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Sentenza

Sentenza n. 1688/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione III, 8 luglio 2025, n. 931, resa tra le parti, non notificata e concernente la procedura aperta telematica multilotto per la fornitura in service di sistemi diagnostici di laboratorio.

Giustizia amministrativa202507045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia-Bari che aveva respinto il ricorso contro gli atti della procedura aperta multilotto e l’aggiudicazione del lotto 2 per la fornitura in service di sistemi diagnostici di laboratorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava la sentenza di primo grado e l’aggiudicazione in favore dell’aggiudicataria, deducendo: 1) l’illegittima mancata esclusione di Diasorin per non avere indicato separatamente il costo del Middleware nei file dell’offerta economica, in violazione degli artt. 4.1, 5 e 6 del Disciplinare; 2) la mancata allegazione dei layout relativi ai presidi ospedalieri di Altamura e Monopoli, oltre a quello del presidio Hub di Di Venere; 3) la carenza dell’offerta quanto alle soluzioni idonee a garantire la continuità operativa tra Hub e Spoke, non essendo stato previsto un servizio di trasporto aggiuntivo dedicato; 4) l’erronea attribuzione dei punteggi tecnici da parte della Commissione giudicatrice, con riferimento, tra l’altro, ai criteri relativi alla qualità e completezza dei reagenti e alla valutazione del progetto nel contesto organizzativo. Sono stati dedotti error in procedendo e in iudicando, violazione della lex specialis e del d.lgs. 50/2016, violazione dei principi di concorrenza, correttezza, buona fede e par condicio, nonché eccesso di potere per illogicità, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di proporzionalità e sviamento. L’appellante aveva inoltre riproposto la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, subentro o risarcimento per equivalente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR e respinto integralmente l’appello. Quanto al Middleware, ha escluso che l’art. 6 del Disciplinare imponesse, a pena di esclusione, una quotazione separata: il richiamo invocato riguardava le stampanti software e non il Middleware. L’offerta di Diasorin descriveva comunque il Middleware nell’offerta tecnica e il relativo costo rientrava nell’offerta economica omnicomprensiva; non sussisteva quindi una carenza o incertezza su un elemento essenziale. Il Collegio ha richiamato il principio di autovincolo della stazione appaltante, il divieto di integrazione dell’offerta mediante chiarimenti e, in caso di ambiguità delle clausole escludenti, i principi di tassatività delle cause di esclusione e favor partecipationis, ritenendo tuttavia che nella fattispecie non vi fosse una clausola escludente ambigua né un obbligo di quotazione separata. Quanto ai layout, il Disciplinare non li prevedeva a pena di esclusione e la richiesta riguardava la soluzione progettuale, con specifica esigenza di planimetria per la struttura Hub. Per gli Spoke, Diasorin aveva fornito informazioni sufficienti su ubicazione, dimensioni e ingombri delle apparecchiature, consentendo il controllo della compatibilità logistica e manutentiva; la mancanza formale di alcune planimetrie non integrava una carenza sostanziale. Quanto alla continuità operativa, la lex specialis e i chiarimenti della stazione appaltante richiedevano che essa fosse assicurata dall’Hub di Di Venere, con strumentazione identica negli Spoke, non necessariamente un back-up strumentale o un servizio di trasporto aggiuntivo. La soluzione offerta da Diasorin, ritenuta congrua dalla Commissione, garantiva una modalità operativa analoga e comparabile per tecnologia e reagente. In ordine ai punteggi tecnici, il giudice ha ribadito che la valutazione delle offerte costituisce esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile soltanto per manifesta illogicità, inattendibilità, incoerenza o scorrettezza del procedimento tecnico, senza sostituzione del giudice all’amministrazione. Non sono stati ravvisati tali vizi: la Commissione aveva valutato complessivamente sensibilità e specificità dei reagenti, mentre le comparazioni di Abbott si fondavano anche su dati riferiti a una piattaforma diversa da quella offerta in gara. I punteggi relativi all’organizzazione e al flusso lavorativo erano coerenti con la maggiore completezza attribuita alla soluzione Diasorin quanto ad automazione, tracciabilità e minimizzazione del carry over. È stata respinta anche la domanda risarcitoria e di subentro. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 5.000 in favore di Diasorin e euro 2.000 in favore dell’ASL Bari, oltre oneri.

Norme richiamate

  • art. 60 d.lgs. 50/2016

    La procedura era una procedura aperta telematica per la fornitura in service di sistemi diagnostici di laboratorio.

  • art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016

    Richiamato dall’appellante in relazione alla pretesa incompletezza dell’offerta; la decisione esclude che vi fosse una carenza essenziale da regolarizzare o che la mancata indicazione contestata imponesse l’esclusione.

  • artt. 59 ss., 83 ss. e 95 ss. d.lgs. 50/2016

    Richiamati in relazione alla disciplina della gara e ai criteri di valutazione delle offerte; la Commissione ha esercitato legittimamente la discrezionalità tecnica nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023

    “le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”

    Il principio di tassatività, tipicità e inequivocabilità delle cause di esclusione è richiamato quale criterio generale di interpretazione delle clausole di gara, pur trattandosi di una procedura disciplinata dal d.lgs. 50/2016.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il deposito delle memorie difensive nel giudizio di appello.

Massime di principio

  • Una clausola della lex specialis che disciplina le modalità di confezionamento o presentazione dell’offerta non può essere interpretata come causa di esclusione se non impone in modo chiaro, tipico e inequivoco uno specifico adempimento a pena di esclusione.
  • Quando la lex specialis prevede un’offerta economica omnicomprensiva e non impone una quotazione separata, il costo di una componente tecnica indispensabile della fornitura può ritenersi compreso nel prezzo complessivo, purché la componente sia descritta nell’offerta e non vi siano incertezze sull’impegno negoziale assunto.
  • I chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante possono servire a interpretare un’offerta già presentata e a superarne ambiguità, ma non possono integrare o modificare il contenuto dell’offerta mediante elementi estranei; il chiarimento è ammissibile quando consente di ricostruire con certezza la volontà negoziale già espressa.
  • La mancanza formale di alcuni elaborati tecnici non determina l’esclusione quando la lex specialis non li prescrive a pena di esclusione e l’offerta contiene comunque, in modo funzionalmente adeguato, le informazioni necessarie per verificare la compatibilità della soluzione proposta con le esigenze della stazione appaltante.
  • La continuità operativa richiesta dalla lex specialis deve essere individuata alla luce del contenuto dei documenti di gara e dei chiarimenti resi prima della presentazione delle offerte; essa non può essere automaticamente equiparata all’obbligo di predisporre un back-up strumentale, un recovery plan o uno specifico servizio di trasporto, se tali prestazioni non sono richieste dalla disciplina di gara.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione di gara è pieno e penetrante, ma non sostitutivo: il giudice può verificare correttezza, ragionevolezza, coerenza, attendibilità e rispetto della regola tecnica, ma non può sostituire alla valutazione amministrativa una diversa valutazione preferita sul piano tecnico.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorioProporzionalità e ragionevolezza

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