Cassazione Penale, Ordinanza n. 08475/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha quindi confermato, in sostanza, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Non è stato disposto alcun rinvio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p. (come indicato nel testo). Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge lamentando l'omessa verifica, da parte del giudice, della sua capacità di intendere e di volere e, più in generale, della validità dell'espressione della volontà di aderire al patteggiamento. Ha insistito anche in memoria per l'accoglimento del ricorso. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e comunque manifestamente infondato, osservando che l'imputato era presente all'udienza in cui era stato raggiunto il consenso sulla pena e che, in tali casi, la verifica giudiziale della volontà è superflua; inoltre, la perizia richiamata dal ricorrente lo indicava come capace di partecipare coscientemente al procedimento. Le ulteriori questioni sull'eventuale assenza di imputabilità al momento del fatto sono state considerate estranee al perimetro del sindacato ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e, se del caso, proponibili con revisione della sentenza ex art. 444 c.p.p.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
Indica il delitto oggetto della sentenza di patteggiamento impugnata; dal testo non emergono ulteriori profili applicativi della norma.
art. 444 c.p.p.
È la base normativa della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte richiama la possibilità di impugnare/revisionare nei limiti propri del patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Delimita i motivi deducibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento; la Corte afferma che le questioni sull'eventuale assenza di imputabilità al momento del fatto esulano da tale ambito.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi sono rigorosamente circoscritti dal perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; questioni estranee a tale ambito non sono scrutinabili in cassazione.
- La verifica giudiziale della volontà dell'imputato di aderire al patteggiamento può ritenersi superflua quando l'imputato sia presente all'udienza in cui viene raggiunto l'accordo tra difesa e pubblico ministero.
- Una doglianza sull'omessa verifica della capacità di intendere e di volere deve essere sorretta da specificità e da un effettivo riscontro di atti idonei a smentire la capacità processuale dell'imputato; in mancanza, il motivo è manifestamente infondato.
- Le questioni relative a un'eventuale incapacità al momento del fatto, ove non deducibili nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, possono eventualmente essere fatte valere tramite gli strumenti straordinari previsti per la revisione della sentenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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