questioni realmente rilevanti, evitando oneri processuali superflui.
Artt. 14 e 59 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario il litisconsorzio necessario sussiste solo quando l'atto impositivo riguarda un'obbligazione tributaria inscindibilmente comune a più soggetti. Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, la controversia relativa alla posizione del cessionario non richiede necessariamente la partecipazione dei cedenti apparenti o effettivi.
Art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento quando gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti. La mancanza di personale e mezzi adeguati da parte della società formalmente cedente può costituire un elemento presuntivo della sua natura di cartiera.
Art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972
Consente la rettifica dell'IVA sulla base degli elementi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria, comprese le risultanze presuntive, quando dimostrino l'inesistenza o l'irregolarità delle operazioni fatturate.
Art. 360 c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione. Le censure devono individuare con precisione il vizio denunciato, il fatto decisivo omesso o la specifica violazione normativa; motivi generici o non chiaramente riferiti alla decisione impugnata sono inammissibili.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere sintetico, selettivo e autosufficiente: la riproduzione integrale degli atti processuali non sostituisce l'esposizione riassuntiva dei fatti e può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Nelle frodi IVA con operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode. Tuttavia, la prova che il cedente apparente sia una mera cartiera può essere particolarmente significativa, soprattutto nelle operazioni triangolari.
- Una volta forniti indizi seri sulla natura fittizia del cedente, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e di aver adottato cautele ragionevoli nella scelta e nella verifica del fornitore.
- La durata e la continuità dei rapporti commerciali con il soggetto interposto possono essere valutate come elementi idonei a escludere l'ignoranza incolpevole della frode.
- La contestazione fiscale può riguardare direttamente il cessionario senza che debbano necessariamente partecipare al processo tutti gli altri soggetti coinvolti nella catena commerciale, se le rispettive obbligazioni tributarie non sono inscindibili.
- Un atto di accertamento motivato per relationem è generalmente valido quando il documento richiamato è allegato all'atto o è già conosciuto, o comunque notificato, al contribuente.
- I motivi di ricorso devono indicare in modo puntuale quale parte della sentenza è censurata, quale norma sarebbe stata violata e quale fatto decisivo sarebbe stato omesso: contestazioni generiche o dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti sono normalmente inammissibili.
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