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Sentenza

Sentenza n. 11275/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 6479/2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro in data 05.06.2025;

Giustizia amministrativa202515147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 6479/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito congiuntamente per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 6479/2025, non impugnata dal Ministero e quindi passata in giudicato. La docente ha chiesto l'esecuzione del capo che le riconosce il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione nei termini stabiliti dal giudicato. I procuratori antistatari hanno chiesto il pagamento delle spese di lite liquidate in loro favore nella sentenza del giudice ordinario, pari a 1.339 euro, oltre spese generali, IVA e CPA. Il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato al Ministero; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse adempiuto. Il Ministero si è costituito senza svolgere effettiva difesa. I ricorrenti hanno chiesto anche, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era stato ritualmente azionato e notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che il Ministero non aveva pagato le somme dovute. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, corrispondendo alla docente il beneficio economico riconosciuto, oltre interessi o rivalutazione nei termini stabiliti dal titolo, e ai procuratori antistatari le spese processuali distratte. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero, previa richiesta dei ricorrenti. Il Collegio ha escluso, allo stato, la condanna a una penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima di poter agire per l'esecuzione coattiva nei confronti dell'Amministrazione; nel caso concreto il termine era decorso.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Richiamato nel giudicato del giudice ordinario quale base per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione sul beneficio economico dovuto.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'obbligo gravante sull'amministrazione non sia stato adempiuto.
  • L'azione di ottemperanza contro un'amministrazione è procedibile, quanto all'esecuzione coattiva del titolo, quando la sentenza sia stata ritualmente notificata e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice assegna all'amministrazione un termine per adempiere e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare, previa richiesta della parte, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nell'ambito dell'ottemperanza, potendo essere riservata a una successiva fase in caso di perdurante inadempimento oltre il termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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